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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17610/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 5 dicembre 2022, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova.

La Corte di appello ha diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputata quale violazione degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., ha confermato l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alla aggravante e, operata la diminuzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, ha condannato la Doleanu alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed € 400,00 di multa.

La ricorrente deduce: col primo motivo, vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità; col secondo motivo, vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; col terzo motivo, vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta: che l'imputata fu sorpresa all'interno di un ufficio ove era stata lasciata una borsa e lasciò cadere sulla scrivania denaro contante in quantità corrispondente alla somma che era custodita all'interno della borsa; che in quel frangente fu constatata l'effrazione della porta di ingresso; che, poco distante dalla porta, fu rinvenuta una bicicletta sulla quale c'era un cacciavite; che i segni presenti sulla porta erano compatibili con l'uso del cacciavite.

Considerato che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.

Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la forzatura della porta fu riscontrata dopo che Doleanu era stata sorpresa all'interno dell'ufficio sicché nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

Rilevato che l'applicazione delle attenuanti generiche è stata esclusa in assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e in ragione dei precedenti penali.

Rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, Amarante, Rv. 182959).

Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile.

Rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 fl Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 5 dicembre 2022, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova. La Corte di appello ha diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputata quale violazione degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., ha confermato l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alla aggravante e, operata la diminuzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, ha condannato la Doleanu alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed € 400,00 di multa. La ricorrente deduce: col primo motivo, vizi di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità; col secondo motivo, vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; col terzo motivo, vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta: che l'imputata fu sorpresa all'interno di un ufficio ove era stata lasciata una borsa e lasciò cadere sulla scrivania denaro contante in quantità corrispondente alla somma che era custodita all'interno della borsa; che in quel frangente fu constatata l'effrazione della porta di ingresso; che, poco distante dalla porta, fu rinvenuta una bicicletta sulla quale c'era un cacciavite; che i segni presenti sulla porta erano compatibili con l'uso del cacciavite. Considerato che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la forzatura della porta fu riscontrata dopo che Doleanu era stata sorpresa all'interno dell'ufficio sicché nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'applicazione delle attenuanti generiche è stata esclusa in assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e in ragione dei precedenti penali. Rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, Amarante, Rv. 182959). Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile. Rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 fl Il