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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 luglio 2024

Cassazione n. 17374/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13170-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro A.B.C. -[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 19490/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 13170/2019; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 13170 /20 19 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13170/19 Rilevato che: A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] – azienda speciale (per brevità A.B.C.) ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 19490/24 emessa il 13.3.24 e pubblicata il 16.7.2024 , con cui questa Corte ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della pensione di reversibilità di [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare il diritto di quest’ultima nei confronti diArin spa (oggi, A.B.C., società datrice di lavoro, del proprio defunto coniuge), al computo nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale,dell’indennità di incentivazione.

La Corte ha,tuttavia, nel dispositivo della sentenza indicato che i ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], fossero condannati a pagare le spese di lite in favore dell’Inps inveceche in favore di “A.B.C. –[OSCURATO:PERSONA] –azienda speciale” (già [OSCURATO:SOCIETA]).

Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 19490/2024 in particolare nel dispositivo (alla pagina 5 , secondariga), sia corretta l’indicazione “Inps” che deve leggersi ed intendersi “A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] – azienda speciale” Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13170-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro A.B.C. -[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 19490/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 13170/2019; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 13170 /20 19 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13170/19 Rilevato che: A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] – azienda speciale (per brevità A.B.C.) ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 19490/24 emessa il 13.3.24 e pubblicata il 16.7.2024 , con cui questa Corte ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della pensione di reversibilità di [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare il diritto di quest’ultima nei confronti diArin spa (oggi, A.B.C., società datrice di lavoro, del proprio defunto coniuge), al computo nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale,dell’indennità di incentivazione. La Corte ha,tuttavia, nel dispositivo della sentenza indicato che i ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], fossero condannati a pagare le spese di lite in favore dell’Inps inveceche in favore di “A.B.C. –[OSCURATO:PERSONA] –azienda speciale” (già [OSCURATO:SOCIETA]). Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 19490/2024 in particolare nel dispositivo (alla pagina 5 , secondariga), sia corretta l’indicazione “Inps” che deve leggersi ed intendersi “A.B.C. – [OSCURATO:PERSONA] – azienda speciale” Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Così d
Sentenza Cassazione n. 17374/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris