CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36951/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 10 gennaio 1969 avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 13/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 13/11/2020, ha confermato il decreto reso dal Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, il 16/11/2016 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni cinque e ha disposto, nei confronti del predetto, la misura di prevenzione della confisca di tre rapporti bancari. Tale misura patrimoniale è stata disposta anche nei confronti della moglie, [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ad un'impresa individuale "Stabilimento balneare del Capitano"; a quattro terreni; ad un'abitazione di tipo popolare; ad alcuni magazzini e locali; ad un'abitazione in villini; a svariati rapporti bancari; ad un'autovettura. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale del proposto ravvisandola nell'appartenenza del medesimo ad associazione mafiosa; il Trapani era stato definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa commesso fino a gennaio 2012 con il ruolo direttivo della famiglia mafiosa di Ficarazzi ed era stato condannato, sempre in via definitiva, per sei ipotesi di intestazione fittizia di beni perpetrate tra il 2008 e il 2010. Il Tribunale, quindi, aveva ravvisato nel Trapani una pericolosità sociale qualificata dal ruolo direttivo rivestito all'interno dell'associazione mafiosa e dalla mancanza di traccia alcuna di ravvedimento. Tutte le motivazioni poste a fondamento del provvedimento del Tribunale venivano, quindi, fatte proprie e approfondite dalla Corte d'appello. 2. Avverso tale ultima decisione ricorre per cassazione l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale unico difensore del Trapani e della Triassi, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1 , lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che la Corte territoriale ha omesso di trattare adeguatamente la questione riguardante l'attualità della pericolosità sociale del proposto e di considerare la risalente datazione della condotta (gennaio 2012); la lunghissima carcerazione (ininterrotta per dieci anni); le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero consentito di ritenere l'insussistenza, al momento dell'applicazione della misura, di sintomi rivelatori della persistenza da parte dello stesso, di comportamenti antisociali. 2.2. Con il secondo motivo, proposto sempre a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'irragionevolezza del provvedimento impugnato in relazione alla durata della misura applicata e la motivazione meramente apparente fornita dalla Corte territoriale. 2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 d.lgs n. 159 del 2011/ lamenta la violazione di legge per avere i giudici di merito disatteso all'obbligo lor imposto di indagare sulla fondatezza e rilevanza delle allegazioni dei ricorrenti e di verificare la 2 legittima provenienza dei beni confiscati, ritenendo invece sussistere un vero e proprio onere di prova a carico dei ricorrenti. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. A norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 dei 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. . 3. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso non possono che essere considerati inammissibili perché hanno riguardo a presunti difetti di motivazione e non a violazioni di legge. Né può dirsi che la motivazione sia mancante o apparente posto che essa è attenta, completa e approfondita e illustra con chiarezza le ragioni della decisione con riferimento ai plurimi elementi indiziari che hanno consentito alla Corte d'appello di ravvisare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata dal vincolo mafioso del Trapani. Questi ha partecipato, come si sottolinea nel provvedimento impugnato, con ruoli di assoluto rilievo, per più di vent'anni all'associazione mafiosa "cosa nostra", senza mai offrire alcun elemento per l'accertamento dei fatti a lui ascritti, senza mai sconfessare "lo specifico codice di disvalori accettato e condiviso con la sua partecipazione al crimine" o manifestare, in concreto "segni di reale dissociazione dalla consorteria criminale di appartenenza, dando prova di intrapresi percorsi rieducativi specificatamente rinneganti il sistema ideologico negativo adottato in passato". Devesi peraltro sottolineare che, nel procedimento di prevenzione, le fonti di convincimento non debbono necessariamente consistere in acquisizioni probatorie di rilevanza tale da giustificare una sentenza di condanna, essendo sufficiente l'idoneità a supportare il sospetto, razionale ed empirico, che il proposto appartenga all'organizzazione criminosa. 3.1. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso dovendosi ritenere completa anche la motivazione adottata con riferimento alla durata della misura correlata "al livello di pericolosità del proposto e all'attivismo dimostrato nell'ambito della gestione delle fonti dalle quali il sodalizio trae i mezzi per la creazione e il mantenimento del proprio patrimonio" 4. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso con cui i ricorrenti esordiscono limitandosi a far valere la violazione di legge, per poi lamentare, nel corso dell'esposizione, anche l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla misura patrimoniale disposta. 4.1. Con riferimento a quest'ultimo rilievo valgono le considerazioni di cui sopra relative ai limiti del sindacato di questa Corte nelle impugnazioni che hanno riguardo le misure di prevenzione personali e reali. 4.2. Con riferimento alla lamentata violazione di legge per illegittima inversione dell'onere della prova si osserva quanto segue. La Corte d'appello di Palermo, richiamando la decisione del Tribunale, ha in primo luogo rilevato la carenza di interesse del Trapani con riferimento alle doglianze formulate in ordine all'applicazione della misura patrimoniale della confisca relativamente ai beni della propria moglie. Tale decisione coglie nel segno in quanto, avendo il ricorrente affermato la titolarità e disponibilità esclusiva dei beni confiscati in capo alla Triassi e la sua totale estraneità agli stessi, egli deve conseguentemente ritenersi del tutto privo della legittimazione ad impugnare per difetto di qualsiasi interesse, giuridicamente tutelabile, a svolgere delle difese riguardanti un terzo. (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep.2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767). Con riferimento al ricorso della Triassi, va innanzitutto rammentato che la giurisprudenza di questa Corte è salda nell'affermare che la disponibilità dei beni da parte del proposto non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente la possibilità di utilizzazione da parte dello stesso come se egli ne fosse il legittimo proprietario, anche se i beni appartengano formalmente a terzi; nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che già l'art. 2-bis della L. 575 del 1965 e ora l'art. 19, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011 considerano separatamente tali persone rispetto a tutte le altre della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli. l) elementi di prova (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142 secondo cui "In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari". Ciò precisato, si rileva che la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale hanno fondato la loro decisione con riferimento ai beni rivendicati dalla Triassi, sulla completa e approfondita analisi del materiale probatorio e hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione della misura di prevenzione, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti l'esistenza di situazioni che avallino l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione e dell' effettiva e autonoma disponibilità, a qualsiasi titolo, dei beni da parte del proposto, mentre è onere del terzo, proprio in considerazione della sua "vicinanza della prova", allegare gli elementi volti a fondare la propria tesi (in senso conforme, sia pure con riferimento al processo penale, in motivazione, Sez. 2, n. 7484 del 21/1/2014, Baroni, Rv. 259245 secondo cui "in tema di distribuzione dell'onere probatorio, va rammentato che, se è vero che spetta alla pubblica accusa la prova del reato è anche vero che il giudice deve fondare il proprio giudizio sull'esito complessivo del dibattimento ed, in particolare, deve tener conto della tesi difensiva dell'imputato nonché delle sue allegazioni ex art. 546 c.p.p., lett. e). Va, tuttavia, osservato che ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. Una volta che l'istruttoria si sia conclusa con l'acquisizione delle prove di accusa e della difesa, spetta al giudice valutare l'intero compendio probatorio e stabilire se abbia maggiore pregnanza quello fornito dall'accusa o quello della difesa". Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, dunque, il terzo non è gravato da alcun onere probatorio, ma ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria — secondo cui egli è intestatario formale dei beni — e nell'indicare dati fattuali volti ad elidere o quantomeno a ridimensionare l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa e a fornire quantomeno un indizio di prova che i beni a lui confiscati sono nella sua esclusiva proprietà e disponibilità (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 18569 del 12/3/2019, Pisani; Sez. 6, n. 21347 del 10/4/2018, Salanitro, Rv. 273388). Nel provvedimento impugnato, la Corte ha esaminato tutti gli elementi acquisiti in atti ed ha fondato su di essi un impianto argomentativo logico e coerente valutando, in particolare, l'insufficienza della documentazione prodotta volta a dimostrare la donazione di danaro da parte dei genitori della Triassi, che avrebbe consentito la realizzazione e l'avvio di un'attività imprenditoriale - lo stabilimento balneare - e l'incompatibilità, per quantità ed epoca, della presunta donazione e dei redditi e rendite dichiarati con l'investimento imprenditoriale nonché con l'acquisto degli altri beni formalmente intestati alla ricorrente ed oggetto di confisca. La Corte non ha affermato che la Triassi non avrebbe dovuto provare la legittima provenienza dei beni (nel qual caso fondatamente si potrebbe ravvisare l'inversione dell'onere della prova), o offrire una prova negativa, ma ha stigmatizzato il difetto di ogni allegazione volta ad elidere o quantomeno a ridimensionare gli elementi offerti dall'accusa. 5. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle