CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 agosto 2022
Cassazione n. 39327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi l'improcedibilità per rinuncia del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità per carenze di interesse sopravvenuto con esclusione della condanna alle "spese di giustizia". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Messina che ha rigettato il riesame confermando la applicata custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina in ordine a delitto di cui all'art.. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 274 e 275 cod. proc. pen. sia in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione sia quanto alla ritenuta adeguatezza della misura c:autelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. 2. In via preliminare deve rilevarsi che con atto depositato il 5 agosto 2022 la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso allegando la decisione del Tribunale di Messina con cui, all'esito del giudizio svoltosi ex art.444 cod. proc. pen., veniva sostituita la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, così venendo meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. 2. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità). 4. Seppure la parte ricorrente abbia tempestivamente comunicato il sopraggiungere del provvedimento con cui la misura cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari all'esito del giudizio conclusosi in primo grado, rilevando come proprio la mancata concessione della degli arresti domiciliari fosse alla base del ricorso, deve osservarsi che la parte non ha limitato le censure alla sola adeguatezza della misura prescelta, deducendo - in primis - vizi in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2 Ly'37 Ciò fa ritenere impregiudicato il principio di diritto sopra espresso in ordine alla necessità di disporre la condanna alle spese ed alla sanzione processuale quantificata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende