CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/3/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di diffamazione aggravata e di minaccia commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti sindaco di Saluzzo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata che con unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte territoriale avrebbe illogicamente valorizzato i precedenti penali dell'imputata, invero risalenti, ai fini del riconoscimento di una inesistente abitualità dei fatti per cui si procede, tanto più che è la stessa sentenza a riconoscere, contraddicendosi, come la Urso, successivamente, si sarebbe astenuta dal commettere altri reati. La motivazione della pronunzia impugnata sarebbe poi carente in merito all'applicazione dei parametri che governano la valutazione sulla particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Come ricordato sia dai giudici d'appello, che dalla ricorrente, secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, però, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento. Anzitutto non corrisponde al vero che la Corte territoriale abbia escluso l'operatività dell'esimente in ragione della rilevata abitualità del fatto in ragione dei precedenti penali dell'imputata, evocati all'esclusivo fine di illuminarne la personalità. Più in generale i giudici dell'appello non hanno ritenuto integrata la condizione ostativa prevista dall'art. 131-bis c.p., giacchè anche il riferimento alla reiterazione dei comportamenti molesti ai danni della persona offesa risulta funzionale esclusivamente alla valutazione sulla consistenza dell'offesa arrecata con le condotte oggetto di contestazione e sull'intensità della volontà lesiva. La ratio della decisione è invece espressamente illustrata a p. 8 della sentenza e risulta coerentemente ispirata ad una valutazione complessiva proprio dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Valutazione che è motivata in maniera logica e coerente alle risultanze processuali esposte - e nemmeno contestate dalla ricorrente - valorizzando, oltre che la personalità dell'imputata e la sua pervicace e reiterata intenzione di colpire la vittima, anche l'intrinseca non tenuità delle condotte poste in essere ed in particolare di quella di diffamazione. In tal senso è tutt'altro che tautologico - come eccepito nel ricorso - il riferimento alla volontà di ledere la reputazione sia professionale che politica dell'Allemano o all'identità dei destinatari della comunicazione diffamatoria, posto che proprio tali circostanze definiscono la connotazione dell'offensività del fatto, come correttamente ritenuto dalla sentenza. Per il resto le doglianze della ricorrente si rivelano generiche ovvero tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione, operazione che gli è preclusa a fronte dell'insindacabilità, per le ragioni esposte, della motivazione che la sostiene. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/Z921 , [OSCURATO:PERSONA] re li [OSCURATO:PERSONA]ilazR/osa