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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20964/2022

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1,096(1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31558/2018 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Fasano (BR), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. ai fini delle comunicazioni e nofiche: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la Regione Puglia, con sede in Bari, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] T. Colelli, con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 9 aprile 2018 n. 1151/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 9 aprile 2018 n. 1151/10/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento per la tassa automobilistica regionale per l'anno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della Regione Puglia e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 26 ottobre 2015 n. 3406/10/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto: a) che il contribuente non avesse provato la comunicazione all'amministrazione finanziaria della variazione di domicilio fiscale; b) che l'ente impositore avesse provato la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento alla contribuente; c) che la conseguente cartella di pagamento fosse legittima.

Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente avesse l'onere di comunicare il mutamento di residenza al PRA.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notificazione degli atti impositivi dovesse essere eseguita presso il domicilio fiscale della contribuente, identificandolo con l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in Rutigliano (BA).

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di accertamento avesse efficacia privilegiata rispetto al ricevimento della notifica, ancorché l'indirizzo di consegna non coincidesse con la residenza anagrafica né con il domicilio fiscale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione consigliano la trattazione congiunta, per la comune attinenza alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento - sono infondati. 1.1 L'art. 60, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: (...) c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (...) e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (...)».

Dalla lettura della norma si evince che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2011, n. 27129; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2015, n. 18934; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, n. 27129; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2018, n. 32653; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2017, n. 12264; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, n. 31604; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10319; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6633; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24777). 1.2 Tuttavia, come è stato già in precedenza affermato da questa Corte, con principio a cui intende darsi continuità in questa sede (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10319; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2020, n. 27333; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18381; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, nn. 10422 e 10423), tale disciplina è posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione.

L'assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all'indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si tradisce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'amministrazione finanziaria, rispondenti all'interesse generale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6661) 1.3 Né risulta esservi stata alcuna infrazione alla disciplina speciale sulla tassa automobilistica regionale, in relazione all'art. 2, comma 5, della Legge 24 gennaio 1978 n. 27, a tenore del quale le notificazioni degli atti di accertamento «(...) si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'articolo 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida».

Difatti, secondo la sentenza impugnata, nessuno degli adempimenti necessari ex art. 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (nel testo novellato dall'art. 147 del D.P.R. 16 , settembre 1996 n. 610) era stato assolto dalla contribuente ai fini della pubblicità della variazione di residenza o domicilio (con particolare riguardo alla compilazione del modello allegato alla Circolare emanata dal Ministero dell'Interno il 10 gennaio 1997 n. 1/97, sul D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, che è stata richiamata dalla controricorrente).

Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 24 gennaio 1978 n. 27, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e dell'art.146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 739).

Invero, si tratta di principio valevole (per l'identità di ratio) anche per le persone fisiche, in relazione alla discrepanza tra residenza risultante dai registri anagrafici e residenza risultante dal regime pubblicitario dei beni mobili registrati. 1.4 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, la contribuente, «pur avendo mutato il proprio domicilio in data 16.05.2009, trasferendosi, in particolare da [OSCURATO:PERSONA] civ. 5 a [OSCURATO:PERSONA] civ. 5, non ha dimostrato l'avvenuta presentazione, in seguito al trasferimento, di una apposita istanza di variazione di residenza contenente, ex D.P.R. 610/1996 e ai fini degli adempimenti dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC), gli estremi della patente e della targa dell'autoveicolo di proprietà: provvedendo solo in sede giudiziale a comprovare la variazione de qua mediante il semplice deposito del certificato anagrafico del Comune di Rutigliano (..).

Per l'effetto, e alla luce delle risultanze documentali (cfr consultazione del registro ACI del 04.05.2015 offerta dalla regione) attestanti il mancato aggiornamento del dato anagrafico, deve escludersi l'esistenza in capo alla Regione di profili di responsabilità, avendo la stessa ritualmente provveduto ad eseguire la notifica presso l'unico indirizzo noto all'ufficio e in cui, all'epoca dei fatti, era peraltro presente una cassetta nominativa intestata alla contribuente».

Per cui, la notifica dell'avviso di accertamento poteva essere considerata conforme alle prescrizioni di legge.

2. Anche il terzo motivo è infondato. 2.1 Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede, in via generale, che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».

Nel caso di specie, la notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall'ente impositore, così come è previsto dall'art. 14 della Legge 20 novembre 1982 n. 890.

In tale ipotesi, non si applicano le regole previste dalla Legge 20 novembre 1982 n. 890, ma il regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 e D.M. 1 ottobre 2008) relativo all'inoltro delle raccomandate ordinarie; con la conseguenza che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (come è stato ribadito da: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2017, n. 10245; Cass., Sez. 6^-5, 29 agosto 2017, n. 20506; Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2188; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26336; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14282; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2021, n. 19420; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2021, n. 30410). 2.2 Mancando, come si è detto, una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo del servizio postale, si applica, inoltre, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate «ordinarie» - in via «non diretta ma analogica» la disciplina prevista per le «raccomandate AG» dall'art. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 - secondo cui la notificazione «si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza... ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore» (Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 6^-5, 7 marzo 2018, n. 5347; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29753). 2.3 L'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito, e, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22676; Cass., Sez. 6"- 5, 14 ottobre 2020, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18033).

In ogni caso, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 6^-.5, 14 ottobre 2020, n. 22254). 2.4 Nel caso di mancato recapito al destinatario, è previsto un periodo di giacenza del plico negli uffici di destinazione di trenta giorni e dell'avvenuto deposito in giacenza deve essere dato avviso al destinatario (c.d.

CAD), con conseguente nullità della notificazione in caso di mancato invio di tale avviso (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25095). 2.5 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta, la quale si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38863).

Ne consegue che, qualora la parte intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento, il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.

Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso (Cass., Sez. 6^-2, 21 marzo 2019, n. 8082).

In sostanza, la ricevuta di ritorno costituisce il solo documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, sia della data in cui essa è avvenuta, sia anche della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2228; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1210). 2.6 Nella specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo dato atto dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale della contribuente, alla immissione in cassetta postale dell'avviso dell'inoltro della raccomandata in ragione della temporanea assenza della destinataria ed alla conseguente emissione della CAD.

3. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

A tal proposito, stante l'ammissione («in via anticipata e provvisoria») della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (in virtù di deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari il 6 novembre 2018, che è stata prodotta in giudizio), si rammenta che, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di Cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono, invece, essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della Cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 aprile 2019, n. 9660; Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 2019, n. 27867; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16493; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4317; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30203).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1,096(1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31558/2018 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Fasano (BR), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. ai fini delle comunicazioni e nofiche: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la Regione Puglia, con sede in Bari, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] T. Colelli, con studio in Bari, elettivamente domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 9 aprile 2018 n. 1151/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 9 aprile 2018 n. 1151/10/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento per la tassa automobilistica regionale per l'anno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della Regione Puglia e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 26 ottobre 2015 n. 3406/10/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto: a) che il contribuente non avesse provato la comunicazione all'amministrazione finanziaria della variazione di domicilio fiscale; b) che l'ente impositore avesse provato la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento alla contribuente; c) che la conseguente cartella di pagamento fosse legittima. Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente avesse l'onere di comunicare il mutamento di residenza al PRA. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notificazione degli atti impositivi dovesse essere eseguita presso il domicilio fiscale della contribuente, identificandolo con l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in Rutigliano (BA). 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di accertamento avesse efficacia privilegiata rispetto al ricevimento della notifica, ancorché l'indirizzo di consegna non coincidesse con la residenza anagrafica né con il domicilio fiscale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione consigliano la trattazione congiunta, per la comune attinenza alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento - sono infondati. 1.1 L'art. 60, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: (...) c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (...) e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (...)». Dalla lettura della norma si evince che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2011, n. 27129; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2015, n. 18934; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, n. 27129; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2018, n. 32653; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2017, n. 12264; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, n. 31604; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10319; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6633; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24777). 1.2 Tuttavia, come è stato già in precedenza affermato da questa Corte, con principio a cui intende darsi continuità in questa sede (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10319; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2020, n. 27333; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18381; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, nn. 10422 e 10423), tale disciplina è posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notificazione. L'assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all'indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si tradisce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'amministrazione finanziaria, rispondenti all'interesse generale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6661) 1.3 Né risulta esservi stata alcuna infrazione alla disciplina speciale sulla tassa automobilistica regionale, in relazione all'art. 2, comma 5, della Legge 24 gennaio 1978 n. 27, a tenore del quale le notificazioni degli atti di accertamento «(...) si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'articolo 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida». Difatti, secondo la sentenza impugnata, nessuno degli adempimenti necessari ex art. 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (nel testo novellato dall'art. 147 del D.P.R. 16 , settembre 1996 n. 610) era stato assolto dalla contribuente ai fini della pubblicità della variazione di residenza o domicilio (con particolare riguardo alla compilazione del modello allegato alla Circolare emanata dal Ministero dell'Interno il 10 gennaio 1997 n. 1/97, sul D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, che è stata richiamata dalla controricorrente). Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 24 gennaio 1978 n. 27, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e dell'art.146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 739). Invero, si tratta di principio valevole (per l'identità di ratio) anche per le persone fisiche, in relazione alla discrepanza tra residenza risultante dai registri anagrafici e residenza risultante dal regime pubblicitario dei beni mobili registrati. 1.4 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, la contribuente, «pur avendo mutato il proprio domicilio in data 16.05.2009, trasferendosi, in particolare da [OSCURATO:PERSONA] civ. 5 a [OSCURATO:PERSONA] civ. 5, non ha dimostrato l'avvenuta presentazione, in seguito al trasferimento, di una apposita istanza di variazione di residenza contenente, ex D.P.R. 610/1996 e ai fini degli adempimenti dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC), gli estremi della patente e della targa dell'autoveicolo di proprietà: provvedendo solo in sede giudiziale a comprovare la variazione de qua mediante il semplice deposito del certificato anagrafico del Comune di Rutigliano (..). Per l'effetto, e alla luce delle risultanze documentali (cfr consultazione del registro ACI del 04.05.2015 offerta dalla regione) attestanti il mancato aggiornamento del dato anagrafico, deve escludersi l'esistenza in capo alla Regione di profili di responsabilità, avendo la stessa ritualmente provveduto ad eseguire la notifica presso l'unico indirizzo noto all'ufficio e in cui, all'epoca dei fatti, era peraltro presente una cassetta nominativa intestata alla contribuente». Per cui, la notifica dell'avviso di accertamento poteva essere considerata conforme alle prescrizioni di legge. 2. Anche il terzo motivo è infondato. 2.1 Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede, in via generale, che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile». Nel caso di specie, la notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall'ente impositore, così come è previsto dall'art. 14 della Legge 20 novembre 1982 n. 890. In tale ipotesi, non si applicano le regole previste dalla Legge 20 novembre 1982 n. 890, ma il regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 e D.M. 1 ottobre 2008) relativo all'inoltro delle raccomandate ordinarie; con la conseguenza che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (come è stato ribadito da: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2017, n. 10245; Cass., Sez. 6^-5, 29 agosto 2017, n. 20506; Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2188; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26336; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14282; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2021, n. 19420; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2021, n. 30410). 2.2 Mancando, come si è detto, una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo del servizio postale, si applica, inoltre, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate «ordinarie» - in via «non diretta ma analogica» la disciplina prevista per le «raccomandate AG» dall'art. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 - secondo cui la notificazione «si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza... ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore» (Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 6^-5, 7 marzo 2018, n. 5347; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29753). 2.3 L'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito, e, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22676; Cass., Sez. 6"- 5, 14 ottobre 2020, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18033). In ogni caso, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 6^-.5, 14 ottobre 2020, n. 22254). 2.4 Nel caso di mancato recapito al destinatario, è previsto un periodo di giacenza del plico negli uffici di destinazione di trenta giorni e dell'avvenuto deposito in giacenza deve essere dato avviso al destinatario (c.d. CAD), con conseguente nullità della notificazione in caso di mancato invio di tale avviso (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25095). 2.5 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta, la quale si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38863). Ne consegue che, qualora la parte intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento, il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso (Cass., Sez. 6^-2, 21 marzo 2019, n. 8082). In sostanza, la ricevuta di ritorno costituisce il solo documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, sia della data in cui essa è avvenuta, sia anche della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2228; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1210). 2.6 Nella specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo dato atto dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale della contribuente, alla immissione in cassetta postale dell'avviso dell'inoltro della raccomandata in ragione della temporanea assenza della destinataria ed alla conseguente emissione della CAD. 3. Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 4. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. A tal proposito, stante l'ammissione («in via anticipata e provvisoria») della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (in virtù di deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari il 6 novembre 2018, che è stata prodotta in giudizio), si rammenta che, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di Cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono, invece, essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della Cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 aprile 2019, n. 9660; Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 2019, n. 27867; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16493; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4317; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30203). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella m
Sentenza Cassazione n. 20964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris