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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14094/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Idato avviso affé—pattg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 18/09/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. Pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, in relazione al delitto di riciclaggio a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.

Nella specie, emerge dalla sentenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tra l'altro devoluto motivi limitati al trattamento sanzionatorio).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] iern Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Idato avviso affé—pattg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 18/09/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. Pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, in relazione al delitto di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522. Nella specie, emerge dalla sentenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tra l'altro devoluto motivi limitati al trattamento sanzionatorio). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] iern Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 14094/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris