CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 28838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8632-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 contro [OSCURATO:PERSONA] 1680 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 745/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/09/2018 R.G.N. 122/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 8632/2019 Fatti di causa 1. Con ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 il sindacato UILCA ha chiesto l'accertamento della condotta antisindacale posta in essere in occasione della cessione di azienda riguardante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Macerone (BRC), nell'adozione di una procedura di semplice informativa successiva - prevista in dichiarazione a verbale in calce all'art. 22, parte seconda, del CCNL del 21/12/2012 per il personale delle Banche di [OSCURATO:PERSONA] in caso di cessione di attività e passività riferita alla Banca di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana in liquidazione coatta amministrativa - difforme dalla previsione dell'art. 47 legge n. 428/1990 che ai commi 1 e 2 prevede l'informativa e l'avvio del confronto con il cedente e il cessionario almeno 25 giorni prima del trasferimento. 2. A fondamento del ricorso era stato allegato che, a partire dal 16/10/2014 (data dell'informativa rivolta alle 00.SS. ai sensi dell'art. 22 parte terza del CCNL) e fino alla firma degli accordi con le 00.SS. del 6 - 22-30/06/2015, la BRC aveva condotto il confronto sulla base del citato art. 22 parte terza del CCNL che ha presupposto "processi... che possono comunque comportare esuberi di personale" senza prospettive di trasferimento di azienda e che consente anche la riduzione di qualifiche e stipendi del personale, quando, invece, già da due mesi era in corso la trattativa con la [OSCURATO:SOCIETA]. (BSC) che si era concretizzata, in seguito, con la cessione d'azienda, sebbene denominata cessione di attività/passività. 3. Il Tribunale di Forlì con il decreto emesso ex art. 28 St. Lav., aveva respinto il ricorso del sindacato osservando che, pur essendovi stato il trasferimento d'azienda, la procedura prevista dalla dichiarazione a verbale in calce all'art. 22, parte seconda, del CCNL, era contenuta nel CCNL sottoscritto anche da UILCA e, quindi, l'essersi attenuta ad essa non poteva essere considerata una condotta antisindacale. 4. Sull'opposizione proposta dal Sindacato, il Tribunale di Forlì aveva accertato l'antisindacabilità della condotta di BSC disponendo in tali sensi: <ordina a Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA] la 1 )\b RG. 8632/2019 pubblicazione del presente provvedimento sulle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di un mese, la rimozione degli effetti della cessione intervenuta in data 17.7.2015 e l'avvio della procedura informativa prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 47 legge n. 428/1990>. 5. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza oggi impugnata, correggendo il dispositivo della pronuncia di primo grado, ha ordinato <a Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA] la rimozione degli effetti con l'avvio della procedura informativa prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 47 legge n. 428/1990 e la pubblicazione del presente provvedimento sulle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di un mese>. 6. I giudici di seconde cure, a fondamento della propria decisione, hanno rilevato che a) era stato perfezionato un trasferimento di azienda senza che il sindacato ne fosse stato informato né dall'impresa cedente né dalla cessionaria; b) le 00.SS. erano state indotte a stipulare un accordo che prevedeva pesanti decurtazioni del trattamento economico dei dipendenti su un presupposto rivelatosi falso, visto che era stato già individuato un compratore (BSC) intenzionato all'acquisto della BRC e delle sue filiali, fictio portata avanti anche dopo il 30/06/2015 quando tutti i lavoratori erano già passati alle dipendenze della cessionaria; c) tale cessione, riguardante l'intero complesso aziendale e non solo le attività e le passività non maturò improvvisamente nel giorno della formalizzazione ma fu l'effetto di precedenti rapporti ad essa prodromici; d) pertanto, quando la trattativa della cessione era entrata nel vivo, le due banche avrebbero dovuto attivare la distinta e maggiormente cautelativa procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, per cui era ravvisabile in ordine al ricorso ex art 28 St. Lav. anche la legittimazione passiva di BSC aspirante cessionaria, rispetto alle violazioni di legge; e) andava confermata l'invalidità e la disapplicazione dell'art. 22 CCNL limitatamente alla "Dichiarazione a Verbale" non essendo quest'ultima espressiva