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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 28335/2026

Testo disponibile della fonte

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hiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX di riconoscimento delvincolo della continuazioneai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione areati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenze di cuiappresso:a) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 4 aprile 2024,irrevocabile il 17 maggio 2024, di applicazione della pena su concorde richiestadelle parti per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 21 giugno2023 in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto;b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TorreAnnunziata, emessa il 24 giugno 2025, irrevocabile il 16 luglio 2025, di condannaper il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 25 agosto 2023 inPompei.A ragione della decisione il Tribunale, pur prendendo atto dell’omogeneitàdei fatti (rapine), ha valorizzato – in senso ostativo al riconoscimento delbeneficio – la commissione in luoghi diversi, con modalità eterogenee e conriferimento a diversi oggetti materiali.2.

Ricorre per cassazione il condannato e, per il tramite del difensore difiducia, avv.

D’Alessandro, denuncia l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il Tribunale avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, la vicinanzatemporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi (rapina conun complice).Inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe valutato lo stato ditossicodipendenza del ricorrente, pur debitamente dedotto e allegato, qualeulteriore elemento unificatore delle condotte criminose.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 30 marzo 2026, ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.2.

Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, haindividuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singoloagente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte aifini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilataa una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa èespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo undiverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta,dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazionesiano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che,almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazionedella disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata,indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata diessi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.245833).3.

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ritiene il Collegiol'ordinanza impugnata non soddisfi i requisiti indispensabili per ritenere compiutala verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta daXXXXXXXX nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultandoesplicitati gli elementi che giustificavano il rigetto dell'istanza presentatanell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioniirrevocabili presupposte.Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Giudicedell’esecuzione si è limitato ad affermare, in termini assertivi, che le condotteillecite in scrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato,non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità delprogramma delinquenziale invocato dal condannato.Secondo il Giudice dell'esecuzione, i comportamenti criminosi in esamecoinvolgevano beni giuridici eterogenei e riguardavano la commissione di reatidistanti nel tempo, ma lo stesso Giudice non dava specifico conto dellameramente affermata eterogeneità del modus operandi, così come nessunaconsiderazione è svolta a fronte di una segnalata distanza temporale di soli duemes i t ra rea t i commess i in concorso con lo s tesso sogget toXXXXXXXXXXXXXXXXXXXInoltre, l 'ordinanza è del tutto s i lente sul l ’ invocato stato ditossicodipendenza quale elemento unificatore delle condotte.

Sebbene agli atti adisposizione del Collegio non si rinviene la relazione dell’Asl di Napoli del 10luglio 2024, pur indicata nell’istanza introduttiva, che attesterebbe la presa incarico del ricorrente, a far data dal 16.6.2021, per dipendenze da cocaina ecannabinoidi, tuttavia è invece presente un’ordinanza ai sensi dell’art. 299 cod.proc. pen. con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito la misuracautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora presso ilComune ove ha sede la Comunità terapeutica in cui lo stesso era stato inserito.Su questi dati circostanziali, dunque, s’imponeva una verifica giurisdizionaleanalitica, finalizzata ad accertare se la potenziale contiguità delle ipotesi di reatogiudicate dalle pronunzie presupposte consentisse o meno di prefigurare lapreordinazione criminosa dedotta.4.

I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanzaimpugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost.,sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto deiprincipi di diritto indicati.

In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX di riconoscimento delvincolo della continuazioneai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione areati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenze di cuiappresso:a) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 4 aprile 2024,irrevocabile il 17 maggio 2024, di applicazione della pena su concorde richiestadelle parti per il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 21 giugno2023 in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto;b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TorreAnnunziata, emessa il 24 giugno 2025, irrevocabile il 16 luglio 2025, di condannaper il reato di rapina aggravata in concorso, commesso il 25 agosto 2023 inPompei.A ragione della decisione il Tribunale, pur prendendo atto dell’omogeneitàdei fatti (rapine), ha valorizzato – in senso ostativo al riconoscimento delbeneficio – la commissione in luoghi diversi, con modalità eterogenee e conriferimento a diversi oggetti materiali.2. Ricorre per cassazione il condannato e, per il tramite del difensore difiducia, avv. D’Alessandro, denuncia l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il Tribunale avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, la vicinanzatemporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi (rapina conun complice).Inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe valutato lo stato ditossicodipendenza del ricorrente, pur debitamente dedotto e allegato, qualeulteriore elemento unificatore delle condotte criminose.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 30 marzo 2026, ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, haindividuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singoloagente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte aifini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilataa una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa èespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo undiverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta,dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazionesiano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che,almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazionedella disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata,indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata diessi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.245833).3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ritiene il Collegiol'ordinanza impugnata non soddisfi i requisiti indispensabili per ritenere compiutala verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta daXXXXXXXX nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultandoesplicitati gli elementi che giustificavano il rigetto dell'istanza presentatanell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalle decisioniirrevocabili presupposte.Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Giudicedell’esecuzione si è limitato ad affermare, in termini assertivi, che le condotteillecite in scrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato,non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità delprogramma delinquenziale invocato dal condannato.Secondo il Giudice dell'esecuzione, i comportamenti criminosi in esamecoinvolgevano beni giuridici eterogenei e riguardavano la commissione di reatidistanti nel tempo, ma lo stesso Giudice non dava specifico conto dellameramente affermata eterogeneità del modus operandi, così come nessunaconsiderazione è svolta a fronte di una segnalata distanza temporale di soli duemes i t ra rea t i commess i in concorso con lo s tesso sogget toXXXXXXXXXXXXXXXXXXXInoltre, l 'ordinanza è del tutto s i lente sul l ’ invocato stato ditossicodipendenza quale elemento unificatore delle condotte. Sebbene agli atti adisposizione del Collegio non si rinviene la relazione dell’Asl di Napoli del 10luglio 2024, pur indicata nell’istanza introduttiva, che attesterebbe la presa incarico del ricorrente, a far data dal 16.6.2021, per dipendenze da cocaina ecannabinoidi, tuttavia è invece presente un’ordinanza ai sensi dell’art. 299 cod.proc. pen. con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito la misuracautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora presso ilComune ove ha sede la Comunità terapeutica in cui lo stesso era stato inserito.Su questi dati circostanziali, dunque, s’imponeva una verifica giurisdizionaleanalitica, finalizzata ad accertare se la potenziale contiguità delle ipotesi di reatogiudicate dalle pronunzie presupposte consentisse o meno di prefigurare lapreordinazione criminosa dedotta.4. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanzaimpugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost.,sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto deiprincipi di diritto indicati. In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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