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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15375/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI— Idato avviso alle parti; A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi, in data 4.1: .2024, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 144 e ss. cod.proc.pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di r aclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 7: , comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputato ricorre avverso la sen :enza del Tribunale lamentando, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.proi :.pen., la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, :omma 5 D.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiararsì senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.5-bis cod.proc.pen., in luanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art.444 cod.proc.pen.), richiesta dopo il 3.08.2017, per manifesta infondal ezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2 bis cod.proc.pen.

Con specifico rìf ?rimento al tema del ricorso, va tenuto presente che in considerazione del rito írescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualifica :ione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifícazior e risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al ci íntenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'amn issibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valut stivi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 2798 1-2; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del 20d3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di co pa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.

06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sp ese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia .ia nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 2 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI— Idato avviso alle parti; A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi, in data 4.1: .2024, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 144 e ss. cod.proc.pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di r aclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 7: , comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ricorre avverso la sen :enza del Tribunale lamentando, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.proi :.pen., la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, :omma 5 D.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiararsì senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.5-bis cod.proc.pen., in luanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art.444 cod.proc.pen.), richiesta dopo il 3.08.2017, per manifesta infondal ezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2 bis cod.proc.pen. Con specifico rìf ?rimento al tema del ricorso, va tenuto presente che in considerazione del rito írescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualifica :ione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifícazior e risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al ci íntenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'amn issibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valut stivi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 2798 1-2; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del 20d3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di co pa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sp ese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia .ia nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 2 april
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