CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3383/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 18– 3383 - 2019 – 2 3 /02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Milano,n. 4640/08/2018 pronunciata il 13 luglio 2018 e depositata il 30 ottobre 2018, non notificata . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 dal Cons. Marcello M. Fracanzani; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del secondo. RILEVATO 1. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, venivano attinti da un avviso di accertamento ciascuno con cui l’Ufficio di Varese irrogava la sanzione amministrativa di euro 55.036,04 ciascuno per violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale ex art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 in relazione all’anno 2007. Invero, le due istanze di adesione alla procedura di voluntary disclosurepresentate dai contribuenti non si perfezionavano stante il versamento di sole due delle tre rate pattuite. Conseguentemente, e tenuto anche conto della mancata presentazione del modello RW per l’anno 2007, l’Ufficio notificava i due atti impositivi, ivi applicando le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 d.l. n. 78/2009 e nei termini raddoppiati previsti da successivo comma 2-ter. 2. I contribuenti adivano pertanto il giudice di prossimità che accoglieva i gravami sul presupposto dell’inapplicabilità retroattiva del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 2 – ter , d.l. 78/2009. 3. Ricorreva in appello l’Ufficio, cui resistevano i contribuenti anche con appello incidentale. La CTR accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo applicabile il raddoppio dei termini e legittima l’irrogazione delle sanzioni, non aderendo alla 18– 3383 - 2019 – 2 3 /02/2023 MMF tesi prospettati dai contribuenti di aver subito la condottadelittuosa del consulente fiscale, che si sarebbe indebitamente appropriato di tali somme. 4. Ricorrono per la cassazione della sentenza i contribuenti che svolgono due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria rappresentando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 5, l. n. 130/2022 e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. CONSIDERATO 1.Con memoria in prossimi tà dell’udienza la parte contribuente ha rappresentato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 130/2022 e di aver presentato nei termini l’istanza, senza versamento, poiché quanto versato in corso di causa è superiore all’importo fissato per legge ai fini della definizionedella lite. 2.Esaminata la documentazione versata in atti, occorre rinviare la trattazione dell’affare in attesa della scadenza del termine per l’eventuale diniego di definizione e della sua eventuale impugnazione avanti a questa Corte a mente dell’art. 5, comma 7, l. n. 130/22 precitata. Tutto ciò anche sulla considerazione che la memoria predetta non risulta comunicata o notificata all’Avvocatura generale dello Stato. PQM La Corte rinvia la tr