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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43731/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il provvedimento del 16 settembre 2020, col quale lo stesso Giudice aveva rigettato l'istanza di restituzione del cespite immobiliare oggetto di sequestro e di successiva confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 dicembre 2015, irrevocabile il 17 maggio 2017.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso gli interessati con atto cumulativo a firma del comune difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto che fosse rimasta confermata l'inconsistenza reddituale degli istanti, svilendo, con argomenti incongrui, gli elementi addotti dalla difesa: l'accensione di un mutuo ipotecario per un importo maggiore rispetto al prezzo di vendita dell'appartamento e la cui eccedenza era stata destinata al pagamento delle rate di mutuo, le regalie ricevute in occasione delle nozze, i documentati redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività lavorativa svolta negli anni 1996/2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con tutte le dovute conseguenze di legge.

2. Deve dapprima essere ribadito, e in tal senso va modificata la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non è consentita la revoca in sede esecutiva, in favore del condannato, di confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con il giudicato di condanna, secondo i principi stabiliti da questa Corte di legittimità che qui vanno richiamati e ribaditi (Sez. 2, n. 1885 del 22/04/1999,Colonna, Rv. 214358; Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227330; Sez. 1, n. 26852 del 10/06/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247726;Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276491).

Peraltro, anche a voler ammettere in astratto la possibilità di una rivisitazione in chiave revisionistica della confisca disposta con sentenza divenuta definitiva (rimedio invece ritenuto esperibile per la confisca c.d. estesa disposta in sede esecutiva- cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844-) non può essere superata l'affermazione dei giudici del merito, secondo cui gli elementi prospettati dall'istante sono stati già esaminati in sede di cognizione e non presentano carattere di novità.

3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], legittimata a richiedere in sede esecutiva la revoca -pro quota- della confisca del cespite, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio di cognizione, il ricorso sviluppa argomenti generici e assolutamente inidonei a contrastare, con proposizioni valide in sede di legittimità, il costrutto decisionale dell'ordinanza impugnata.

Ed invero non viene in alcun modo discussa dalla ricorrente la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, ossia che già in sede di cognizione era rimasto accertato che la disponibilità economica dei due coniugi non era compatibile con il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento.

Il provvedimento impugnato ha, poi, ritenuto assolutamente indimostrato, oltre contrario a qualsivoglia logica di tipo economico commerciale, l'assunto difensivo, secondo il quale al pagamento delle rate di restituzione del finanziamento sarebbe stato destinato l'importo di mutuo erogato in eccedenza rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile; come pure indimostrate le donazioni nuziali, per un importo complessivo di 14.000 euro, asseritamente elargite in contanti dai parenti nell'anno 2004; infine, diversamente da quanto opina la ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non ha affatto svilito la produzione difensiva attestante i redditi dalla stessa conseguiti per l'attività lavorativa svolta dal 1996 al 2002, ma ha evidenziato che essi avrebbero dovuto essere considerati al netto delle spese sostenute per il mantenimento personale e che il rapporto di lavoro era cessato proprio nell'anno 2002, all'epoca della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, non mancando di osservare acutamente che la scelta degli istanti di stipulare un mutuo pari al doppio del prezzo di vendita del cespite, per poter provvedere al pagamento delle rate, risultava a fortiori incomprensibile a fronte della asserita disponibilità di liquidità da parte della Serao.

Si tratta di motivazione logica e coerente, non aggredibile in questa sede di legittimità.

In definitiva i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila pro capite in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il provvedimento del 16 settembre 2020, col quale lo stesso Giudice aveva rigettato l'istanza di restituzione del cespite immobiliare oggetto di sequestro e di successiva confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 dicembre 2015, irrevocabile il 17 maggio 2017. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso gli interessati con atto cumulativo a firma del comune difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che fosse rimasta confermata l'inconsistenza reddituale degli istanti, svilendo, con argomenti incongrui, gli elementi addotti dalla difesa: l'accensione di un mutuo ipotecario per un importo maggiore rispetto al prezzo di vendita dell'appartamento e la cui eccedenza era stata destinata al pagamento delle rate di mutuo, le regalie ricevute in occasione delle nozze, i documentati redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività lavorativa svolta negli anni 1996/2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con tutte le dovute conseguenze di legge. 2. Deve dapprima essere ribadito, e in tal senso va modificata la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non è consentita la revoca in sede esecutiva, in favore del condannato, di confisca disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con il giudicato di condanna, secondo i principi stabiliti da questa Corte di legittimità che qui vanno richiamati e ribaditi (Sez. 2, n. 1885 del 22/04/1999,Colonna, Rv. 214358; Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227330; Sez. 1, n. 26852 del 10/06/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247726;Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276491). Peraltro, anche a voler ammettere in astratto la possibilità di una rivisitazione in chiave revisionistica della confisca disposta con sentenza divenuta definitiva (rimedio invece ritenuto esperibile per la confisca c.d. estesa disposta in sede esecutiva- cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844-) non può essere superata l'affermazione dei giudici del merito, secondo cui gli elementi prospettati dall'istante sono stati già esaminati in sede di cognizione e non presentano carattere di novità. 3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], legittimata a richiedere in sede esecutiva la revoca -pro quota- della confisca del cespite, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio di cognizione, il ricorso sviluppa argomenti generici e assolutamente inidonei a contrastare, con proposizioni valide in sede di legittimità, il costrutto decisionale dell'ordinanza impugnata. Ed invero non viene in alcun modo discussa dalla ricorrente la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, ossia che già in sede di cognizione era rimasto accertato che la disponibilità economica dei due coniugi non era compatibile con il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento. Il provvedimento impugnato ha, poi, ritenuto assolutamente indimostrato, oltre contrario a qualsivoglia logica di tipo economico commerciale, l'assunto difensivo, secondo il quale al pagamento delle rate di restituzione del finanziamento sarebbe stato destinato l'importo di mutuo erogato in eccedenza rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile; come pure indimostrate le donazioni nuziali, per un importo complessivo di 14.000 euro, asseritamente elargite in contanti dai parenti nell'anno 2004; infine, diversamente da quanto opina la ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non ha affatto svilito la produzione difensiva attestante i redditi dalla stessa conseguiti per l'attività lavorativa svolta dal 1996 al 2002, ma ha evidenziato che essi avrebbero dovuto essere considerati al netto delle spese sostenute per il mantenimento personale e che il rapporto di lavoro era cessato proprio nell'anno 2002, all'epoca della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, non mancando di osservare acutamente che la scelta degli istanti di stipulare un mutuo pari al doppio del prezzo di vendita del cespite, per poter provvedere al pagamento delle rate, risultava a fortiori incomprensibile a fronte della asserita disponibilità di liquidità da parte della Serao. Si tratta di motivazione logica e coerente, non aggredibile in questa sede di legittimità. In definitiva i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila pro capite in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28
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