CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., tutte in persona del legale rappresentante, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – avverso la sentenza n. 5607/16 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia e depositata in data 3 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP avverso la cartella relativa a debito IRPEF per € 118.653,67, notificatagli in data 8 ottobre 2013 e relativa all’anno d’imposta 2006. La CTP accoglieva il ricorso dichiarando la tardività della costituzione dell’Agente della Riscossione. A sua volta la CTR, adìta dall’agente della riscossione, confermava la prima sentenza ritenendo la tardività della costituzione in primo grado dello stesso e l’assenza di prova in ordine alla notifica della cartella. Ricorre quindi Equitalia in cassazione affidandosi a quattro motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. L’Agenzia delle entrate, evocato dall’agente della riscossione quale ente impositore, si è limitata al deposito di un “atto di costituzione” al solo fine di partecipare all’eventuale udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo l’agente della riscossione deduce violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 in quanto la CTR non ha tenuto conto dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione in ragione della tardività della costituzione in primo grado, allegando in ogni caso di avere riprodotto gli stessi anche in secondo grado sub doc. 3 e 4. 1.1. Il motivo è fondato. Pur essendo pacifico che Equitalia si costituì in primo grado oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 32, d.lgs. n. 546/92, è altrettanto pacifico (e risulta infatti ammesso dalla stessa controparte, cfr. controricorso pagg. 18-19-25-27) che la stessa riprodusse i medesimi documenti anche in appello. A tale proposito va in effetti ricordato che l’art. 58 d.lgs. n. 58/92, nel testo pro tempore applicabile alla fattispecie, ammette la facoltà per la parte di produrre nuovi documenti in appello. In particolare, questa Corte afferma che “Nel processotributario le parti possono produrre inappello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti algiudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (da ultimo Cass. 10549/25), e nella specie neppure si trattava di ampliamento della materia del contendere, visto che i documenti in argomento tendevano solo, come già in primo grado, a dimostrare la regolarità della notifica della cartella impugnata, specifico oggetto dell’impugnazione da parte del contribuente. Che poi la ratio decidendi si basi proprio sulla mancata considerazione delle risultanze dei documenti attestanti la notifica, si evince dalla sincopata motivazione resa dai giudici d’appello, in cui evidente è la correlazione fra la tardività della costituzione e l’asserita assenza di “prova alcuna” circa la notifica a mani del portiere e invio della raccomandata, piuttosto che come ragionato esito rispetto alle difese del contribuente in ordine a tale notifica, che infatti non tanto si basavano – come si ricava dal controricorso – sulla mancanza sul punto di “prova alcuna”, sibbene sull’illeggibilità delle sottoscrizioni e l’assenza della ricevuta (non dell’invio, cfr. pag. 26 del controricorso) dell’avviso di notifica (CAN). 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia alla luce della documentazione sopra indicata e provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, dovrà decidere in conformità ai principi affermati e provved