CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37324/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015; [OSCURATO:PERSONA] REGISTROudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avvisodi liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita di un appartamento con pertinenziale autorimessa, a seguito della decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa”, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 15 luglio 2014 n. 6854/12/2014, con co mpensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] hariformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’amministrazione finanziaria avesse provato la rituale notifica alla contribuente dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento. Il ricorso è affidato a quattro motiv i . L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia,la contribuente ha dichiarato di aver rinunziato al ricorso ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha invitato le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata. All’esito, la contribuente ha prodotto documentazione relativa all’integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata ed ha reiterato l’istanza di estinzionedel procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico)e di aver prodotto l’attestazione dell’amministrazione finanziaria in ordine all’integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiararel'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: Pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanz ionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 2 dicembre 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]