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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 48691/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

I. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione della sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2021, ed irrevocabile in data 15 giugno 2021, dal Tribunale di Taranto.

Dall'esame degli atti era emerso che all'udienza del 15 ottobre 2020, fissata a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza del 16 aprile 2020, l'imputato era stato presente.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 83 decreto legge n. 18/2020 e 36 decreto legge n. 23/2020, in quanto il decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza in data 16 aprile 2020 non era stato notificato all'imputato.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica del decreto di rinvio dell'udienza, che comporta la omessa citazione dell'imputato, sanzionata dalla nullità assoluta dell'atto e del giudizio.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto la presenza dell'imputato all'udienza non sana la nullità.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., sempre in relazione all'omessa comunicazione all'imputato del rinvio di udienza.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 66 e 138 cod. proc. pen., in quanto, in relazione all'udienza in data 15 ottobre 2020, la verbalizzazione della presenza dell'imputato non ne costituiva prova, in assenza di una compiuta identificazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La difesa ha fondato la richiesta di rescissione del giudicato sul rilievo dell'omessa notifica all'imputato del decreto che aveva disposto il rinvio dell'udienza del 16 aprile 2020 all'udienza del 15 ottobre 2020, e la sussistenza di detta invalidità processuale, sanzionata con la nullità del giudizio e della sentenza, è stata oggetto delle censure proposte con i motivi di ricorso.

I motivi di ricorso risultano, peraltro, manifestamente infondati in quanto la richiesta di rescissione del giudicato presuppone che la sentenza sia stata pronunciata nell'assenza dell'imputato, il quale, invece, era stato presente, assistito dal difensore, nel giudizio dibattimentale di primo grado.

La difesa, con il quinto motivo, ha contestato la valenza certificatoria del verbale stenotipico dell'udienza in data 15 ottobre 2020, assumendo, di conseguenza, l'assenza di prova della presenza dell'imputato all'udienza dibattimentale.

Si tratta di motivo generico, in quanto non si confronta con lo specifico dato processuale ritenuto dal giudice dell'esecuzione - la pronuncia della sentenza nella presenza dell'imputato -, concentrando i propri rilievi sulla astratta valenza certificatoria del verbale stenotipico, che il primo giudice ha indicato a riscontro del dato processuale accertato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,-00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione della sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2021, ed irrevocabile in data 15 giugno 2021, dal Tribunale di Taranto. Dall'esame degli atti era emerso che all'udienza del 15 ottobre 2020, fissata a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza del 16 aprile 2020, l'imputato era stato presente. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 83 decreto legge n. 18/2020 e 36 decreto legge n. 23/2020, in quanto il decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza in data 16 aprile 2020 non era stato notificato all'imputato. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica del decreto di rinvio dell'udienza, che comporta la omessa citazione dell'imputato, sanzionata dalla nullità assoluta dell'atto e del giudizio. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto la presenza dell'imputato all'udienza non sana la nullità. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., sempre in relazione all'omessa comunicazione all'imputato del rinvio di udienza. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 66 e 138 cod. proc. pen., in quanto, in relazione all'udienza in data 15 ottobre 2020, la verbalizzazione della presenza dell'imputato non ne costituiva prova, in assenza di una compiuta identificazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha fondato la richiesta di rescissione del giudicato sul rilievo dell'omessa notifica all'imputato del decreto che aveva disposto il rinvio dell'udienza del 16 aprile 2020 all'udienza del 15 ottobre 2020, e la sussistenza di detta invalidità processuale, sanzionata con la nullità del giudizio e della sentenza, è stata oggetto delle censure proposte con i motivi di ricorso. I motivi di ricorso risultano, peraltro, manifestamente infondati in quanto la richiesta di rescissione del giudicato presuppone che la sentenza sia stata pronunciata nell'assenza dell'imputato, il quale, invece, era stato presente, assistito dal difensore, nel giudizio dibattimentale di primo grado. La difesa, con il quinto motivo, ha contestato la valenza certificatoria del verbale stenotipico dell'udienza in data 15 ottobre 2020, assumendo, di conseguenza, l'assenza di prova della presenza dell'imputato all'udienza dibattimentale. Si tratta di motivo generico, in quanto non si confronta con lo specifico dato processuale ritenuto dal giudice dell'esecuzione - la pronuncia della sentenza nella presenza dell'imputato -, concentrando i propri rilievi sulla astratta valenza certificatoria del verbale stenotipico, che il primo giudice ha indicato a riscontro del dato processuale accertato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,-00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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