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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45729/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati al medesimo ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione - rideterminava la pena inflitta al predetto imputato nella misura complessiva di anni due, mesi sei di reclusione ed C. 2.500,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 3 L. n. 110 del 1975 con riguardo all'asserito taglio della canne del fucile indicato.

2.2. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di simulazione di reato e detenzione illegale di armi.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Quanto al primo e al secondo motivo di impugnazione, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975, nonché quelle relative alla simulazione di reato e alla detenzione illegale di armi, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

E neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.

2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati in questione (cfr. pagg. 8 - 9 dell'impugnata sentenza) con argomentazioni che non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i predetti giudici si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale è stata data adeguata risposta con logica motivazione. g

3. Parimenti, inammissibili sono iitterzo e il quarto motivo di impugnazione, afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non manifestamènte illogica motivazione (cfr. pagg. 9 - 12 dell'impugnata sentenza), sostanziandosi le censure difensive in una richiesta di "rilettura" dei dati processuali non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati al medesimo ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione - rideterminava la pena inflitta al predetto imputato nella misura complessiva di anni due, mesi sei di reclusione ed C. 2.500,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 3 L. n. 110 del 1975 con riguardo all'asserito taglio della canne del fucile indicato. 2.2. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di simulazione di reato e detenzione illegale di armi. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Quanto al primo e al secondo motivo di impugnazione, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975, nonché quelle relative alla simulazione di reato e alla detenzione illegale di armi, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. 2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati in questione (cfr. pagg. 8 - 9 dell'impugnata sentenza) con argomentazioni che non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i predetti giudici si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale è stata data adeguata risposta con logica motivazione. g 3. Parimenti, inammissibili sono iitterzo e il quarto motivo di impugnazione, afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non manifestamènte illogica motivazione (cfr. pagg. 9 - 12 dell'impugnata sentenza), sostanziandosi le censure difensive in una richiesta di "rilettura" dei dati processuali non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021
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