CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mathia avverso il provvedimento dispositivo della misura cautelare in carcere a seguito di giudizio di convalida di arresto in flagranza per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta all'interno di cassaforte collocata dentro un garage in Padova, pertinenziale all'abitazione del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] era trovato nel possesso delle chiavi. La diversa tipologia dei panetti di cocaina rinvenuti, in uno con il dato ponderale . p (un panetto pesava 5,5 kg e l'altro 1,73 kg) 4:0.0 al rinvenirriento di materiale per il confezionamento della droga nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], della somma di 8.700 :tti euro, suddivisa in varie mazzette, nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], e l'assenza di spiegazioni alternative sulle ragioni per cui il ricorrente detenesse le chiavi del locale e della cassaforte, nonché della somma di denaro, conducevano il Tribunale del Riesame a sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito in un contesto criminale di primo piano nel traffico di sostanza stupefacente e che ricorrevano esigenze cautelari di massimo rilievo sia in ragione delle modalità della condotta criminosa, che denotavano non occasionalità e spessore criminale, sia della personalità dell'imputato gravato da un precedente specifico e avulso da condotte resipiscenti, che non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive in quanto l'attività di spaccio poteva essere proseguita anche presso il proprio domicilio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mathia,affidandosi a due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo1 deduce nullità dell'impugnata ordinanza per omessa allegazione e trasmissione degli atti e degli elementi ex art.309 comma 10 cod.proc.pen. Assume che sia l'ordinanza custodiate, quanto l'ordinanza del Tribunale del Riesame, nel motivare la ricorrenza di gravità indiziaria e la ricorrenza di esigenze cautelari, avevano fatto riferimento ad atti di indagine (in particolare alcuni fogli rinvenuti presso l'azienda del fratello del [OSCURATO:PERSONA] in cui erano indicati conti, nick name e riferimenti a viaggi da svolgersi all'estero) da cui i giudici cautelari avevano tratto elementi a sostegno della prospettazione accusatoria. Si trattava di documenti che, oltre a non avere formato oggetto di sequestro, benché indicati nel verbale di perquisizione, non risultavano allegati né al fascicolo cautelare né comparivano tra gli atti trasmessi al Tribunale del Riesame, di talchè l'impugnata ordinanza avrebbe dovuto essere annullata per avere valorizzato il contenuto di tali elementi indiziari che non facevano parte del fascicolo e che la difesa non aveva avuto la possibilità di esaminare e di valutare. 3.2 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione per illogicità delle argomentazioni a sostegno del provvedimento custodiale e con riferimento alla ricorrenza e al bilanciamento delle esigenze cautelari ai fini della selezione della misura cautelare più adeguata. 3.2.1 Sotto un primo profilo contesta la ricorrenza di gravità indiziaria laddove, esclusa la portata indiziante dei suddetti brogliacci, il panorama indiziario era costituito dalla detenzione di alcune chiavi che, pure riconducibili al luogo e alla cassaforte in cui lo stupefacente era detenuto, non garantivano alcuna certezza sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse co-detentore, ovvero che questi lo detenesse per finalità di spaccio, in assenza di alcun ulteriore elemento circostanziale (riconducibile a controlli, ispezioni, perquisizioni, intercettazioni) che lo collegassero ai suddetti locali o ad un'attività illecita concernente il traffico di stupefacente, laddove anche la somma di denaro sequestrata nell'abitazione dell'indagato poteva avere alternative spiegazioni e non essere esplicativa del collegamento con lo stupefacente, mentre la mancanza di collaborazione in sede di interrogatorio non poteva certo tradursi in un conforto alla prospettazione accusatoria. 3.2.2 Anche in ordine alle esigenze cautelari assume la illogicità della motivazione, atteso che in nessun modo era stata fornita dimostrazione di una pericolosità sociale attuale del prevenuto e che comunque la stessa, anche con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità, doveva essere sorretta da elementi concreti, precisi attuali, laddove anche l'asserito pericolo di recidivanza, in costanza di misura domiciliare, era sorretto da valutazioni apodittiche e congetturali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso omette di confrontarsi invero con il contenuto dell'ordinanza impugnata la quale, nel dare atto che i "brogliacci" rinvenuti presso il luogo di lavoro del fratello dell'indagato, così come i cellulari rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, non avevano formato oggetto di sequestro, né risultavano acquisiti agli atti del procedimento, non ha considerato tali emergenze, richiamate nel verbale di perquisizione, né ai fini della valutazione della rilevanza indiziaria, né ai fini della ricorrenza delle esigenze cautelari. Invero l'unico elemento indicato dal ricorrente come espressivo di una valutazione implicita del suddetto materiale è il riferimento contenuto nell'ordinanza del Tribunale del riesame al possibile inserimento del prevenuto in traffici internazionali. Peraltro l'argomento, utilizzato dal giudice del riesame ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, non appare in alcun modo collegato al contenuto di documenti di cui si assume la mancata trasmissione, bensì ad un contesto più ampio, in cui risultano valorizzati "il dato ponderale" dello stupefacente rinvenuto nella cassaforte e "l'ingente somma custodita in contanti", da ricondursi, con elevatissima probabilità, a traffici illeciti "elementi indicativi del carattere imprenditoriale con cui gli affari illegali venivano condotti e dei collegamenti con trafficanti trasnazionali". 2.1 Sotto diverso profilo la stessa giurisprudenza di legittimità indicata dalla parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso riconosce la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (sez.3, n.25632 del 29 Gennaio 2018, B., Rv.273334). Il Tribunale del Riesame invero ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria a prescindere dal rilievo dei brogliacci indicati nel verbale di perquisizione, e tale autonoma valutazione, depurata dalle suggestioni su possibili collegamenti esteri del prevenuto ricavati dalla suddetta annotazione, rappresenta altresì prova di resistenza del panorama indiziario indicato dal giudice della cautela. 3. Quanto alle contestazioni concernenti la gravità indiziaria, questa Corte ha ripetutamente affermato—in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale). (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.4, n.46124 del 8.10.2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8.3.2012, Sezione 2, 16 gennaio 2014, Kazarian). 3.1 Non è fondato il motivo di ricorso che ascrive al provvedimento impugnato un deficit motivazionale nella valutazione della prova logica, sia in termine di pluralità, unidirezionalità e gravità degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio inferenziale, sia sotto il profilo della consequenzialità del ragionamento induttivo utilizzato, laddove il tribunale del riesame ha spiegato come, del tutto coerentemente con il giudizio di gravità indiziaria imposto dalla fase cautelare, lo stupefacente rinvenuto nella cassaforte fosse riferibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in uno con il co-indagato [OSCURATO:PERSONA], proprietario del garage in cui venne rinvenuto, in ragione del fatto che entrambi erano nel possesso delle chiavi di accesso al locale e, soprattutto delle chiavi della cassaforte in cui lo stupefacente era stoccato e, il [OSCURATO:PERSONA], anche di una cospicua somma di denaro in contanti, suddivisa in mazzette di cui non aveva inteso fornire giustificazioni, tale da rappresentare un rilevante elemento di supporto alla ricorrenza di una florida attività di spaccio in essere. Del tutto razionale e coerente, sotto il profilo inferenziale è poi l'argomento utilizzato dal Tribunale del Riesame per delineare il calibro, l'intensità e la non occasionalità dell'attività di spaccio in ragione del dato ponderale, della diversa tipologia dello stupefacente, della presenza di panetti di droga da suddividere (mediante il materiale per il confezionamento in uso al [OSCURATO:PERSONA]) e del conseguente inserimento del prevenuto di circuiti di primo piano, anche di rilievo trans-nazionale. 3.2 Infondata è altresì la censura concernente la ricorrenza di esigenze cautelari e i criteri di adeguatezza utilizzati dal giudice del riesame per misurarne il grado e la rilevanza ai sensi dell'art.274 e 275 cod.proc.pen. Il giudice del riesame ha rispettato l'obbligo di evidenziare in motivazione le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 3.2.1 Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedente penale specifico e fatti desumibili dal concreto atteggiarsi della sua partecipazione alla intrapresa criminosa con collegamenti di primo piano con settori del narcotraffico), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che giustificano l'adozione della misura cautelare applicata, sulla cui valutazione di adeguatezza risulta del tutto coerente il sindacato del giudice del riesame, in ragione della concreta possibilità, anche agli arresti donniciliari, di proseguire l'attività criminosa ovvero di mantenere relazioni con gli ambienti del narco traffico rispetto ai quali non risultano essere stati recisi i legami. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a