CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie n. 1 2 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio (studio legale Lessona) sito in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 - controricorrente - avverso la sentenza n. 921 / 201 7 della Corte d ’ appello di Firenze , depositata il 28 settembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Firenze ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva parimenti respinto la domanda intesa ad ottenere l’attribuzione del punteggio di quaranta punti complessivi (di cui trenta punti per ilpossesso del diploma di laurea triennale afferente, individuato nel diploma di licenza nel corso di scenografia, rilasciato dall’Accademia di belle arti di Firenze nell’anno 1968 - 1969, e gli ulteriori 10 punti previsti per i titoli di specializzazione […] che presuppongono il possesso della laurea, in virtù del diploma del corso di scenografia del centro sperimentale di scenografia di Roma rilasciato il 7 febbraio 1972), nell’ambito della procedura selettiva per il passaggio alla fascia retributiva F4, punteggio il cui riconoscimento le avrebbe consentito di superare in graduatoria il controinteressato, [OSCURATO:PERSONA], e di ottenere l’inquadramento nella posizione retributiva F4; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha così sintetizzato l’assunto del primo giudice: - la disciplina dell ’ equipollenza tra i diplomi rilasciati prima della riforma dalle istituzioni tra le quali andava ricompresa l'Accademia di belle arti è pr e vista dall ’ art. 4, comma 3 bis , della l. n. 508 d el 1999, secondo cui, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparate alle lauree i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;- nella specie la Marchi, nell ’ anno scolastico 1968 - 1969 (di rilascio del diploma da parte dell’Accademia di belle arti di Firenze) , non aveva ancora conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria, in quanto aveva conseguito la maturità d’arte applicata solo al termine dell’anno scolastico 1969-1970 presso l‘Istituto statale d’arte di Firenze; - pertanto , la licenza in scenografia del 1969 non poteva avere il valore di una laurea in quanto per iscriversi al relativo corso era richiesto un titolo di istruzione secondaria; 3. tale ricostruzione – secondo la Corte d ’ appello – andava confermata, atteso che il diploma di maestro d ’ arte conseguito dalla Marchi all’esito di corso triennale nell’anno scolastico 1964-1965 non poteva essere considerato titolo di studio di istruzione secondaria, considerato che la Marchi fu ammessa all’esame di maturità nella sessione straordinaria del 1969-1970 in forza dell’art. 7 della l. 14 settembre 1970 n. 692; in altri termini, in attuazione della riforma di cui alla l. n. 910 del 1969, la Marchi fu ammessa a sostenere l’esame in una sessione straordinaria, per conseguire la maturità d’arte applicata, quale titolo di istruzione che le avrebbe attribuito la facoltà di iscriversi all’università. Pertanto, la predetta aveva potuto usufruire di tale possibilità proprio perché in possesso d ella licenza triennale di maestro d’arte e in quanto aveva già frequentato i corsi di arte applicata all’Accademia dibelle a rti di Firenze, mentre la ratio dell’equiparazione di cui alla l. n. 508 del 1999 andava proprio nella opposta direzione, nel senso di prendere in considerazione solo coloro che fossero stati ammessi all’Accademia di belle arti in quanto già in possesso di un titolo di istruzione di secondaria e non già chi fosse stato ammesso all ’ esame di maturità per aver frequentato l’Accademia; del resto, anche la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che la licenza di maestro d’arte non fosse titolo di istruzione secondarianel senso dianzi indicato. Di conseguenza, non essendo in possesso di un titolo equipollente alla laurea, la Marchi non poteva neppure vedersi riconoscere il punteggio aggiuntivo derivante dalla frequenza del corso di scenografia a Roma; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Marchi articolando tre motivi, cui resiste il Marchetti con controricorso , mentre il Ministero non ha svolto attività difensiva; 5. laricorrente ed il controricorrente hanno depositato memoria . Considerato che: 1. c on il primo motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3 bis , della l. n. 508 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella misura in cui è stata negata l’equivalenza ad una laurea triennale del diploma di Accademia di belle arti conseguito dalla ricorrente allorché era già in possesso de l diploma di maestro d ’ arte, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 207 del d.lgs. n. 297 del 1994, nella misura in cui non è stato riconosciuto al diploma di maestro d’arte la natura di diploma di istruzione secondaria superiore, senza tenere conto che tali articoli annoverano espressamente l’istituto d’arte tra le scuole d’istruzione secondaria superiore e qualificano il diploma di maestro d’arte quale titolo di studio di istruzione secondaria superiore; 2. con il secondo motivo l a ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3 bis , della l. n. 508 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella misura in cui è stata negata l ’ equivalenza ad una laurea triennale del diploma di Accademia di belle arti congiunta al diploma di maturità d’arte applicata, titoli entrambi posseduti dalla ricorrente, non necessariamente da porsi in un ordine cronologico di conseguimento, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, della l. 27 ottobre 1969, n. 754, come sostituito dall’art. 1 della l. 14 settembre 1970 n. 692, nonché dell’art. 7 della medesima l. n. 692 del 1970, nella misura in cui non si è tenuto conto che il ciclo di studi che ha consentito alla ricorrente di ottenere il diploma di maturità d’arte applicata in una sessione straordinaria nell’anno scolastico 1969-970 era interamente maturato due anni prima che essa conseguisse il diploma di Accademia di belle arti, per cui il fatto che la data e il materiale conseguimento del diploma di maturità sia di pochissimo successiva a quella del conseguimento del diploma accademico, determinata da una mera casualità cronologica, non toglieva valore a quest’ultimo; 3. i motivi , da considerare unitariamente in quanto complessivamente intesi a contestare le valutazioni cui è pervenuta la Corte di merito in ordine all’impossibilità di considerare equivalente alla laurea triennale il diploma di Accademia dibelle arti conseguito dalla Marchi,sono infondati, non ravvisandosi nella specie le dedotte violazioni di legge per avere la Corte di merito correttamente interpretato la normativa invocata, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente; 3.1. in particolare, la ricorrente assume che l’equivalenza discenda dal combinato disposto dell’art. 4, comma 3 bis, della l. n. 508 del 1999 (a norma del quale « Ai fini dell ’ accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado») e dell’art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 (« Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte.»); 3.2. sennonché, l’interpretazione offerta dalla ricorrente non considera che l’equivalenza affermata dall’invocato art. 4, comma 3 bis, dell a l. n. 508 del 1999 richiede espressamente che i titoli in questione siano «conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado», tale non potendosi reputare –ai fini che qui rilevano – il diploma di maestro d’arte, considerato che l’interpretazione complessiva dell’art. 191 del d.lgs. n. 297 del 1994 conduce ad una chiara distinzione fra la generica inclusione degli istituti d’arte fra gli istituti di istruzione secondaria superiore(ai sensi del comma 2, sopra riportato) e l’individuazione dei titoli abilitanti all’accesso agli studi universitari, come precisato nei successivi commi 5 e 6 (comma 5: «I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere aqualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all’Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.»; comma 6: «Gli istituti magistrali ed i licei artisticisono completati, per consentire l’iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica o scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d’arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d’arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d’arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.»). Ne consegue che proprio con riferimento al profilo dell’abilitazione del diploma all’accesso agli studi universitari, aspetto che assume specifica rilevanza nel caso di specie, nel quale si controverte, per l’appunto, sull’individuazione dei titoli equipollenti alla laurea, non può che prendersi atto della necessità di conseguire il diploma di maturità professionale e, in particolare, di maturità d’arte applicata, per accedere a l corso di laurea o di diploma universitario,a norma del citato comma 6;3.3. tale interpretazione risulta pienamente coerente con il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (18/10/2016, n. 4360, e precedenti ivi citati), che distingue nettamente la valenza di istruzione secondaria degli istituti menzionati dall’art. 191 del d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi dell’art. 195 del medesimo decreto legislativo, dalla abilitazione alla frequentazione dei cors i universitari, occorrendo per tale diversa finalità che i titoli triennali così conseguiti vadano integrati con un ulteriore biennio e con l’esame di maturità, ai sensi del già citato art. 191, comma 6, del medesimo decreto legislativo (in tal senso, Cons. di Stato n. 4360 del 2016, cit.: «Ciò posto in linea di fatto, si osserva in linea di diritto che, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato da cui non v’è motivo di discostarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale (o, nella specie, anche biennale) non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti, in particolare, dal citato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, ma non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi previsti dall’art. 191, comma 6 d.lgs. n. 297/1994 (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2804; Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4961; Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2011, n. 7006)»;3.4. in contrasto con tale interpretazione, nel ricorso in esame si intende far valere alcuni precedenti di questa Corte (in particolare Cass. Sez. L, 30/11/2016, n. 24460 , che richiama Cass. Sez. U , 16/12/2009, n. 26281), secondo cui, ove la disciplina contrattuale collettiva (nella specie, l’art. 15 del c.c.n.l. comparto ministeri del 16 febbraio 1999) richieda il diploma di scuola secondaria superiore quale requisito di ammissione alla procedura di riqualificazione, è illegittima la previsione del bando di selezione che escluda i titolari di diploma di scuola magistrale, restando irrilevante la durata triennale del relativo percorso di studi. Ad avviso della ricorrente, tali precedenti (cui può aggiungersi anche Cass. Sez. L, 04/04/2018, n. 8366) denoterebbero un’interpretazione dei predetti titoli di studio (e per quel che qui rileva, del diploma di maestro d’arte) divergente da quella sopra adottata in consonanza con quella resa dal giudice amministrativoe mutuata dalla Corte d’appello, reputando irrilevante la durata triennale (e non quinquennale) degli studi ai fini della qualificazione del titolo come di istruzione secondaria; 3.5. per quanto già sopra osservato, va invece esclusa la possibilità di ravvisare un contrasto fra l’impostazione seguita da questa Corte nei citati precedenti e l’interpretazione qui adottata, in quanto dalla piana lettura delle citate pronunce emerge che l’apparente divergente conclusione trae origine e risulta pienamente giustificata ove si ponga mente alla differente finalizzazione del titolo di istruzione invocato: infatti, nei richiamati precedenti questa Corte si è limitata ad interpreta re il requisito siccome prescritto dalla contrattazione collettiva, sul piano dell’individuazione del diploma di scuola secondaria superiore abilitante alla progressione nel caso ivi indicato, in assenza di ulteriori elementi specializzanti richiesti (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 24460 del 2016, cit., che sul punto richiama espressamente Cass. Sez. U, n. 26281 del 2009, cit.: « Non è contestato che le attuali contro ricorrenti siano in possesso del “titolo di studio di scuola media Superiore” e cioè del diploma di scuola magistrale, la quale rientra, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore. Tanto sembra sufficiente ad integrare le previsioni del CCNL e del bando, dal momento che questi fanno esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, tacendo su quale dovesse esserne la durata, di talché, seguendo la interpretazione propugnata dall’Istituto ricorrente, si finirebbe con l’imporre, per la partecipazione al concorso, una ulteriore condizione, non prevista”»); viceversa, poiché nella specie si discute del possesso di un diploma di scuola secondaria superiore abilitante all’accesso all’università, non può che procedersi ad una lettura integrale delle richiamate disposizioni (segnatamente dell’art. 191, comma 6, del d.lgs. n. 297 del 1994), che prevedono come necessario un ulteriore esame per conseguire il diploma di maturità (nella specie di maturità d’arte applicata), nei termini correttamente esaminati ed interpretati dal Consiglio di Stato; 3.6. in particolare, secondo quanto già correttamente osservato dalla Corte d’appello, il diploma di maturità d’arte applicata è stato conseguito dalla Marchi solo successivamente alla frequentazione del diploma presso l’Accademia di belle arti, sicché il predetto diploma non può valere come titolo equipollente alla laurea, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis,della l. n. 508 del 1999, perché la ricorrente non era all’epoca in possesso di un titolo di istruzione secondaria abilitante all’accesso all’università, e, anzi, solo grazie a tale frequentazione la Marchi ha potuto sostenere e conseguire il diploma di maturità, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 692 del 1970, come pure correttamente evidenziato nella sentenza impugnata;3.7. infine, risulta pure infondata l’ulteriore argomentazione sviluppata in particolare nel secondo motivo, ove si sostiene che il possesso del diploma di istruzione secondaria abilitante all’iscrizione universitaria possa essere successivo (sia pure di poco) al conseguimento del titolo universitario, interpretazione che non può trovare accoglimento in base al chiaro tenore letterale della norma, considerato che secondo l’ art. 4, comma 3 bis , della l. n. 508 del 1999 il diploma di istruzione secondaria deve necessariamente precedere e non già seguire il titolo in questione, precisandosi che non può giungersi a diversa conclusione neppure in base alle disposizioni di cui alla l. n. 754 del 1969, come sostituito dalla l. n. 692 del 1970 (espressamente richiamate nel secondo motivo), che già ponevano la necessità della frequenza dei corsi integrativi per il conseguimento del diploma di maturit à d ’ arte applicata , quale titolo abilitante all’accesso agli studi universitari, secondo lo schema sopra esaminato in riferimento al d.lgs. n. 297 del 1994; 4. ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del Ministero, che non ha svolto attività difensiva; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente, che liquida in 2.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte