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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09401/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta integralmente alla requisitoria già versata in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15.01.2020, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 27.03.2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno, per il reato di tentato furto aggravato di cavi telefonici, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 c.p.) e alla recidiva.

2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, relativo al solo Divincenzo, si deduce il vizio di violazione di legge ed erronea applicazione delle norme in tema di notificazione e nullità, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello quale diretta conseguenza della nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, effettuata per errore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., ad un avvocato omonimo del difensore di fiducia; la Corte di Appello, nel considerare la nullità sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p., dall'intervenuto atto di appello presentato dal difensore di fiducia, ha fatto riferimento ad un minoritario e datato orientamento, ormai superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il precipuo scopo della notifica dell'estratto contumaciale è quello di informare l'imputato dell'esistenza della sentenza emessa nei suoi confronti, al fine di permettergli di esercitare un proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce nella presentazione dell'atto di impugnazione ad opera del difensore di fiduciai 2.2 Con il secondo motivo, comune ad entrambi gli imputati, si deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge, per avere la Corte di Appello pronunciato sentenza di condanna, nonostante il quadro probatorio emerso in sede dibattimentale non permettesse di affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; invero, le circostanze del caso di specie - gli imputati erano sorpresi nell'atto di appoggiare una scala ad uno dei pali Telecom e nel bagagliaio della macchina perquisita dai Carabinieri giunti sul posto erano rinvenuti oggetti da taglio, quali una tenaglia, tre paia di guanti in gomma e in tessuto, una lama per seghetto, una mini torcia, un taglierino, una pinza multiuso, una sega e una corda in nylon - non possano ritenersi sufficienti ad affermare che l'azione posta in essere dagli imputati fosse univocamente diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla consumazione del reato di furto; invero l'azione degli imputati si è arrestata agli atti preparatori e pertanto è qualificabile quale tentativo cd. incompiuto, non potendosi escludere che gli imputati, determinandosi liberamente, desistessero dall'intento prefissatosi. 2.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di motivare adeguatamente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 c.p., nonché la mancata rideterminazione della pena, con prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti, richiesta dalla difesa nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, laddove il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.11 Divincenzo si duole dell'omessa notifica nei suoi confronti della sentenza contumaciale di primo grado, effettuata ex art. 161/4 c.p.p. ad un difensore diverso da quello nominato di fiducia, ossia all'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in via della Conciliazione anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via N. Sauro 88 a Gravina in Puglia.

L'eccezione in questione, sollevata innanzi ai giudici d'appello, è stata dagli stessi respinta, essendo stata ritenuta sanata, ai sensi del disposto di cui all'art. 183 primo comma lettera b) c.p.p., essendosi comunque l'imputato avvalso della facoltà al cui esercizio era preordinato l'atto omesso nullo, ossia l'appello della sentenza di primo grado.

In definitiva, si è ritenuto, che l'appello tempestivamente depositato dal difensore di fiducia dell'imputato abbia raggiunto comunque gli effetti cui era preordinata la notifica della sentenza, sicché l'interesse perseguito dalla norma sareblpe stato comunque realizzato.

1.1. Tale conclusione non appare condivisibile, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato ritualmente notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data, se la nullità od irregolarità di detta notifica sia stata tempestivamente eccepita dal difensore (Sez. 2, n. 25778 del 05/06/2012, rv. 253083; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013, rv. 256102; Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013, Rv. 257134).

Invero, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, Rv. 279100).

1.2. Né, in particolare, la suddetta nullità può dirsi sanata dalla rinuncia a comparire personalmente da parte dell'imputato ritualmente citato in appello, non essendo qualificabile come rinuncia alla facoltà di autonoma impugnazione della sentenza, poiché non vi è equipollenza tra la notificazione per estratto della decisione di primo grado e quella del decreto di citazione in appello, che avvisa solo della celebrazione del giudizio senza rendere edotta la parte della facoltà di impugnare autonomamente la sentenza (Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Rv. 277770).

1.3. Alla omessa rituale notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la' nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Rv. 261763).

In particolare, per tutto quanto evidenziato, essendo stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado nei confronti del Divincenzo, (seguito dall'atto di impugnazione presentato dal solo difensore di quest'ultimo), senza che l'estratto contumaciale della decisione appellata fosse stato notificato anche all'imputato con modalità che consentissero allo stesso l'effettiva conoscenza del provvedimento, deve essere dichiarata la nullità di detto decreto (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Rv. 261763) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

Ed invero, con il secondo motivo di ricorso viene contestata la configurabilità nella fattispecie del delitto di tentato furto ritenendo che l'attività degli imputati risulti ascrivibile a meri atti preparatori.

Tale censura si presenta reiterativa di analoga doglianza proposta in appello, alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure, laddove ha ritenuto sussistente il delitto di furto tentato sulla base della sequenza degli atti posti in essere dal Cirillo, ossia l'essere giunto di notte a bordo di un'auto- di proprietà del Divincenzo - a fari spenti, in una strada interpoderale, ove erano posizionati i pali della Telecom e ove nelle giornate precedenti vi erano stati numerosi furti di cavi di rame, proprio reinstallati il giorno precedente e l'aver poggiato la scala sul palo della Telecom munito di attrezzatura idonea al taglio dei cavi.

2.1. Tale azione posta in essere dall'imputato, interrotta da un evento esterno non prevedibile, ossia l'intervento dei carabinieri intervenuti sul posto, in uno al rinvenimento all'interno dell'autovettura di vari attrezzi sottoposti a sequestro, quali una tenaglia, tre paia di guanti in gomma, una lama per seghetto, una mini torcia, un taglierino, una pinza multiuso ecc. danno conto in sé della situazione di pericolo concreto per la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Tale valutazione si presenta immune da censure, atteso che più volte questa Corte ha evidenziato come, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo; ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. (Sez. 1, n.16612 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 255643).

In definitiva, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n.44903 del 13/09/2017, Rv. 271062), elementi questi ravvisati nella sentenza impugnata, con ragionamento logico privo di vizi, nella condotta posta in essere dal Cirillo.

3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concedere l'attenuante in questione per l'elevato valore del rame sul mercato nero, senza considerare, poi, il costo dell'attività ripristinatoria della linea, tenuto conto anche che la Telecom aveva subito il furto dello stesso materiale nei giorni precedenti, provvedendo perciò a predisporre una vigilanza privata (Sez. 5, n.4028 del 19/12/2018, Rv. 275485).

Infatti, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare, non solo il valore in sé della cosa sottratta o da sottrarre, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato.

Nella fattispecie in esame, all'evidenza, risultano ben ricavabili dal contesto nel quale si è inserita l'azione delittuosa gli ulteriori danni emergenti dalla consumazione dell'asportazione dei cavi.

Per quanto concerne, poi, le circostanze attenuanti generiche concesse dalla Corte territoriale in misura equivalente alle aggravanti, bilanciamento questo censurato in questa sede, la sentenza impugnata ha rilevato compiutamente come la presenza della recidiva reiterata ex art. 99/4 c.p. (contestata e ritenuta nei confronti del Cirillo) sia ostativa al giudizio di prevalenza, stante la previsione di cui all'art. 69/4 c.p., circostanza questa con la quale l'imputato non si confronta.

4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente osa [OSCURATO:PERSONA](, Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA18 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA] 10 IUDZIARIO Car ia L nzufsf, CORTE DI C.A!,SAZIONE U.R.P.

CENIRALE , , -` • '-•-• \ \--‘' lj• i - • , , . . \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta integralmente alla requisitoria già versata in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15.01.2020, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 27.03.2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno, per il reato di tentato furto aggravato di cavi telefonici, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 e n. 7 c.p.) e alla recidiva. 2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, relativo al solo Divincenzo, si deduce il vizio di violazione di legge ed erronea applicazione delle norme in tema di notificazione e nullità, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello quale diretta conseguenza della nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, effettuata per errore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., ad un avvocato omonimo del difensore di fiducia; la Corte di Appello, nel considerare la nullità sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p., dall'intervenuto atto di appello presentato dal difensore di fiducia, ha fatto riferimento ad un minoritario e datato orientamento, ormai superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il precipuo scopo della notifica dell'estratto contumaciale è quello di informare l'imputato dell'esistenza della sentenza emessa nei suoi confronti, al fine di permettergli di esercitare un proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce nella presentazione dell'atto di impugnazione ad opera del difensore di fiduciai 2.2 Con il secondo motivo, comune ad entrambi gli imputati, si deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge, per avere la Corte di Appello pronunciato sentenza di condanna, nonostante il quadro probatorio emerso in sede dibattimentale non permettesse di affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; invero, le circostanze del caso di specie - gli imputati erano sorpresi nell'atto di appoggiare una scala ad uno dei pali Telecom e nel bagagliaio della macchina perquisita dai Carabinieri giunti sul posto erano rinvenuti oggetti da taglio, quali una tenaglia, tre paia di guanti in gomma e in tessuto, una lama per seghetto, una mini torcia, un taglierino, una pinza multiuso, una sega e una corda in nylon - non possano ritenersi sufficienti ad affermare che l'azione posta in essere dagli imputati fosse univocamente diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla consumazione del reato di furto; invero l'azione degli imputati si è arrestata agli atti preparatori e pertanto è qualificabile quale tentativo cd. incompiuto, non potendosi escludere che gli imputati, determinandosi liberamente, desistessero dall'intento prefissatosi. 2.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di motivare adeguatamente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 c.p., nonché la mancata rideterminazione della pena, con prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti, richiesta dalla difesa nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, laddove il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.11 Divincenzo si duole dell'omessa notifica nei suoi confronti della sentenza contumaciale di primo grado, effettuata ex art. 161/4 c.p.p. ad un difensore diverso da quello nominato di fiducia, ossia all'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in via della Conciliazione anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via N. Sauro 88 a Gravina in Puglia. L'eccezione in questione, sollevata innanzi ai giudici d'appello, è stata dagli stessi respinta, essendo stata ritenuta sanata, ai sensi del disposto di cui all'art. 183 primo comma lettera b) c.p.p., essendosi comunque l'imputato avvalso della facoltà al cui esercizio era preordinato l'atto omesso nullo, ossia l'appello della sentenza di primo grado. In definitiva, si è ritenuto, che l'appello tempestivamente depositato dal difensore di fiducia dell'imputato abbia raggiunto comunque gli effetti cui era preordinata la notifica della sentenza, sicché l'interesse perseguito dalla norma sareblpe stato comunque realizzato. 1.1. Tale conclusione non appare condivisibile, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato ritualmente notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data, se la nullità od irregolarità di detta notifica sia stata tempestivamente eccepita dal difensore (Sez. 2, n. 25778 del 05/06/2012, rv. 253083; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013, rv. 256102; Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013, Rv. 257134). Invero, l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, Rv. 279100). 1.2. Né, in particolare, la suddetta nullità può dirsi sanata dalla rinuncia a comparire personalmente da parte dell'imputato ritualmente citato in appello, non essendo qualificabile come rinuncia alla facoltà di autonoma impugnazione della sentenza, poiché non vi è equipollenza tra la notificazione per estratto della decisione di primo grado e quella del decreto di citazione in appello, che avvisa solo della celebrazione del giudizio senza rendere edotta la parte della facoltà di impugnare autonomamente la sentenza (Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Rv. 277770). 1.3. Alla omessa rituale notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la' nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Rv. 261763). In particolare, per tutto quanto evidenziato, essendo stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado nei confronti del Divincenzo, (seguito dall'atto di impugnazione presentato dal solo difensore di quest'ultimo), senza che l'estratto contumaciale della decisione appellata fosse stato notificato anche all'imputato con modalità che consentissero allo stesso l'effettiva conoscenza del provvedimento, deve essere dichiarata la nullità di detto decreto (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Rv. 261763) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. Ed invero, con il secondo motivo di ricorso viene contestata la configurabilità nella fattispecie del delitto di tentato furto ritenendo che l'attività degli imputati risulti ascrivibile a meri atti preparatori. Tale censura si presenta reiterativa di analoga doglianza proposta in appello, alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure, laddove ha ritenuto sussistente il delitto di furto tentato sulla base della sequenza degli atti posti in essere dal Cirillo, ossia l'essere giunto di notte a bordo di un'auto- di proprietà del Divincenzo - a fari spenti, in una strada interpoderale, ove erano posizionati i pali della Telecom e ove nelle giornate precedenti vi erano stati numerosi furti di cavi di rame, proprio reinstallati il giorno precedente e l'aver poggiato la scala sul palo della Telecom munito di attrezzatura idonea al taglio dei cavi. 2.1. Tale azione posta in essere dall'imputato, interrotta da un evento esterno non prevedibile, ossia l'intervento dei carabinieri intervenuti sul posto, in uno al rinvenimento all'interno dell'autovettura di vari attrezzi sottoposti a sequestro, quali una tenaglia, tre paia di guanti in gomma, una lama per seghetto, una mini torcia, un taglierino, una pinza multiuso ecc. danno conto in sé della situazione di pericolo concreto per la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. Tale valutazione si presenta immune da censure, atteso che più volte questa Corte ha evidenziato come, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo; ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. (Sez. 1, n.16612 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 255643). In definitiva, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere (Sez. 5, n.44903 del 13/09/2017, Rv. 271062), elementi questi ravvisati nella sentenza impugnata, con ragionamento logico privo di vizi, nella condotta posta in essere dal Cirillo. 3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concedere l'attenuante in questione per l'elevato valore del rame sul mercato nero, senza considerare, poi, il costo dell'attività ripristinatoria della linea, tenuto conto anche che la Telecom aveva subito il furto dello stesso materiale nei giorni precedenti, provvedendo perciò a predisporre una vigilanza privata (Sez. 5, n.4028 del 19/12/2018, Rv. 275485). Infatti, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare, non solo il valore in sé della cosa sottratta o da sottrarre, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato. Nella fattispecie in esame, all'evidenza, risultano ben ricavabili dal contesto nel quale si è inserita l'azione delittuosa gli ulteriori danni emergenti dalla consumazione dell'asportazione dei cavi. Per quanto concerne, poi, le circostanze attenuanti generiche concesse dalla Corte territoriale in misura equivalente alle aggravanti, bilanciamento questo censurato in questa sede, la sentenza impugnata ha rilevato compiutamente come la presenza della recidiva reiterata ex art. 99/4 c.p. (contestata e ritenuta nei confronti del Cirillo) sia ostativa al giudizio di prevalenza, stante la previsione di cui all'art. 69/4 c.p., circostanza questa con la quale l'imputato non si confronta. 4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente osa [OSCURATO:PERSONA](, Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA18 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA] 10 IUDZIARIO Car ia L nzufsf, CORTE DI C.A!,SAZIONE U.R.P. CENIRALE , , -` • '-•-• \ \--‘' lj• i - • , , . . \
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