Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0425_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-425/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]-Holstein ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
e
[OSCURATO:PERSONA] fuer den [OSCURATO:PERSONA]Flensburg,
in presenza della Bundesanstalt fuer Arbeit, della Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte e del signor [OSCURATO:PERSONA], intervenienti nella causa principale,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 14, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e dell' art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Flensburg;
° per la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
° per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per il governo italiano, dal signor Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario tedesco distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, del governo italiano, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signorina [OSCURATO:PERSONA], barrister, e della Commissione all' udienza del 24 novembre 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 settembre 1993, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre successivo, il Landessozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]-Holstein ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 14, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), e dell' art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in prosieguo: il "regolamento n. 574/72"), nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e l' [OSCURATO:PERSONA] fuer den [OSCURATO:PERSONA]Flensburg (in prosieguo: l' "AOK"), relativa al pagamento di contributi che l' AOK esige dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma del sistema previdenziale tedesco per conto dei suoi dipendenti, tra cui segnatamente il signor [OSCURATO:PERSONA].
3 [OSCURATO:PERSONA] gestisce in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi della frontiera tedesco-danese, un' impresa che vende al minuto generi alimentari, alcolici e articoli da regalo. Essa si avvale quasi esclusivamente di personale danese residente in Danimarca, tra cui il signor [OSCURATO:PERSONA] al servizio della [OSCURATO:PERSONA] dal 1979, prima come venditore e, dal 1981, come direttore.
4 [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato né il signor [OSCURATO:PERSONA] né gli altri dipendenti danesi presso gli enti tedeschi della previdenza sociale. Con decisione 21 dicembre 1987, l' AOK ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere al versamento dei contributi per un importo di 74 627,23 DM a titolo di previdenza sociale per il signor [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1 aprile 1982 al 31 agosto 1987. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione contro tale ingiunzione di pagamento e fatto valere che, durante tale periodo, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa anche in Danimarca, per conto dell' impresa, per circa dieci ore la settimana e che pertanto, conformemente all' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, era soggetto soltanto alla legislazione danese.
5 Poiché l' AOK aveva respinto l' opposizione con decisione 17 agosto 1990, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Sozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo che il signor [OSCURATO:PERSONA] non soddisfacesse le condizioni di cui all' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, ma che le attività da lui svolte in Danimarca fossero contemplate dall' art. 14, n. 1, lett. a), e che quindi fosse soggetto obbligatoriamente alla legislazione tedesca, il Sozialgericht ha respinto il ricorso con sentenza 4 dicembre 1992.
6 Il 9 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]-Holstein. Nel contesto di tale appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un certificato del 27 gennaio 1993, emesso sul modulo E 101, previsto all' art. 12 bis, n. 2, lett. a), del regolamento n. 574/72, dal ministero danese degli Affari sociali e attestante che, dal 1 gennaio 1985, il signor [OSCURATO:PERSONA] soddisfa le condizioni di cui all' art. 14, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, ed ha fatto valere che, in ragione del carattere imperativo del diritto comunitario, l' AOK è vincolata da tale certificato e, pertanto, non può più sostenere che il signor [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettivamente svolto alcuna attività in Danimarca.
7 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario invocate dalle parti, il Landessozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]-Holstein ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se costituisca un distacco ai sensi dell' art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 o se sia equiparabile ad un distacco il fatto che un lavoratore danese, che risiede nel [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e dipende esclusivamente da un' impresa con sede nel territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], venga da detta impresa inviato a svolgere attività lavorativa nel [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca per conto della stessa, regolarmente e per più ore alla settimana, senza che la durata prevedibile di tale distacco sia limitata a dodici mesi.
2) Se una persona sia occupata normalmente nel territorio di due Stati membri come lavoratore subordinato ai sensi dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 1408/71, qualora dipenda esclusivamente da un' impresa avente sede nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e, nell' ambito di detto rapporto di lavoro, svolga regolarmente la sua attività in parte (per più ore settimanali) sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca.
3) Se la nozione di 'attività' ai sensi dell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 comprenda la nozione di 'dipendenza' ai sensi della stessa disposizione.
4) a) Se l' ente competente di uno Stato membro sia giuridicamente vincolato da un certificato emesso sul modulo E 101 a norma dell' art. 12 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 dall' ente (incompetente) di un altro Stato membro.
b) In caso affermativo: se ciò valga anche nel caso in cui al certificato venga attribuita efficacia retroattiva".
Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
8 Con le prime due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice nazionale intende accertare se la situazione di un lavoratore danese, che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un' impresa con sede nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell' ambito di tale rapporto di lavoro, eserciti regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, parte della sua attività in Danimarca, ricada sotto l' art. 14, n. 1, lett. a), oppure sotto l' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71.
9 L' art. 14 del regolamento n. 1408/71 fa parte del titolo II di tale regolamento le cui disposizioni, per giurisprudenza costante della Corte, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all' interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l' applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v., in particolare, sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1101, punto 22).
10 Secondo l' art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un' impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un' altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco.
11 Conseguentemente, una situazione come quella descritta nelle due prime questioni pregiudiziali non rientra in tale disposizione, in quanto la durata dell' attività svolta dall' interessato in Danimarca per conto dell' impresa, con sede in [OSCURATO:PERSONA], da cui egli di norma dipende supera, secondo i termini stessi delle questioni, i dodici mesi.
12 Viceversa, tale situazione rientra nell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale la persona che di norma esercita un' attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri.
13 Infatti dall' uso della congiunzione "o" deriva che la prima parte dell' alternativa è applicabile anche se la persona interessata esercita le sue attività sul territorio di due o più Stati membri per conto di una sola e stessa impresa.
14 Una conclusione siffatta è confortata dal fatto che l' art. 14, n. 2, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71 prevede espressamente che, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività, la persona che di norma esercita un' attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l' impresa o il datore di lavoro (al singolare) da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio.
15 Le due prime questioni vanno risolte quindi nel senso che la situazione di un lavoratore danese che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un' impresa con sede nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e che, nell' ambito di tale rapporto di lavoro, esercita regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, una parte della sua attività in Danimarca rientra nell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71.
Sulla terza questione pregiudiziale
16 Con la terza questione il giudice nazionale intende conoscere se la nozione di "attività" ai sensi dell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 include la nozione di "attività subordinata".
17 A tale questione occorre rispondere affermativamente.
18 In primo luogo, emerge dalla soluzione delle due prime questioni che l' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 si applica del pari ad una persona che di norma esercita un' attività subordinata nel territorio di uno o più Stati membri per conto di una sola e medesima impresa.
19 In secondo luogo, la situazione di una persona che di norma esercita un' attività non subordinata nel territorio di due o più Stati membri e quella di una persona che esercita in pari tempo un' attività subordinata e un' attività non subordinata nel territorio di diversi Stati membri sono disciplinate rispettivamente dall' art. 14 bis, n. 2, e dall' art. 14 quater del regolamento n. 1408/71.
20 La terza questione va risolta pertanto nel senso che la nozione di "attività" secondo l' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 include la nozione di "attività subordinata".
Sulla quarta questione pregiudiziale
21 Dai motivi dell' ordinanza di rinvio risulta che tale questione è sollevata soltanto per l' ipotesi che la situazione presa in considerazione nelle due prime questioni pregiudiziali dovesse rientrare nell' art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
22 Poiché questo non è il caso, la quarta questione è divenuta priva di oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht dello [OSCURATO:PERSONA]-Holstein con ordinanza 15 settembre 1993, dichiara:
1) La situazione di un lavoratore danese che risiede in Danimarca e dipende esclusivamente da un' impresa con sede nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e che, nell' ambito di tale rapporto di lavoro, esercita regolarmente, per più ore alla settimana e per un periodo non limitato a dodici mesi, parte della sua attività in Danimarca rientra nell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità.
2) La nozione di "attività" ai sensi dell' art. 14, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 include la nozione di "attività subordinata".