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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 32218/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24074-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4229 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí e ricorrenti incidentali nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 09/03/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già socia della società [OSCURATO:SOCIETA]. poi cessata, esercente attività commerciale.

Con il ricorso deduce nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

Si è costituita la contribuente con controricorso e ricorso incidentale.

Chiamato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il procedimento è stato sospeso su istanza della contribuente per permetterle di aderire alla definizione agevolata di cui al d.l. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] In vista dell'udienza odierna, la contribuente ha depositato documentazione da cui emerge il pagamento integrale dell'importo determinato dall'ufficio nell'ambito della suddetta procedura di definizione agevolata.

L'ufficio ha dato atto di ciò, ed esso stesso ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

A tale istanza ha dato piena adesione la contribuente, superando così la domanda in ricorso incidentale.

Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata, comprensiva delle spese del presente giudizio.

Proc. n. 24074/12 P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] oggi, 05 NO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24074-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4229 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí e ricorrenti incidentali nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 09/03/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già socia della società [OSCURATO:SOCIETA]. poi cessata, esercente attività commerciale. Con il ricorso deduce nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. Si è costituita la contribuente con controricorso e ricorso incidentale. Chiamato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il procedimento è stato sospeso su istanza della contribuente per permetterle di aderire alla definizione agevolata di cui al d.l. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] In vista dell'udienza odierna, la contribuente ha depositato documentazione da cui emerge il pagamento integrale dell'importo determinato dall'ufficio nell'ambito della suddetta procedura di definizione agevolata. L'ufficio ha dato atto di ciò, ed esso stesso ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. A tale istanza ha dato piena adesione la contribuente, superando così la domanda in ricorso incidentale. Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta cessata materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata, comprensiva delle spese del presente giudizio. Proc. n. 24074/12 P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere per perfezionamento della procedura di definizione agevolata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] oggi, 05 NO
Sentenza Cassazione n. 32218/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris