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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37387/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3529-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dalla'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; p~rrtievnent kw-,D,unt avverso la sentenza n. 4324/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. in Ric. 2021 n. 03529 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Promesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art.295 c.p.c. in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, pronunciata in data 28.7.2020, con cui la commissione tributaria regionale della Sicilia, in causa su avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini IRPEF dell'anno 2006 per maggior reddito derivante da partecipazione alla società a ristretta base sociale ETLI Mediterranea s.r.I., invece di sospendere la causa fino alla conclusione del giudizio pregiudiziale sull'avviso di accertamento emesso ai danni della Società ai fini dell'IVA, IRPEG e IRAP -giudizio della cui pendenza di fronte a questa Corte la CTR ha dato conto-, ha respinto l'appello dell'Agenzia in considerazione della pronuncia d'appello favorevole alla ETLI Mediterranea dicendo che "l'ufficio non aveva (ha) offerto elementi conoscitivi da cui possa desumersi l'avvenuta cassazione" di quest'ultima pronuncia;

2. la contribuente èrimasta intimatalA Q [OSCURATO:PERSONA], tg,49`0 ,t)( ' copt43 (i( • considerato che:

1. il motivo è infondato. 1.1 Il giudizio nei confronti della società ETLI Mediterranea e il giudizio nei confronti della odierna controricorrente sono autonomi e il primo è in rapporto di pregiudizialità rispetto al secondo.

Con sentenza n.21763/2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337".

Il principio è stato poi ribadito, tra altre, da Cass.34966/2021.

L'assunto della ricorrente secondo cui la CTR sarebbe stata tenuta a sospendere il giudizio è errato;

3. in ricorso deve essere rigettato;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto la contribuente e rimasta- ~;41e 91 Va-) U.)..Lk.„D OND (10 .AM-1;t/g9

5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3529-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dalla'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; p~rrtievnent kw-,D,unt avverso la sentenza n. 4324/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. in Ric. 2021 n. 03529 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Promesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art.295 c.p.c. in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, pronunciata in data 28.7.2020, con cui la commissione tributaria regionale della Sicilia, in causa su avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini IRPEF dell'anno 2006 per maggior reddito derivante da partecipazione alla società a ristretta base sociale ETLI Mediterranea s.r.I., invece di sospendere la causa fino alla conclusione del giudizio pregiudiziale sull'avviso di accertamento emesso ai danni della Società ai fini dell'IVA, IRPEG e IRAP -giudizio della cui pendenza di fronte a questa Corte la CTR ha dato conto-, ha respinto l'appello dell'Agenzia in considerazione della pronuncia d'appello favorevole alla ETLI Mediterranea dicendo che "l'ufficio non aveva (ha) offerto elementi conoscitivi da cui possa desumersi l'avvenuta cassazione" di quest'ultima pronuncia; 2. la contribuente èrimasta intimatalA Q [OSCURATO:PERSONA], tg,49`0 ,t)( ' copt43 (i( • considerato che: 1. il motivo è infondato. 1.1 Il giudizio nei confronti della società ETLI Mediterranea e il giudizio nei confronti della odierna controricorrente sono autonomi e il primo è in rapporto di pregiudizialità rispetto al secondo. Con sentenza n.21763/2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337". Il principio è stato poi ribadito, tra altre, da Cass.34966/2021. L'assunto della ricorrente secondo cui la CTR sarebbe stata tenuta a sospendere il giudizio è errato; 3. in ricorso deve essere rigettato; 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto la contribuente e rimasta- ~;41e 91 Va-) U.)..Lk.„D OND (10 .AM-1;t/g9 5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sez
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