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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00191/2026

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proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, assumendo che la Corte d’Appello non aveva vagliato le dichiarazioni della persona offesa con la opportuna cautela e si era limitata a richiamare circostanze in qualche modo riconducibili ai protagonisti della vicenda senza neppure chiedersi se fossero vere o false.

3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 416, comma 2, cod. pen., 3 e 27 Cost., nonché vizio di motivazione assumendo che la Corte di merito aveva fondato la statuizione di condanna del ricorrente su mere congetture prive di riscontro probatorio.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare al giudizio di comparazione, espresso in termini di equivalenza, fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, nonché all’applicazione della pena in concreto con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; assumeva che la Corte d’appello non aveva reso idonea motivazione in ordine ai suddetti temi, essendosi limitata a mere formule di stile.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] arti colava due motivi di doglianza.

5.1. Con il primo motivo deduceva carenza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in relazione alla omessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 416, comma 2, cod. pen. per intervenuta prescrizione.

Assumeva al riguardo che la Corte territoriale aveva motivato al riguardo in maniera insufficiente, omettendo di indicare, in relazione al calcolo del termine di prescrizione, il dies a quo, il termine ordinario, le ragioni dell’operato duplice aumento di due terzi del termine ordinario, la giustificazione della sospensione del termine di prescrizione per complessivi 293 giorni.

5.2. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito ina erronea valenza probatoria alle risultanze istruttorie a disposizione, ciò che aveva portato a una ricostruzione degli accadimenti farraginosa, imprecisa e discutibile.

Assumeva, in particolare, che non era stato provato che il ricorrente avesse fornito un apporto stabile al gruppo criminale dedito alle truffe in danno delle compagnie di assicurazione, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto contatti con gli altri coimputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], e che il suo contributo era stato reso esclusivamente con riferimento a un unico episodio, quello descritto al n. 3) del capo A) dell’imputazione; neppure, ad avviso della difesa, era stata dimostrata, in capo al [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato associativo.

6. In data 17 settembre 2025 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava note difensive; in data 3 novembre 2025 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte; in data 6 novembre la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria di replica.

Con tali scritti le difese insistevano nelle argomentazioni dedotte con i motivi di ricorso.

Infine, in data 7 novembre 2025 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava note di conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si impone innanzitutto, con riferi mento al primo motivo di ricorso dedotto espressamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento, mediante apposito calcolo e in relazione a tutti e tre i ricorrenti, del termine di prescrizione del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., contestato a tutti al capo A) dell’imputazione (per il [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento involge anche il capo D, la cui prescrizione era stata invocata in sede di appello).

Si deve premettere che, essendo stata contestata a tutti gli imputati la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, nel calcolo del termine minimo di prescrizione di cui all’art. 157, secondo comma, cod. pen., in ossequio alla consolidata giurisprudenza, si deve tenere conto dell’aumento di due terzi della pena edittale massima e, in relazione al calcolo del termine massimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., si deve tenere conto anche dell’ulteriore aumento di due terzi al fine di calcolare il termine finale prorogato di prescrizione (cfr., in tema, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 – 01, Bisiccè, secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione).

1.1. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, primo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni sette di reclusione, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni quattro e mesi otto) e al risultato, pari ad anni undici e mesi otto, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni sette, mesi otto e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni diciannove, mesi quattro e giorni dieci, sicché lo stesso viene a scadere in data 11 marzo 2033; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (così calcolati: rinvio dell’udienza preliminare del 21.2.17: giorni sessanta per impedimento legittimo del difensore; rinvio dell’udienza preliminare del 27.4.17: giorni sessanta per impedimento legittimo del difensore; rinvio dell’udienza dibattimentale del 6.6.19: giorni sessanta per impedimento legittimo dell'imputato; rinvio per COVID ex art. 83 D.L. 18/2020 dal 15.4.20 all'11.5.20: giorni ventisei; rinvio dell’udienza dibattimentale del 2.12.21 per impedimento del difensore: giorni quarantanove), così che il termine di prescrizione verrà a scadere solo in data 21 novembre 2033.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuto, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni cinque di reclusione, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni tre e mesi quattro) e al risultato, pari ad anni otto e mesi quattro, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni cinque, mesi sei e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, sicché lo stesso viene a scadere in data 21 settembre 2027; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione verrà a scadere solo in data 2 giugno 2028.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni cinque, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni tre e mesi quattro) e al risultato, pari ad anni otto e mesi quattro, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni cinque, mesi sei e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, sicché lo stesso viene a scadere in data 21 settembre 2027; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione verrà a scadere in solo data 2 giugno 2028. [OSCURATO:PERSONA] viene anche contestato, al capo D) dell’imputazione, il reato di cui all’art. 642 cod. pen., commesso il 15 novembre 2011, che all’epoca della commissione del fatto era punito con pena fino ad anni quattro di reclusione; nel calcolare il termine di prescrizione del detto reato deve osservarsi che, rispetto a tale pena massima, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni due e mesi otto) e al risultato, pari ad anni sei e mesi otto, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni undici, mesi uno e giorni dieci, sicché lo stesso risulta scaduto in data 25 ottobre 2022; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione risulta scaduto in data 6 settembre 2023, dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 31 gennaio 2025.

1.4. Secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, espresso nella composizione più prestigiosa e condiviso da questo Collegio, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).

1.5. Nel caso di specie, risulta che la prescrizione, oltre che dedotta con i motivi di ricorso per cassazione, è stata eccepita dalla parte anche in grado di appello (v. il terzo motivo di appello dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), così che la maturata prescrizione del reato di cui al capo D) può comunque essere rilevata da questa Corte.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., contestato al capo D), per essere lo stesso estinto per prescrizione; per l’effetto, deve essere eliminata la relativa pena irrogata, pari a mesi tre di reclusione.

Si vengono, a questo punto, a trattare gli ulteriori motivi di ricorso dedotti.

2. Entrambi i motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità.

2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia l’inadeguatezza del vaglio delle dichiarazioni della persona offesa e afferma che la condanna per il reato associativo sarebbe fondata su mere congetture prive di riscontro probatorio; trattasi in tutta evidenza di censure che vogliono provocare una rivalutazione in fatto come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo.

Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito.

Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2.2. Parimenti generico è il secondo motivo che lamenta un non meglio precisato vizio di motivazione.

In realtà, va evidenziato come, in relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata.

3. Il ricorso dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al giudizio di comparazione, espresso in termini di equivalenza, tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo congruamente affermato (v. pag. 12 della sentenza impugnata) che “ostano ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva i numerosi precedenti penali dell’imputato, tutti per reati della stessa specie (truffe e insolvenza fraudolenta), anche in senso lato (detenzione e vendita di sostanze stupefacenti), in quanto per delitti determinati da motivi di lucro, rispetto ai quali il delitto associativo per cui si procede, finalizzato alla commissione di resto della stessa indole (art. 642 c.p.) è espressivo di una maggiore e significativa pericolosità sociale”; il puntuale richiamo ai precedenti, specifici e numerosi, a carico del ricorrente e il conseguente giudizio espresso in termini di maggiore pericolosità sociale consentono di ritenere insussistente il vizio di motivazione denunciato.

4. È, infine, inammissibile anche il seco ndo motivo dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione, è stato già trattato e valutato come manifestamente infondato nei termini di cui sopra), poiché non consentito, in quanto anch’esso teso a una inammissibile rilettura in fatto delle prove assunte.

Con particolare riguardo all’apporto fornito stabilmente dal ricorrente al gruppo criminale dedito alle truffe in danno delle compagnie di assicurazione e al fatto che lo stesso apporto non si fosse esaurito nell’episodio descritto al capo C) dell’imputazione la Corte d’Appello ha reso una motivazione che appare immune da vizi, avendo richiamato in maniera puntuale gli elementi probatori utilizzati per la decisione, dai quali ha tratto conseguenze del tutto logiche, in particolare osservando (v. pagg. 14 e 15 del provvedimento impugnato) che “la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale si evince dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate tra questi e il [OSCURATO:PERSONA] e tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], relative al sinistro di cui al capo C), da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA], pur non comparendo tra i soggetti fintamente coinvolti nell’incidente – ove danneggiata era [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], e soggetto danneggiato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] – si ingeriva nella ripartizione pro quota del risarcimento del danno liquidato dalla società assicuratrice al falso danneggiato, essendo a lui destinato un compenso per l’apporto dato all’organizzazione della simulazione, poi effettivamente conseguito … Ancora, sono in atti ulteriori conversazioni telefoniche in cui l’imputato chiede all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] informazioni su altre pratiche assicurative che lo riguardano direttamente … da cui si desume, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito – in modo tendenzialmente stabile, come desumibile dai contatti telefonici, protrattisi nel tempo, con altri sodali, anche apicali, dell’associazione – all’attività illecita dell’organizzazione, anche apparendo nei sinistri simulati.

Anche in questo caso, quindi, deve escludersi l’occasionalità del contributo prestato dall’imputato, non potendosi ritenere che abbia concorso nella sola frode assicurativa di cui al capo C), ma che fosse stabilmente inserito nella compagine associativa”.

5. Alla stregua di tali rilievi e in conclusione, la sentenza impugnata, come detto, deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. (capo D) per essere lo stesso estinto per prescrizione, e per l’effetto deve essere eliminata la relativa pena di mesi tre di reclusione; nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; del pari inammissibili devono essere dichiarati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; infine tutti i ricorrenti (ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], soccombente in relazione ad un reato per il quale era stata comunque spiegata la domanda civile) devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spese che, tenuto conto del contributo dato alla decisione (in giurisprudenza si è riconosciuto come nel giudizio camerale non partecipato – quale il presente – alla parte civile vengono liquidate le spese processuali sostenute nel grado solo la stessa esplica, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione: Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01) devono essere liquidate in complessivi euro 5.897,00 oltre accessori di legge, importo già comprensivo degli aumenti in ragione della pluralità di imputati verso cui la domanda civile è stata svolta.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. (capo D) per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, assumendo che la Corte d’Appello non aveva vagliato le dichiarazioni della persona offesa con la opportuna cautela e si era limitata a richiamare circostanze in qualche modo riconducibili ai protagonisti della vicenda senza neppure chiedersi se fossero vere o false. 3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 416, comma 2, cod. pen., 3 e 27 Cost., nonché vizio di motivazione assumendo che la Corte di merito aveva fondato la statuizione di condanna del ricorrente su mere congetture prive di riscontro probatorio. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare al giudizio di comparazione, espresso in termini di equivalenza, fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, nonché all’applicazione della pena in concreto con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; assumeva che la Corte d’appello non aveva reso idonea motivazione in ordine ai suddetti temi, essendosi limitata a mere formule di stile. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] arti colava due motivi di doglianza. 5.1. Con il primo motivo deduceva carenza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in relazione alla omessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 416, comma 2, cod. pen. per intervenuta prescrizione. Assumeva al riguardo che la Corte territoriale aveva motivato al riguardo in maniera insufficiente, omettendo di indicare, in relazione al calcolo del termine di prescrizione, il dies a quo, il termine ordinario, le ragioni dell’operato duplice aumento di due terzi del termine ordinario, la giustificazione della sospensione del termine di prescrizione per complessivi 293 giorni. 5.2. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito ina erronea valenza probatoria alle risultanze istruttorie a disposizione, ciò che aveva portato a una ricostruzione degli accadimenti farraginosa, imprecisa e discutibile. Assumeva, in particolare, che non era stato provato che il ricorrente avesse fornito un apporto stabile al gruppo criminale dedito alle truffe in danno delle compagnie di assicurazione, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto contatti con gli altri coimputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], e che il suo contributo era stato reso esclusivamente con riferimento a un unico episodio, quello descritto al n. 3) del capo A) dell’imputazione; neppure, ad avviso della difesa, era stata dimostrata, in capo al [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato associativo. 6. In data 17 settembre 2025 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava note difensive; in data 3 novembre 2025 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte; in data 6 novembre la difesa del [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria di replica. Con tali scritti le difese insistevano nelle argomentazioni dedotte con i motivi di ricorso. Infine, in data 7 novembre 2025 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava note di conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si impone innanzitutto, con riferi mento al primo motivo di ricorso dedotto espressamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento, mediante apposito calcolo e in relazione a tutti e tre i ricorrenti, del termine di prescrizione del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., contestato a tutti al capo A) dell’imputazione (per il [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento involge anche il capo D, la cui prescrizione era stata invocata in sede di appello). Si deve premettere che, essendo stata contestata a tutti gli imputati la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, nel calcolo del termine minimo di prescrizione di cui all’art. 157, secondo comma, cod. pen., in ossequio alla consolidata giurisprudenza, si deve tenere conto dell’aumento di due terzi della pena edittale massima e, in relazione al calcolo del termine massimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., si deve tenere conto anche dell’ulteriore aumento di due terzi al fine di calcolare il termine finale prorogato di prescrizione (cfr., in tema, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 – 01, Bisiccè, secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, primo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni sette di reclusione, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni quattro e mesi otto) e al risultato, pari ad anni undici e mesi otto, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni sette, mesi otto e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni diciannove, mesi quattro e giorni dieci, sicché lo stesso viene a scadere in data 11 marzo 2033; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (così calcolati: rinvio dell’udienza preliminare del 21.2.17: giorni sessanta per impedimento legittimo del difensore; rinvio dell’udienza preliminare del 27.4.17: giorni sessanta per impedimento legittimo del difensore; rinvio dell’udienza dibattimentale del 6.6.19: giorni sessanta per impedimento legittimo dell'imputato; rinvio per COVID ex art. 83 D.L. 18/2020 dal 15.4.20 all'11.5.20: giorni ventisei; rinvio dell’udienza dibattimentale del 2.12.21 per impedimento del difensore: giorni quarantanove), così che il termine di prescrizione verrà a scadere solo in data 21 novembre 2033. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuto, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni cinque di reclusione, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni tre e mesi quattro) e al risultato, pari ad anni otto e mesi quattro, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni cinque, mesi sei e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, sicché lo stesso viene a scadere in data 21 settembre 2027; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione verrà a scadere solo in data 2 giugno 2028. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, al detto capo A), il reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., commesso sino all’1 novembre 2013; rispetto alla pena massima prevista, pari ad anni cinque, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni tre e mesi quattro) e al risultato, pari ad anni otto e mesi quattro, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni cinque, mesi sei e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, sicché lo stesso viene a scadere in data 21 settembre 2027; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione verrà a scadere in solo data 2 giugno 2028. [OSCURATO:PERSONA] viene anche contestato, al capo D) dell’imputazione, il reato di cui all’art. 642 cod. pen., commesso il 15 novembre 2011, che all’epoca della commissione del fatto era punito con pena fino ad anni quattro di reclusione; nel calcolare il termine di prescrizione del detto reato deve osservarsi che, rispetto a tale pena massima, si deve operare il primo aumento di due terzi (pari ad anni due e mesi otto) e al risultato, pari ad anni sei e mesi otto, deve essere applicato l’ulteriore aumento di due terzi (pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci), così che il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni undici, mesi uno e giorni dieci, sicché lo stesso risulta scaduto in data 25 ottobre 2022; a tale termine devono essere aggiunti 255 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione (come sopra calcolati), così che il termine di prescrizione risulta scaduto in data 6 settembre 2023, dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 31 gennaio 2025. 1.4. Secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, espresso nella composizione più prestigiosa e condiviso da questo Collegio, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 1.5. Nel caso di specie, risulta che la prescrizione, oltre che dedotta con i motivi di ricorso per cassazione, è stata eccepita dalla parte anche in grado di appello (v. il terzo motivo di appello dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), così che la maturata prescrizione del reato di cui al capo D) può comunque essere rilevata da questa Corte. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., contestato al capo D), per essere lo stesso estinto per prescrizione; per l’effetto, deve essere eliminata la relativa pena irrogata, pari a mesi tre di reclusione. Si vengono, a questo punto, a trattare gli ulteriori motivi di ricorso dedotti. 2. Entrambi i motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità. 2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia l’inadeguatezza del vaglio delle dichiarazioni della persona offesa e afferma che la condanna per il reato associativo sarebbe fondata su mere congetture prive di riscontro probatorio; trattasi in tutta evidenza di censure che vogliono provocare una rivalutazione in fatto come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. Parimenti generico è il secondo motivo che lamenta un non meglio precisato vizio di motivazione. In realtà, va evidenziato come, in relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisione impugnata. 3. Il ricorso dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione al giudizio di comparazione, espresso in termini di equivalenza, tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo congruamente affermato (v. pag. 12 della sentenza impugnata) che “ostano ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva i numerosi precedenti penali dell’imputato, tutti per reati della stessa specie (truffe e insolvenza fraudolenta), anche in senso lato (detenzione e vendita di sostanze stupefacenti), in quanto per delitti determinati da motivi di lucro, rispetto ai quali il delitto associativo per cui si procede, finalizzato alla commissione di resto della stessa indole (art. 642 c.p.) è espressivo di una maggiore e significativa pericolosità sociale”; il puntuale richiamo ai precedenti, specifici e numerosi, a carico del ricorrente e il conseguente giudizio espresso in termini di maggiore pericolosità sociale consentono di ritenere insussistente il vizio di motivazione denunciato. 4. È, infine, inammissibile anche il seco ndo motivo dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione, è stato già trattato e valutato come manifestamente infondato nei termini di cui sopra), poiché non consentito, in quanto anch’esso teso a una inammissibile rilettura in fatto delle prove assunte. Con particolare riguardo all’apporto fornito stabilmente dal ricorrente al gruppo criminale dedito alle truffe in danno delle compagnie di assicurazione e al fatto che lo stesso apporto non si fosse esaurito nell’episodio descritto al capo C) dell’imputazione la Corte d’Appello ha reso una motivazione che appare immune da vizi, avendo richiamato in maniera puntuale gli elementi probatori utilizzati per la decisione, dai quali ha tratto conseguenze del tutto logiche, in particolare osservando (v. pagg. 14 e 15 del provvedimento impugnato) che “la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale si evince dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate tra questi e il [OSCURATO:PERSONA] e tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], relative al sinistro di cui al capo C), da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA], pur non comparendo tra i soggetti fintamente coinvolti nell’incidente – ove danneggiata era [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], e soggetto danneggiato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] – si ingeriva nella ripartizione pro quota del risarcimento del danno liquidato dalla società assicuratrice al falso danneggiato, essendo a lui destinato un compenso per l’apporto dato all’organizzazione della simulazione, poi effettivamente conseguito … Ancora, sono in atti ulteriori conversazioni telefoniche in cui l’imputato chiede all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] informazioni su altre pratiche assicurative che lo riguardano direttamente … da cui si desume, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito – in modo tendenzialmente stabile, come desumibile dai contatti telefonici, protrattisi nel tempo, con altri sodali, anche apicali, dell’associazione – all’attività illecita dell’organizzazione, anche apparendo nei sinistri simulati. Anche in questo caso, quindi, deve escludersi l’occasionalità del contributo prestato dall’imputato, non potendosi ritenere che abbia concorso nella sola frode assicurativa di cui al capo C), ma che fosse stabilmente inserito nella compagine associativa”. 5. Alla stregua di tali rilievi e in conclusione, la sentenza impugnata, come detto, deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. (capo D) per essere lo stesso estinto per prescrizione, e per l’effetto deve essere eliminata la relativa pena di mesi tre di reclusione; nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; del pari inammissibili devono essere dichiarati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; infine tutti i ricorrenti (ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], soccombente in relazione ad un reato per il quale era stata comunque spiegata la domanda civile) devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. spese che, tenuto conto del contributo dato alla decisione (in giurisprudenza si è riconosciuto come nel giudizio camerale non partecipato – quale il presente – alla parte civile vengono liquidate le spese processuali sostenute nel grado solo la stessa esplica, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione: Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01) devono essere liquidate in complessivi euro 5.897,00 oltre accessori di legge, importo già comprensivo degli aumenti in ragione della pluralità di imputati verso cui la domanda civile è stata svolta. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. (capo D) per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel prese
Sentenza Cassazione n. 00191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris