CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6relativamente agli atti del procedimento n. 2634/2024 tra le parti:[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-controricorrente-contro-controricorrente-nonché contro-intimato-Numero registro generale 8555/2026Numero sezionale 3126/2026Numero di raccolta generale 23424/2026Data pubblicazione 17/07/2026nonché relativamente alla pronuncia del decreto di [OSCURATO:PERSONA] n. 8025/2025 con pubblicazione del 1° aprile 2026;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalPresidente relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Questa Corte, con decreto presidenziale n. 8025 del 2026, reso nelprocedimento al R.G. n. 2634/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2. Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore delleparti controricorrenti.3. Come rilevato nell’atto di promuovimento d’ufficio del presenteprocedimento, nel decreto di estinzione vi è stato il riferimento allaseconda parte controricorrente – con implicito rinvio all’epigrafe - in basealle risultanze della iscrizione a ruolo per come espletata, assunta ereplicata quale [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte dell’atto depositato dallastessa parte e sedicente [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, percome segnalato e dedotto nel decreto presidenziale (ed oggetto di merasegnalazione della parte, con atto sollecitatorio del 16.4.2026), poichéeffettivamente la generazione telematica della intestazione del decreto n.8025 del 2026 non ha incluso, quale controricorrente, la società [OSCURATO:SOCIETA]., parte erroneamente risultante, invece, come FinoNumero registro generale 8555/2026Numero sezionale 3126/2026Numero di raccolta generale 23424/2026Data pubblicazione 17/07/20261 [OSCURATO:PERSONA], diversamente dalla enunciazione contenuta nelcontroricorso stesso.2. Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva (per i conseguenti effetti sulla parte statuitiva) deldecreto recante la condanna alle spese, includendo tra i soggetti - a cuifavore essa è stata pronunciata - più esattamente la società [OSCURATO:SOCIETA]3. Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.MLa Corte dispone che l’epigrafe del decreto di questa Corte n. 8025/2026,pubblicato il 1/4/2026, sia così corretta e dunque le parole “[OSCURATO:SOCIETA]” siano sostituite dalle parole “FINO 2 SECURITISATIONS.r.l.”, fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO