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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13733/2026

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tt. [OSCURATO:PERSONA] O M [OSCURATO:PERSONA]’IMMOBILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 3527/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3527/2020 R.G., propostoDitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in personadell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo2020, n. 18, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Cosenza(presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria l’11 luglio 2019, n. 2614/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Cosenza sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA] di VittorioGiuliani” ed avente ad oggetto la vendita di mobili e arredi, haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l’11luglio 2019, n. 2614/1/2019, la quale, in controversia aventead oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 5 del15 dicembre 2015 da parte del Comune di Cosenza per infedeledenuncia e omesso versamento della TARSU relativa agli anni2010, 2011 e 2012, per l’importo complessivo di € 11.466,00,essendo emersa la maggiore superficie imponibile di mq.3.617, in relazione ad un locale ubicato nel medesimo Comune,ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti delComune di Cosenza avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 30 maggio2018, n. 3118/3/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sulpresupposto: a) che il contribuente aveva omesso la denunciadelle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali; b) chela verifica con sopralluogo da parte dell’ente impositore nonaveva accertato la presenza di aree destinate allo smaltimentoo allo stoccaggio di rifiuti terziari; c) che il contribuente nonNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026aveva documentato il conferimento degli imballaggi adun’impresa autorizzata al relativo smaltimento, non essendosufficiente allo scopo la mera stipulazione del contratto diaffidamento dell’incarico.3.

Il Comune di Cosenza ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 324cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata esclusa dalgiudice di secondo grado la formazione del giudicato tra le partisulla pretesa impositiva con riguardo a diverse annualità, inrelazione a decisioni che ne avevano affermato l’esenzione perla superficie destinata all’esposizione e alla vendita (in misurasuperiore a mq. 750).2.1 Il predetto motivo è parzialmente fondato.2.2 Il contribuente ha invocato a suo favore giudicati formatisisull’annullamento di cartelle di pagamento per la TARSUrelativa agli anni 2009 e 2011, nonché per la TARSU e il TARESrelativi all’anno 2013.Di contro, pur prendendo atto del passaggio in giudicato dellesentenze richiamate dalla controparte (che non è mai statocontroverso), l’ente impositore si è limitato a eccepire il“diverso oggetto” dei relativi giudizi e ha dedotto laconseguente carenza di vincolatività delle decisioni adottaterispetto alla fondatezza della pretesa impositiva.2.3 In proposito, la sentenza impugnata ha motivato che: «Inriferimento alla violazione del principio del ne bis in idemoccorre ribadire che le sentenze prodotte dal ricorrente hannodisposto l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse dalNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026Comune per mancata notificazione dei prodromici avvisi diaccertamento».2.4 Escludendo a monte i giudicati concernenti la TARSU e ilTARES relativi all’anno 2013, che hanno accertato circostanzesuccessive al periodo di riferimento (sentenze depositate dallaCommissione tributaria regionale per la Calabria il 31 gennaio2017, nn. 544/12/2017 e 545/12/2017, che sono stateprodotte in questa sede con attestazioni del passaggio ingiudicato), si deve valutare, anzitutto, la portata dei giudicaticoncernenti la TARSU relativa agli anni 2009 e 2011.Essi attengono, rispettivamente, alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 18 febbraio2014, n. 1196/6/2014 ed alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Calabria il 28settembre 2018, n. 2968/4/2018 ed il il thema litigandum èconcentrato sulla estensione dei predetti giudicati.2.5 Ciò posto, si deve, tuttavia, escludere la rilevanza delgiudicato concernente la TARSU relativa all’anno 2009,trattandosi di annullamento della impugnata cartella dipagamento per l’omissione del prodromico avviso diaccertamento (con conseguente assorbimento delle questioniinerenti al merito specifico della controversia).

Per cui, non viè stato alcun accertamento del giudice tributario suipresupposti della pretesa impositiva.2.6 Non altrettanto può dirsi per il giudicato concernente laTARSU relativa all’anno 2011, il quale ha espressamenteaccertato il diritto del contribuente all’esenzione dal pagamentodel tributo per l’anno di riferimento (sulla base didocumentazione specifica: dichiarazione di variazione econtratto di smaltimento dei rifiuti speciali con aziendaspecializzata) in relazione alla superficie destinata adNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026esposizione e vendita, sulla premessa che l’ente impositore nonaveva adottato – prima della emanazione diretta della cartelladi pagamento da parte dell’agente della riscossione ex art.l'art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - unavviso di accertamento per contestare le risultanze delladichiarazione di variazione.

Tanto in linea col principio per cui,allorquando il Comune, il concessionario o la società di raccoltadi rifiuti non contesti le condizioni di tassabilità indicate nelladenuncia originaria, integrativa o di variazione presentata dalcontribuente, ed ove non vi sia diniego della richiesta diagevolazioni od esenzioni, è legittima l'iscrizione del maggiorimporto in ruoli notificati all'interessato mediante cartella dipagamento non preceduta da avvisi di accertamento (la cuiemissione è consentita nei casi elencati nelle disposizioni sopracitate): ciò, in particolare, anche nel caso in cui l'errore derividalla mancata considerazione di uno ius superveniens(chiaramente e non discrezionalmente) applicabile allafattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattualicondizioni di tassabilità; laddove l'avviso di accertamento è,invece, necessario - per converso - quando (e solo quando) lamaggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata allecondizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamentod'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessadenuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume dall’art.71, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) dellariduzione o dell’agevolazione richiesta dal contribuente conapposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudizialedel provvedimento (in termini: Cass., Sez. Trib., 14 febbraio2023, n. 4564; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18689;Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21202).Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ne discende che, emettendo da subito la cartella di pagamentoper il tributo liquidato anche sulla superficie destinata adesposizione e vendita in seno al locale appartenente alcontribuente, l’ente impositore ha invalidamente esercitato ilpotere impositivo per l’anno di riferimento (cioè, per l’anno2011), per cui la formazione del giudicato sul relativoannullamento da parte del giudice tributario ne comporta laconsumazione ab origine e ne preclude l’esercizio ex novo conla postuma emanazione di un avviso di accertamento inrettifica dei dati risultanti dalla dichiarazione di variazione delcontribuente.2.7 Tanto non vale anche per la TARSU relativa all’anno 2012,ostandovi l’emanazione dell’avviso di accertamento in rettifica.Difatti, è pacifico che il rapporto tributario relativo alla TARSUè connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente cheha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazioneovvero ad un accertamento dell'ente (tra le tante: Cass., Sez.5^, 1 ottobre 2007, n. 20646; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020,n. 13106; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, n. 5861).3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, 3, 23, 24, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato implicitamente(ancorché erroneamente) ritenuto dal giudice di secondo gradoche l’avviso di accertamento fosse valido, nonostante lamancata indicazione degli estremi di identificazione catastaledell’immobile per il quale esso era stato emanato.4.

Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato omesso dal giudice di secondo grado diNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità dell’avviso diaccertamento per la mancata indicazione degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile per il quale esso erastato emanato.5.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 Premesso che il giudice di appello non si è pronunciato sulpunto e, anche a voler ipotizzare una pronuncia implicita dirigetto, il contribuente ha censurato la violazione di legge, percui il collegio può decidere in punto di diritto, si può richiamarel’orientamento consolidato, per cui, in tema di TARSU, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell’avviso diaccertamento in rettifica va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hannodeterminati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deveessere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale»), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione dellasuperficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggioresuperficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria,senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass.,Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^,10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n.2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).Peraltro, l’omessa indicazione dei dati catastali non èautomaticamente causa di nullità dell’avviso di accertamento.Proprio in relazione alla TARSU, infatti, questa Corte haaffermato che l’omessa indicazione degli estremi catastalidell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, sel’immobile resta, comunque, identificabile aliunde attraversoaltri elementi (come, ad esempio, l’indirizzo) e, dunque, se nonrende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (in termini:Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2025, n. 15793; Cass., Sez. Trib.,15 dicembre 2025, n. 32684).5.2 Tale verifica (che presuppone un apprezzamento in fatto)è demandata al giudice di merito, essendo preclusa al giudicedi legittimità, il che giustifica l’accoglimento dei motivi inesame.6.

Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per non essere stata considerata e apprezzata dal giudicedi secondo grado la mancata indicazione degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile per il quale esso erastato emanato.Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/20266.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo e del terzo motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio.7.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo (con limitatoriguardo alla TARSU relativa all’anno 2011), del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quartomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo (per la parte specificata inmotivazione), il secondo motivo e il terzo motivo, dichiaral’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt. [OSCURATO:PERSONA] O M [OSCURATO:PERSONA]’IMMOBILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 3527/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3527/2020 R.G., propostoDitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in personadell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo2020, n. 18, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Cosenza(presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria l’11 luglio 2019, n. 2614/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Cosenza sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA] di VittorioGiuliani” ed avente ad oggetto la vendita di mobili e arredi, haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l’11luglio 2019, n. 2614/1/2019, la quale, in controversia aventead oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 5 del15 dicembre 2015 da parte del Comune di Cosenza per infedeledenuncia e omesso versamento della TARSU relativa agli anni2010, 2011 e 2012, per l’importo complessivo di € 11.466,00,essendo emersa la maggiore superficie imponibile di mq.3.617, in relazione ad un locale ubicato nel medesimo Comune,ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti delComune di Cosenza avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 30 maggio2018, n. 3118/3/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sulpresupposto: a) che il contribuente aveva omesso la denunciadelle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali; b) chela verifica con sopralluogo da parte dell’ente impositore nonaveva accertato la presenza di aree destinate allo smaltimentoo allo stoccaggio di rifiuti terziari; c) che il contribuente nonNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026aveva documentato il conferimento degli imballaggi adun’impresa autorizzata al relativo smaltimento, non essendosufficiente allo scopo la mera stipulazione del contratto diaffidamento dell’incarico.3. Il Comune di Cosenza ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 324cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata esclusa dalgiudice di secondo grado la formazione del giudicato tra le partisulla pretesa impositiva con riguardo a diverse annualità, inrelazione a decisioni che ne avevano affermato l’esenzione perla superficie destinata all’esposizione e alla vendita (in misurasuperiore a mq. 750).2.1 Il predetto motivo è parzialmente fondato.2.2 Il contribuente ha invocato a suo favore giudicati formatisisull’annullamento di cartelle di pagamento per la TARSUrelativa agli anni 2009 e 2011, nonché per la TARSU e il TARESrelativi all’anno 2013.Di contro, pur prendendo atto del passaggio in giudicato dellesentenze richiamate dalla controparte (che non è mai statocontroverso), l’ente impositore si è limitato a eccepire il“diverso oggetto” dei relativi giudizi e ha dedotto laconseguente carenza di vincolatività delle decisioni adottaterispetto alla fondatezza della pretesa impositiva.2.3 In proposito, la sentenza impugnata ha motivato che: «Inriferimento alla violazione del principio del ne bis in idemoccorre ribadire che le sentenze prodotte dal ricorrente hannodisposto l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse dalNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026Comune per mancata notificazione dei prodromici avvisi diaccertamento».2.4 Escludendo a monte i giudicati concernenti la TARSU e ilTARES relativi all’anno 2013, che hanno accertato circostanzesuccessive al periodo di riferimento (sentenze depositate dallaCommissione tributaria regionale per la Calabria il 31 gennaio2017, nn. 544/12/2017 e 545/12/2017, che sono stateprodotte in questa sede con attestazioni del passaggio ingiudicato), si deve valutare, anzitutto, la portata dei giudicaticoncernenti la TARSU relativa agli anni 2009 e 2011.Essi attengono, rispettivamente, alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 18 febbraio2014, n. 1196/6/2014 ed alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Calabria il 28settembre 2018, n. 2968/4/2018 ed il il thema litigandum èconcentrato sulla estensione dei predetti giudicati.2.5 Ciò posto, si deve, tuttavia, escludere la rilevanza delgiudicato concernente la TARSU relativa all’anno 2009,trattandosi di annullamento della impugnata cartella dipagamento per l’omissione del prodromico avviso diaccertamento (con conseguente assorbimento delle questioniinerenti al merito specifico della controversia). Per cui, non viè stato alcun accertamento del giudice tributario suipresupposti della pretesa impositiva.2.6 Non altrettanto può dirsi per il giudicato concernente laTARSU relativa all’anno 2011, il quale ha espressamenteaccertato il diritto del contribuente all’esenzione dal pagamentodel tributo per l’anno di riferimento (sulla base didocumentazione specifica: dichiarazione di variazione econtratto di smaltimento dei rifiuti speciali con aziendaspecializzata) in relazione alla superficie destinata adNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026esposizione e vendita, sulla premessa che l’ente impositore nonaveva adottato – prima della emanazione diretta della cartelladi pagamento da parte dell’agente della riscossione ex art.l'art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - unavviso di accertamento per contestare le risultanze delladichiarazione di variazione. Tanto in linea col principio per cui,allorquando il Comune, il concessionario o la società di raccoltadi rifiuti non contesti le condizioni di tassabilità indicate nelladenuncia originaria, integrativa o di variazione presentata dalcontribuente, ed ove non vi sia diniego della richiesta diagevolazioni od esenzioni, è legittima l'iscrizione del maggiorimporto in ruoli notificati all'interessato mediante cartella dipagamento non preceduta da avvisi di accertamento (la cuiemissione è consentita nei casi elencati nelle disposizioni sopracitate): ciò, in particolare, anche nel caso in cui l'errore derividalla mancata considerazione di uno ius superveniens(chiaramente e non discrezionalmente) applicabile allafattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattualicondizioni di tassabilità; laddove l'avviso di accertamento è,invece, necessario - per converso - quando (e solo quando) lamaggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata allecondizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamentod'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessadenuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume dall’art.71, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) dellariduzione o dell’agevolazione richiesta dal contribuente conapposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudizialedel provvedimento (in termini: Cass., Sez. Trib., 14 febbraio2023, n. 4564; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18689;Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21202).Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ne discende che, emettendo da subito la cartella di pagamentoper il tributo liquidato anche sulla superficie destinata adesposizione e vendita in seno al locale appartenente alcontribuente, l’ente impositore ha invalidamente esercitato ilpotere impositivo per l’anno di riferimento (cioè, per l’anno2011), per cui la formazione del giudicato sul relativoannullamento da parte del giudice tributario ne comporta laconsumazione ab origine e ne preclude l’esercizio ex novo conla postuma emanazione di un avviso di accertamento inrettifica dei dati risultanti dalla dichiarazione di variazione delcontribuente.2.7 Tanto non vale anche per la TARSU relativa all’anno 2012,ostandovi l’emanazione dell’avviso di accertamento in rettifica.Difatti, è pacifico che il rapporto tributario relativo alla TARSUè connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente cheha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazioneovvero ad un accertamento dell'ente (tra le tante: Cass., Sez.5^, 1 ottobre 2007, n. 20646; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020,n. 13106; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, n. 5861).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, 3, 23, 24, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato implicitamente(ancorché erroneamente) ritenuto dal giudice di secondo gradoche l’avviso di accertamento fosse valido, nonostante lamancata indicazione degli estremi di identificazione catastaledell’immobile per il quale esso era stato emanato.4. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato omesso dal giudice di secondo grado diNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026pronunciarsi sul motivo di appello circa la nullità dell’avviso diaccertamento per la mancata indicazione degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile per il quale esso erastato emanato.5. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 Premesso che il giudice di appello non si è pronunciato sulpunto e, anche a voler ipotizzare una pronuncia implicita dirigetto, il contribuente ha censurato la violazione di legge, percui il collegio può decidere in punto di diritto, si può richiamarel’orientamento consolidato, per cui, in tema di TARSU, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell’avviso diaccertamento in rettifica va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hannodeterminati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deveessere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale»), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione dellasuperficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggioresuperficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria,senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòNumero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/2026avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass.,Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^,10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n.2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).Peraltro, l’omessa indicazione dei dati catastali non èautomaticamente causa di nullità dell’avviso di accertamento.Proprio in relazione alla TARSU, infatti, questa Corte haaffermato che l’omessa indicazione degli estremi catastalidell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, sel’immobile resta, comunque, identificabile aliunde attraversoaltri elementi (come, ad esempio, l’indirizzo) e, dunque, se nonrende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (in termini:Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2025, n. 15793; Cass., Sez. Trib.,15 dicembre 2025, n. 32684).5.2 Tale verifica (che presuppone un apprezzamento in fatto)è demandata al giudice di merito, essendo preclusa al giudicedi legittimità, il che giustifica l’accoglimento dei motivi inesame.6. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per non essere stata considerata e apprezzata dal giudicedi secondo grado la mancata indicazione degli estremi diidentificazione catastale dell’immobile per il quale esso erastato emanato.Numero registro generale 3527/2020Numero sezionale 3186/2026Numero di raccolta generale 13733/2026Data pubblicazione 11/05/20266.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo e del terzo motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio.7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo (con limitatoriguardo alla TARSU relativa all’anno 2011), del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quartomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo (per la parte specificata inmotivazione), il secondo motivo e il terzo motivo, dichiaral’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 13733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris