CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; mnti gli atti e i provvedimento impugnato; riLanuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura già adeguatamente vaghd,Lo e disattesi dal giudice di merito nell'escludere la possibilità di considerare il contegno denmputato in termini di mera resistenza passiva, il tutto per il tramite di un argomentare puntuale, lineare e giuridicamente corretto; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delL7--.; somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. decisoI 19 dicembre 2022. Consigliere estensor