del contenuto effettivamente volitivo delle parti ed essendo distonica rispetto alla previsione contrattuale a cui accedeva ed illogica rispetto alle previsioni; f) la censura di inattualità della pretesa condotta antisindacale al RG. 8632/2019 momento del ricorso costituiva inoltre un'eccezione nuova; g) l'appello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, delle inammissibili pressioni subite dai lavoratori perché smentissero il loro sindacato, andava disatteso in quanto la plurioffensività della condotta antisindacale in questione non autorizzava una sorta di sostituzione processuale delle 00.SS. nel fare valere gli interessi individuali dei lavoratori lesi "a valle" dei propri, potendo i dipendenti agire, come era del resto già avvenuto, mediante azione individuale per vedere accertata e sanzionata l'invalidità delle rinunce e delle transazioni sottoscritte. 7. Avverso la sentenza di secondo grado, la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la UILCA che ha formulato, a sua volta, contestuale ricorso incidentale sulla base di due motivi. 8. La UILCA ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cpc e 28 della legge n. 300/1970, dell'art. 47 della legge n. 428/90, dell'art. 22 del CCNL per i dipendenti delle BBC/CRA del 21.12.2012, nonché degli artt. 70 e ss., 80 e ss. D.Igs. n. 385/1993, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di appello erroneamente la legittimazione passiva di essa Banca, non avendo tenuto conto che, nella ipotesi prevista dall'art. 22 parte terza del CCNL, applicata al caso di specie, non era prevista la sua partecipazione atteso che la cessione era avvenuta da un soggetto diverso (BRC, in liquidazione coatta amministrativa) da quello che aveva avviato la procedura per cui non poteva sussistere un interesse giuridico di BSC la quale, neanche sotto il profilo intenzionale, avrebbe potuto ritenersi cessionaria. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 1362 cc, in relazione 3 it RG. 8632/2019 all'art. 22 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i Dipendenti delle BBC/CRA, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale minimamente considerato che l'antisindacabilità di una condotta non poteva derivare dall'esperimento di una procedura sindacale prevista per il caso di specie dal CCNL firmato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva poi promosso il giudizio ex art. 28 legge n. 300 del 1970. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 e 2112 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito attribuito alla Banca la realizzazione di condotte fraudolenti, in assenza di elementi probatori, e per avere ritenuto realizzato, nel caso in esame, un trasferimento di azienda ex art. 2112 cc. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 legge n. 428/1990, dell'art. 22 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i Dipendenti della BCC/CRA, nonché degli artt. 70 e ss. e 80 e ss. D.Igs. n. 385/1993, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, la previsione di cui al citato articolo 47. In particolare, si sostiene che la procedura ex art. 22 del CCNL del 21.12.2012 era una disciplina che assolveva quella legale ed aggiungeva agli obblighi di legge ulteriori obblighi stabiliti contrattualmente nel CCNL sottoscritto anche dalla UILCA per cui era errato limitare la indagine al dato formale della norma; inoltre, si obietta l'erroneità dell'assunto della Corte distrettuale lì dove si è ritenuto che la "Dichiarazione a verbale" in calce alla parte seconda dell'art. 22 del CCNL risultasse in contrasto con l'art. 47 della legge n 428/1990 perché non si era considerata la disciplina bancaria in materia e perché non si era tenuto conto che il comma 5 dell'art. 47 fosse una norma dettata a tutela dell'occupazione o, in altri termini, volta a rendere più agevole, attraverso la interlocuzione sindacale, il mantenimento, per quanto possibile, dei livelli occupazionali anche in vicende di cessioni di assetti di aziende in crisi, quale è stata quella di BRC in A.S. prima e in L.C.A. poi. 6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la UILCA denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per 4 g RG. 8632/2019 mancanza assoluta di motivazione del giudizio di "disallineamento" tra la prospettazione argomentativa e le sue conclusioni dell'appello incidentale. 7. Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 300/1970 in ordine al concetto di plurioffensività della condotta antisindacale, come individuato dalla Corte territoriale, in quanto esso andava inteso nel senso di comprendere le lesioni, ad un tempo, sia degli interessi dei lavoratori che quelli della organizzazione sindacale che rappresentavano due facce della stessa medaglia e che avrebbero dovuto ricevere analoga tutela con la procedura ex art. 28 legge n. 300 del 1970. 8. Per ragioni di pregiudizialità va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale. 9. Esso è inammissibile. 10. Invero, le censure di cui al motivo non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 11. Sotto questo profilo è inammissibile la asserita violazione dell'art.2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc. (Cass. n. 17313/2020). 12. Deve, poi, rilevarsi che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato RG. 8632/2019 come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 13. Inoltre, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, deve sottolinearsi che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7634/2021). 14. Nella fattispecie, invece, i giudici del merito con un accertamento adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, hanno ritenuto che era stato perfezionato un trasferimento di azienda (riguardante tutti i beni, mobili ed immobili (11 filiali) che costituivano il patrimonio della cedente, tutti i rapporti giuridici con esclusione solo dei crediti deteriorati e tutti i rapporti di lavoro) senza che il Sindacato fosse preventivamente informato sul punto né dalla impresa cedente, né tantomeno dalla cessionaria e che le 00.SS. erano state indotte a stipulare un accordo che prevedeva pesanti decurtazioni del trattamento economico dei dipendenti su un presupposto che si era rivelato falso, visto che "dietro le quinte" era stato già individuato ed operava un compratore (BSC) intenzionato all'acquisto di BRC e delle sue filiali (opportunamente depurate delle passività e con un costo del lavoro nettamente ribassato) e questa finzione era stata portata avanti anche dopo il 30.6.2015, quando tutti i lavoratori erano già passati alle dipendenze di BSC. 15. A fronte di tale ricostruzione, parte ricorrente si è limitata a criticare l'accertamento compiuto in sede di merito, contrapponendo, RG. 8632/2019 invece, unicamente una diversa ricostruzione della vicenda che però, per quanto sopra detto, non può essere rivalutata in sede di legittimità. 16. Ciò premesso in punto di fatto, venendo all'esame del primo motivo del ricorso, deve rilevarsi l'infondatezza dello stesso. 17. La Corte distrettuale ha ritenuto la legittimazione passiva della BSC in ragione del fatto che, essendo aspirante cessionaria, anch'essa aveva l'obbligo di informare preventivamente le 00. SS., come prescritto ai sensi degli artt. 22, parte seconda, CCNL e 47 I. 428/1990. 18. La censura della ricorrente non si confronta assolutamente con la ratio decidendi della Corte distrettuale e, cioè, che nel caso in esame vi è stato un occulto e fraudolento trasferimento di azienda, celato al Sindacato. 19. La tesi della BSC sarebbe stata corretta qualora, nella fattispecie, fosse stata effettivamente praticabile la procedura di cui all'art. 22 parte terza del CCNL, riguardante le ipotesi di ristrutturazione comportanti esuberi di personale. 20. In realtà, però, per quanto sopra detto, la procedura effettiva da seguire era quella di cui agli artt. 22 parte seconda e 47 legge n. 428/1990 che prevedono, invece, in un contesto di trattative per il trasferimento di azienda, anche per il potenziale cessionario l'obbligo di dare avvio al confronto sindacale, fornendo alle 00.SS le dovute e necessarie informative del caso. In entrambe le disposizioni, si fa riferimento, infatti, alle "Aziende interessate" ai fini della preventiva informazione agli Organismi sindacali, con la illustrazione dei propri obiettivi operativi e strategici: il tutto almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione dei progetti stessi. 21. La legittimazione passiva, in relazione all'operatività dell'art. 28 St. Lav., non può essere quindi slegata dalla peculiare fattispecie oggetto di questo giudizio ed essere limitata alla sola parte formalmente datrice di lavoro. 22. In virtù della particolare vicenda traslativa, infatti, e avendo riguardo agli obblighi normativi e derivanti dalle disposizioni contrattuali collettive sopra richiamate, il cessionario non si configura come soggetto terzo rispetto al rapporto datore di lavoro - lavoratore, anche perché, a seguito del perfezionamento del trasferimento d'azienda, il cessionario RG. 8632/2019 diventando ipso iure il nuovo datore di lavoro è il destinatario dell'ordine di rimozione degli effetti della denunciata condotta antisindacale. 23. Il secondo ed il quarto motivo, per la loro interferenza, devono essere esaminati congiuntamente. 24. Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili. 25. In primo luogo, infatti, a prescindere da un contrasto tra la previsione dell'art. 22 CCNL "Dichiarazione a verbale", posta in calce alla parte seconda, e l'art. 47 della legge n. 428/1990 (ritenuta norma imperativa), pure riscontrata dalla Corte di appello, deve rilevarsi che la disposizione collettiva (che prevede l'informazione entro quindici giorni dalla avvenuta cessione) concerne i casi di cessione di attività e di passività, mentre, nella fattispecie, vi è stato, secondo quanto accertato dai giudici di merito, un vero e proprio trasferimento di azienda, occultamente celato fin dalla fase genetica delle trattative, che esula, quindi, dall'ambito applicativo della norma contrattuale, nello specifico dalla fattispecie disciplinata dalla "Dichiarazione a verbale". 26. In secondo luogo, va sottolineato che le questioni relative agli accordi ex art. 47 commi 4 e 5 legge n. 428/90, sono inammissibili perché la gravata sentenza non le ha esaminate e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato il "dove", il "come" ed il "quando" le relative problematiche siano state sottoposte ai giudici del merito. Si tratta, quindi, di questioni nuove irritualmente prospettate solo in questa sede. 27. Anche i due motivi del ricorso incidentale, per ragioni di omogeneità delle questioni, devono essere esaminati congiuntamente. 28. Essi non sono meritevoli di accoglimento. 29. Sotto il profilo formale, osserva il Collegio che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).RG. 8632/2019 30. Nella fattispecie in esame, invece, le ragioni indicate dalla Corte distrettuale a sostegno del rigetto dell'appello incidentale sono state indicate al punto VI della gravata pronuncia e poi richiamate in sede di scrutinio della censura, come sopra riportate nello storico della presente decisione. 31. Sotto l'aspetto sostanziale, invece, deve darsi atto che la Corte territoriale si è soffermata sul concetto di plurioffensività della condotta antisindacale, e su come la condotta concernente le rinunzie e le transazioni sottoscritte dai lavoratori, non fosse idonea a ledere gli interessi collettivi, bensì i diritti individuali, i quali, dunque, potevano essere tutelati mediante esperimento di azione individuale da parte degli stessi lavoratori, come in effetti era già avvenuto. 32. In tema di condotta antisindacale, infatti, l'eventuale natura plurioffensiva del comportamento datoriale, che abbia dato luogo anche ad una lesione dell'interesse individuale del lavoratore, comporta l'insorgere di due azioni - quella collettiva e quella individuale - distinte, autonome e senza interferenze. Ne consegue che l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti - alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo - vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, senza che possano essere condizionate dalle vicende dell'azione individuale eventualmente intrapresa (Cass. n. 16930/2013). 33. Ancora, è stato affermato (Cass. n. 18539/2015) che in tema di condotta antisindacale, l'eventuale natura plurioffensiva della condotta datoriale, che abbia dato luogo ad una lesione dell'interesse individuale del lavoratore, comporta la possibile insorgenza di due azioni - quella collettiva e quella individuale - senza reciproche interferenze, sicché l'azione proposta dal sindacato non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra, né l'eventuale giudicato è idoneo ad esplicare una efficacia riflessa. 34. La Corte distrettuale ha, quindi, applicato correttamente i suddetti principi precisando che la condotta antisindacale prevista nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori può comportare anche la lesione dell'interesse individuale del singolo lavoratore dando vita in tal caso ad azioni distinte, RG. 8632/2019 autonome e senza reciproche interferenze, con la conseguenza che l'attualità di tale condotta e la permanenza dei suoi effetti, requisiti la cui positiva verifica condiziona la concessione del provvedimento repressivo a carico del datore di lavoro, vanno accertate con riferimento agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo e non possono esser condizionate dalle vicende relative all'eventuale azione individuale intrapresa dal lavoratore; con l'ulteriore conseguenza, infine, che da un lato l'accoglimento di quest'ultima in via interinale e con provvedimento cautelare non fa venire meno l'interesse del sindacato alla proposizione del ricorso ex art. 28 cit. e che, d'altro lato e specularmente, la mancata proposizione di tale ricorso nell'attualità del comportamento lesivo non legittima la successiva proposizione dello stesso quale reazione ad una condotta non più attuale, sol perché le vicende successive del giudizio promosso dal lavoratore sono state sfavorevoli a quest'ultimo. 35. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. 36. La soccombenza reciproca indice a compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 37. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen