CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati (Gioia ha dedotto censure relative: all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto ex art. 378 cod. pen. contestatogli; al mancato raggiungimento della prova piena della sua colpevolezza; al mancato riconoscimento dell'omessa integrazione dell'elemento soggettivo del reato; al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di riduzione della pena entro il minimo edittale. Butrico ha dedotto motivi relativi all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché alla mancata rideternninazione della pena entro il minimo edittale) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 7 a 11 per Butrico e pagine da 11 a 14 per Gioia); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso