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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25806/2026

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i Salerno con funzione diriesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche riportandosi allamemoria conclusiva già depositata;udito il difensore, Avv.

A. Boffa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di riesameha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoiconfronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 575 cod. pen. e 23 comma 1 e3 legge n. 110 del 1975, riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7, legge n. 895 del1967, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data26 gennaio 2026.Si tratta della contestazione del tentativo di omicidio commesso attraversooffesa attraverso l’esplosione di più colpi di arma da fuoco al suo indirizzo,evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà in particolareper la prontezza della vittima che riusciva a trovare riparo, senza riportarealcuna lesione personale, nonché dei correlati reati in tema di violazione dellanormativa sulle armi relativamente alla pistola cal. 7.65 utilizzata.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, l’indagato, affidando il ricorso a due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen. e 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967.Si ritiene che il Tribunale abbia confermato la gravità indiziaria sia per ilreato di tentato omicidio sia per quello di cui al capo 2, concernente la violazionedella normativa in tema di armi, riqualificato dal primo giudice, ai sensi degliartt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, perché deteneva una pistola calibro

7. 65modificata e priva di matricola.Tuttavia, si sostiene che le argomentazioni adottate dall’ordinanza non sonocondivisibili.In primo luogo, nessuno ha riconosciuto l’indagato come soggetto che hasparato.

La stessa persona offesa nelle dichiarazioni rese il 9 dicembre 2025come da verbale in atti, afferma di aver visto due persone con il cappuccio cheavevano cominciato a sparare nei suoi confronti e dunque non ha dichiarato chea sparare era stato l’indagato che pure era persona a lui conosciuta.

In tal modosarebbero smentite le dichiarazioni rese dall’altra teste, [OSCURATO:PERSONA] (nonnadella vittima) dichiarazioni non riscontrate soggettivamente e, quindi, noncorroborate oltre che inattendibili visto il suo legame e il particolare rapporto conil nipote.In secondo luogo, si assume che gli atti posti in essere non sono tali daintegrare il tentato omicidio perché non sono connotati da idoneità e nonequivocità necessarie a cagionare la morte.

Il fatto originariamente era statoiscritto come tentate lesioni personali, salvo poi, senza nessun elemento dinovità, in data 18 dicembre 2025 venire riqualificato nel procedimento, da partedel Pubblico ministero, come tentato omicidio.Invece, a parere del ricorrente, i fatti andrebbero qualificati ai sensi degliartt. 56, 582 e 585 cod. pen.

Si tratta dell’esplosione di una serie di colpi a scopodimostrativo, in una circostanza di cui non è chiara la dinamica esatta, nellaquale le minacce successive non valgono a rendere più grave il fatto.Del resto, la vittima non è stata attinta da nessun colpo di arma da fuoco,né sono state procurate lesioni.

Sicché l’affermazione per cui è verosimile che lapersona offesa sia stata raggiunta da colpi quando stava recandosi nel proprioappartamento – recepita dal Tribunale - è motivazione frutto di una meracongettura sfornita di supporto probatorio, come del resto risulta dallaimputazione provvisoria.Il Tribunale, del resto, trascura che nell’ordinanza impugnata in sede diriesame l’arma di cui al capo 2 non è ritenuta clandestina e si dimentica anchedella contestazione del capo 3 (art. 648 cod. pen.) fatto ritenuto insussistentegià nell’ordinanza genetica.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedi norme processuali ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett.c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.I reati contestati non rientrano tra quelli ostativi e il Tribunale, al fine divalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto applicare gliordinari criteri di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.L’indagato non ha precedenti specifici e non vengono indicati elementi da cuiescludere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misurediverse da quella più grave in esecuzione.

Peraltro, il Tribunale giustifica lamisura cautelare sulla base della disponibilità di armi clandestine in capoall’indagato, fatto non dimostrato ma, anzi, escluso dallo stesso Giudice, quantoalla natura clandestina dell’arma e anche con riferimento al reato di ricettazionesub

3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in cameradi consiglio partecipata accordata.[OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno conclusonel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è infondato.Va premesso che, in sede di legittimità, in materia di provvedimenti delibertate, il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né allarivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenzecautelari e all’adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito,rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato lamisura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione delprovvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile soloquando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto6 da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a renderecomprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva dicoordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultareincomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (tra lealtre, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez.

F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1, n. 6972, del7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).Del resto, in tema di consistenza della prova indiziaria, si rileva che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementidi prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e nondevono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiziodi merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall’art. 273,comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172).

In talsenso, la motivazione dell’ordinanza impugnata da conto, secondo cadenzeargomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzioneunitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione econcordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche insede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, N. 31448del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv. 253723, N. 25239 del 2016 Rv.267424).Ciò posto, si rileva che il ricorrente propone un’alternativa versione dei fattiinsistendo circa il mancato riconoscimento personale dell’indagato da parte dellavittima e sulla pretesa inattendibilità della dichiarante (nonna della personaoffesa), qualificando nel complesso la condotta come azione meramentedimostrativa all’esito della quale, peraltro, la parte lesa non aveva riportatoalcuna lesione personale.Tuttavia, l’ordinanza specifica che la ricostruzione fatta propria dalla primaordinanza è condivisibile in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] checollocano l’indagato nell’immediatezza dei fatti quale autore dell’azione; inoltre,si riporta descrivendolo, il contenuto di fotogrammi delle telecamere divideosorveglianza ritenuto compatibile con questa indicazione e come elementodi ulteriore riscontro si descrive il comportamento dell’indagato dopo lasparatoria.Si fa riferimento al rinvenimento di bossoli (anche se la [OSCURATO:PERSONA] contestaquesto dato, deducendo che quelli reperiti sono solo i fori provocati da proiettili,elemento di fatto da approfondire nella deputata sede di merito) a confermadella dinamica della sparatoria avvenuta all’interno dello stabile (nell’ascensore)e si valorizza il dato della successiva irreperibilità dell’indagato e l’ausilio dei suoifamiliari, onde reputare sintomatico tale comportamento del coinvolgimento dellostesso nella sparatoria ricostruita, in sostanza, come vero e proprio agguato daparte di Strianese nei confronti della vittima.

Tanto, per il descritto astio tra ledue famiglie, in quanto la vittima frequentava una ragazza il cui padre, detenutoin carcere, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di diversi esponentidella famiglia dell’indagato.Generica appare, poi, la contestazione relativa alla qualificazione giuridicadella condotta tenuto conto della pacifica giurisprudenza di legittimità per laquale l’assenza di lesioni ai danni della vittima del reato di tentato omicidio non èsignificativa della inidoneità dell’azione.Invero, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi,assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto,con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che sipresentava all’agente al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 39293 del23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339 - 01; Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000,Stabile, Rv. 215511 - 01; Sez. 1, n. 7906 del 24/03/1988, Aiello, Rv. 178825 -01).

La valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme del doloalternativo, può essere raggiunta, dunque, attraverso un procedimento logicod’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità deicolpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo edi luogo che favoriscano l’azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep.2019, Rv. 275012; Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243370).Quanto all’idoneità degli, atti si osserva che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, ai fini della punibilità del tentativo rileval’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso,nonché l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione exante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5,n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 - 01).

Non rileva, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014,Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 - 01) la scarsaentità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa.

Si trattadi circostanze non considerate idonee ad escludere, di per sé, l’intenzioneomicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dallavolontà dell’agente (come un imprevisto movimento della vittima, un erratocalcolo della distanza o una mira non precisa).Il Tribunale sotto tale profilo valorizza, non solo l’esplosione dei colpi, ma lecomplessive modalità dell’azione caratterizzata dalla reiterazione degli spari,dall’impiego di arma da fuoco e dalla predisposizione di un agguato, tanto daprovocare la reazione attribuita alla vittima che avrebbe, a sua volta, esplosocolpi all’interno dell’ascensore.

Né appare vincolante la qualificazione originariaoperata dal pubblico ministero al momento dell’iscrizione della notizia di reato almod. 21.Quanto al vizio relativo alla contestazione del reato concernente le armi, sideve rilevare che, nel corpo della motivazione, il Tribunale dà attodell’intervenuta qualificazione della condotta di cui al capo 2).

Quindi andavaindicata l’originaria contestazione provvisoria, come precisata nella intestazionedell’ordinanza, all’imputazione originaria (v. p. 4 dell’ordinanza impugnata).

Cosìcome sopravvive come mero fatto per il quale il soggetto è indagato, il reato dicui al capo 3), anche se per tale titolo di reato non è stata ritenuta la gravitàindiziaria (ricettazione).1.2.

Il secondo motivo è infondato.Il pericolo di reiterazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilodella gravità della condotta, descritta come avvenuta all’interno di uno stabile,nonché inserita in un contesto conflittuale tra nuclei familiari coinvolti.

Di qui lasufficiente motivazione in relazione all’adeguatezza della più grave misura inesecuzione e dell’evidente inidoneità di quella meno afflittiva, in considerazionedel significativo, successivo episodio valorizzato dai giudici di merito.

Questi,invero, fanno riferimento alla disponibilità di un’arma non rinvenuta e all’ulteriorereperimento, al momento dell’esecuzione del fermo nei confronti dell’indagato, diun borsello nel quale venivano rinvenute due pistole, una semiautomatica conmatricola abrasa, con caricatore inserito munito di cartucce, e un revolver conmatricola abrasa, cal. 22 con nove cartucce.2.

Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti ex art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Salerno con funzione diriesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche riportandosi allamemoria conclusiva già depositata;udito il difensore, Avv. A. Boffa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di riesameha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoiconfronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 575 cod. pen. e 23 comma 1 e3 legge n. 110 del 1975, riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7, legge n. 895 del1967, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data26 gennaio 2026.Si tratta della contestazione del tentativo di omicidio commesso attraversooffesa attraverso l’esplosione di più colpi di arma da fuoco al suo indirizzo,evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà in particolareper la prontezza della vittima che riusciva a trovare riparo, senza riportarealcuna lesione personale, nonché dei correlati reati in tema di violazione dellanormativa sulle armi relativamente alla pistola cal. 7.65 utilizzata.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, l’indagato, affidando il ricorso a due motivi.2.1. Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen. e 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967.Si ritiene che il Tribunale abbia confermato la gravità indiziaria sia per ilreato di tentato omicidio sia per quello di cui al capo 2, concernente la violazionedella normativa in tema di armi, riqualificato dal primo giudice, ai sensi degliartt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, perché deteneva una pistola calibro 7. 65modificata e priva di matricola.Tuttavia, si sostiene che le argomentazioni adottate dall’ordinanza non sonocondivisibili.In primo luogo, nessuno ha riconosciuto l’indagato come soggetto che hasparato. La stessa persona offesa nelle dichiarazioni rese il 9 dicembre 2025come da verbale in atti, afferma di aver visto due persone con il cappuccio cheavevano cominciato a sparare nei suoi confronti e dunque non ha dichiarato chea sparare era stato l’indagato che pure era persona a lui conosciuta. In tal modosarebbero smentite le dichiarazioni rese dall’altra teste, [OSCURATO:PERSONA] (nonnadella vittima) dichiarazioni non riscontrate soggettivamente e, quindi, noncorroborate oltre che inattendibili visto il suo legame e il particolare rapporto conil nipote.In secondo luogo, si assume che gli atti posti in essere non sono tali daintegrare il tentato omicidio perché non sono connotati da idoneità e nonequivocità necessarie a cagionare la morte. Il fatto originariamente era statoiscritto come tentate lesioni personali, salvo poi, senza nessun elemento dinovità, in data 18 dicembre 2025 venire riqualificato nel procedimento, da partedel Pubblico ministero, come tentato omicidio.Invece, a parere del ricorrente, i fatti andrebbero qualificati ai sensi degliartt. 56, 582 e 585 cod. pen. Si tratta dell’esplosione di una serie di colpi a scopodimostrativo, in una circostanza di cui non è chiara la dinamica esatta, nellaquale le minacce successive non valgono a rendere più grave il fatto.Del resto, la vittima non è stata attinta da nessun colpo di arma da fuoco,né sono state procurate lesioni. Sicché l’affermazione per cui è verosimile che lapersona offesa sia stata raggiunta da colpi quando stava recandosi nel proprioappartamento – recepita dal Tribunale - è motivazione frutto di una meracongettura sfornita di supporto probatorio, come del resto risulta dallaimputazione provvisoria.Il Tribunale, del resto, trascura che nell’ordinanza impugnata in sede diriesame l’arma di cui al capo 2 non è ritenuta clandestina e si dimentica anchedella contestazione del capo 3 (art. 648 cod. pen.) fatto ritenuto insussistentegià nell’ordinanza genetica.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedi norme processuali ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett.c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.I reati contestati non rientrano tra quelli ostativi e il Tribunale, al fine divalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto applicare gliordinari criteri di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.L’indagato non ha precedenti specifici e non vengono indicati elementi da cuiescludere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misurediverse da quella più grave in esecuzione. Peraltro, il Tribunale giustifica lamisura cautelare sulla base della disponibilità di armi clandestine in capoall’indagato, fatto non dimostrato ma, anzi, escluso dallo stesso Giudice, quantoalla natura clandestina dell’arma e anche con riferimento al reato di ricettazionesub 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in cameradi consiglio partecipata accordata.[OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno conclusonel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Va premesso che, in sede di legittimità, in materia di provvedimenti delibertate, il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né allarivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenzecautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito,rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato lamisura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione delprovvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile soloquando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto6 da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a renderecomprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva dicoordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultareincomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (tra lealtre, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1, n. 6972, del7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).Del resto, in tema di consistenza della prova indiziaria, si rileva che, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementidi prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e nondevono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiziodi merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall’art. 273,comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172). In talsenso, la motivazione dell’ordinanza impugnata da conto, secondo cadenzeargomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzioneunitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione econcordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche insede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, N. 31448del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv. 253723, N. 25239 del 2016 Rv.267424).Ciò posto, si rileva che il ricorrente propone un’alternativa versione dei fattiinsistendo circa il mancato riconoscimento personale dell’indagato da parte dellavittima e sulla pretesa inattendibilità della dichiarante (nonna della personaoffesa), qualificando nel complesso la condotta come azione meramentedimostrativa all’esito della quale, peraltro, la parte lesa non aveva riportatoalcuna lesione personale.Tuttavia, l’ordinanza specifica che la ricostruzione fatta propria dalla primaordinanza è condivisibile in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] checollocano l’indagato nell’immediatezza dei fatti quale autore dell’azione; inoltre,si riporta descrivendolo, il contenuto di fotogrammi delle telecamere divideosorveglianza ritenuto compatibile con questa indicazione e come elementodi ulteriore riscontro si descrive il comportamento dell’indagato dopo lasparatoria.Si fa riferimento al rinvenimento di bossoli (anche se la [OSCURATO:PERSONA] contestaquesto dato, deducendo che quelli reperiti sono solo i fori provocati da proiettili,elemento di fatto da approfondire nella deputata sede di merito) a confermadella dinamica della sparatoria avvenuta all’interno dello stabile (nell’ascensore)e si valorizza il dato della successiva irreperibilità dell’indagato e l’ausilio dei suoifamiliari, onde reputare sintomatico tale comportamento del coinvolgimento dellostesso nella sparatoria ricostruita, in sostanza, come vero e proprio agguato daparte di Strianese nei confronti della vittima. Tanto, per il descritto astio tra ledue famiglie, in quanto la vittima frequentava una ragazza il cui padre, detenutoin carcere, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di diversi esponentidella famiglia dell’indagato.Generica appare, poi, la contestazione relativa alla qualificazione giuridicadella condotta tenuto conto della pacifica giurisprudenza di legittimità per laquale l’assenza di lesioni ai danni della vittima del reato di tentato omicidio non èsignificativa della inidoneità dell’azione.Invero, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi,assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto,con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che sipresentava all’agente al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 39293 del23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339 - 01; Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000,Stabile, Rv. 215511 - 01; Sez. 1, n. 7906 del 24/03/1988, Aiello, Rv. 178825 -01). La valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme del doloalternativo, può essere raggiunta, dunque, attraverso un procedimento logicod’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità deicolpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo edi luogo che favoriscano l’azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep.2019, Rv. 275012; Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243370).Quanto all’idoneità degli, atti si osserva che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, ai fini della punibilità del tentativo rileval’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso,nonché l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione exante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5,n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 - 01). Non rileva, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014,Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 - 01) la scarsaentità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa. Si trattadi circostanze non considerate idonee ad escludere, di per sé, l’intenzioneomicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dallavolontà dell’agente (come un imprevisto movimento della vittima, un erratocalcolo della distanza o una mira non precisa).Il Tribunale sotto tale profilo valorizza, non solo l’esplosione dei colpi, ma lecomplessive modalità dell’azione caratterizzata dalla reiterazione degli spari,dall’impiego di arma da fuoco e dalla predisposizione di un agguato, tanto daprovocare la reazione attribuita alla vittima che avrebbe, a sua volta, esplosocolpi all’interno dell’ascensore. Né appare vincolante la qualificazione originariaoperata dal pubblico ministero al momento dell’iscrizione della notizia di reato almod. 21.Quanto al vizio relativo alla contestazione del reato concernente le armi, sideve rilevare che, nel corpo della motivazione, il Tribunale dà attodell’intervenuta qualificazione della condotta di cui al capo 2). Quindi andavaindicata l’originaria contestazione provvisoria, come precisata nella intestazionedell’ordinanza, all’imputazione originaria (v. p. 4 dell’ordinanza impugnata). Cosìcome sopravvive come mero fatto per il quale il soggetto è indagato, il reato dicui al capo 3), anche se per tale titolo di reato non è stata ritenuta la gravitàindiziaria (ricettazione).1.2. Il secondo motivo è infondato.Il pericolo di reiterazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilodella gravità della condotta, descritta come avvenuta all’interno di uno stabile,nonché inserita in un contesto conflittuale tra nuclei familiari coinvolti. Di qui lasufficiente motivazione in relazione all’adeguatezza della più grave misura inesecuzione e dell’evidente inidoneità di quella meno afflittiva, in considerazionedel significativo, successivo episodio valorizzato dai giudici di merito. Questi,invero, fanno riferimento alla disponibilità di un’arma non rinvenuta e all’ulteriorereperimento, al momento dell’esecuzione del fermo nei confronti dell’indagato, diun borsello nel quale venivano rinvenute due pistole, una semiautomatica conmatricola abrasa, con caricatore inserito munito di cartucce, e un revolver conmatricola abrasa, cal. 22 con nove cartucce.2. Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti ex art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris