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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35149/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in data 12 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, contiene censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e inerenti a profili già vagliati dalla Corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'imputato non avesse fornito una spiegazione plausibile in ordine alla presenza dell'autovettura di provenienza furtiva all'interno del box di pertinenza della sua abitazione, anche con riferimento al dolo, ritenendo del tutto inverosimile la versione secondo la quale lo sconosciuto avesse locato il box prima ancora di commettere il furto e evidenziando come il particolare della assenza di targa del veicolo non potesse passare inosservato); Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sol che si consideri che nemmeno l'imputato nel corso dell'esame ha affermato di essere l'autore del furto; Rilevato che anche il terzo motivo - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. - risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici sia dal giudice di prime cure, che dalla Corte di appello, la quale a pagina 4 ha congruamente escluso la possibilità di riconoscere l'invocata circostanza attenuante in considerazione del fatto che la restituzione del bene non è avvenuta per volontà dell'imputato, ma in seguito all'intervento degli agenti operanti; Considerato che anche l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, l'eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice logicamente evidenziato a pagina 4 come il reato in questione, alla luce dei plurimi precedenti, anche infraquinquennali, fosse espressivo dell'ingravescente pericolosità sociale dell'imputato, circostanza questa che impediva anche di poter ridurre la sanzione irrogata; quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva il Collegio che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in data 12 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, contiene censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e inerenti a profili già vagliati dalla Corte di appello con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'imputato non avesse fornito una spiegazione plausibile in ordine alla presenza dell'autovettura di provenienza furtiva all'interno del box di pertinenza della sua abitazione, anche con riferimento al dolo, ritenendo del tutto inverosimile la versione secondo la quale lo sconosciuto avesse locato il box prima ancora di commettere il furto e evidenziando come il particolare della assenza di targa del veicolo non potesse passare inosservato); Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sol che si consideri che nemmeno l'imputato nel corso dell'esame ha affermato di essere l'autore del furto; Rilevato che anche il terzo motivo - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. - risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici sia dal giudice di prime cure, che dalla Corte di appello, la quale a pagina 4 ha congruamente escluso la possibilità di riconoscere l'invocata circostanza attenuante in considerazione del fatto che la restituzione del bene non è avvenuta per volontà dell'imputato, ma in seguito all'intervento degli agenti operanti; Considerato che anche l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, l'eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice logicamente evidenziato a pagina 4 come il reato in questione, alla luce dei plurimi precedenti, anche infraquinquennali, fosse espressivo dell'ingravescente pericolosità sociale dell'imputato, circostanza questa che impediva anche di poter ridurre la sanzione irrogata; quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva il Collegio che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 35149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris