CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Trani del 17 giugno 2014 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ritenuto dimostrato quanto meno il concorso morale, per avere egli concordato con i suoi due complici il furto dell'autovettura da utilizzare per la commissione di ulteriori reati, giustificando tale conclusione con una serie di argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, cosicché il motivo di ricorso è anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena facendo riferimento — implicito quanto al giudizio di bilanciamento - anche ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti ostativi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così