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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11333/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GELAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 06/10/2022, accoglieva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Gela in data 25/07/2022 finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 396.628,00, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen. 1.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art.- 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento al capo A) ed alla ritenuta insussistenza del fumus per avere il tribunale apoditticamente sposato la tesi difensiva; si segnalava in particolare che il provvedimento impugnato aveva errato sia nel ritenere che nel procedimento di valutazione del danno patito dalla impresa degli istanti non avesse avuto alcun ruolo la perizia contabile di parte dei medesimi ed il calcolo dei danni patiti negli anni sia nel ritenere irrilevante l'avvenuta rappresentazione di un danno pari ad oltre 390.000 C a fronte di una valutazione da parte del consulente del P.M. ammontante a 206.000 C e che avrebbe comunque imposto la sussistenza del fumus della truffa per la parte eccedente del contributo pure richiesto; ancora si deduceva che non erano state valorizzate le irregolarità nella documentazione contabile, che non era stata ricostruita adeguatamente la vicenda dell'estinzione dei debiti bancari che manifestava l'intento truffaldino; difatti l'esposizione con la banca Unicredit aveva data a due anni prima dalla domanda per ottenere l'accesso al fondo di solidarietà ex L. 44/1999; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 194 cod. proc. pen. quanto alla svalutazione da parte del riesame delle dichiarazioni rese dall'avv.to Panebianco che doveva ritenersi conoscitore della vicenda le cui dichiarazioni erano state ampiamente riscontrate; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei commercianti che avevano riferito circa le ragioni della volontà del Caponetti di cessare l'attività non riconducibili all'intimidazione ambientale bensì allo scopo di dedicarsi completamente alle attività dell'associazione antiracket di cui è Presidente; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per assenza di motivazione avuto riguardo alla impossibilità di ricondurre le perdite subite dall'impresa dei coniugi Caponetti all'intimidazione ambientale; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto al capo B) della rubrica con particolare riguardo all'asserita sussistenza di un prestito infruttifero del Caponetti nei confronti dell'impresa per l'ammontare di C 174.468,091 ritenuto veritiero da parte del tribunale del riesame pur trattandosi di credito sfornito di qualsiasi riscontro documentale così che la successiva percezione di parte della somma versata dal fondo di solidarietà doveva ritenersi illecita; al proposito si esponeva ancora che la pluralità di istanze formulate dai coniugi Caponetti doveva fare ritenere gli stessi autori di una strategia finalizzata ad ottenere somme ben maggiori rispetto a quelle già falsamente rappresentate dal consulente di parte; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 L. 44/1999 per avere il tribunale ritenuto giustificata la destinazione delle somme ricevute, il ripianamento dei debiti anche nei confronti del Caponetti medesimo, avuto riguardo all'avvio della procedura di revoca del beneficio intrapresa dalla Prefettura ed in considerazione della illegittimità della destinazione alla perdita dell'avviamento commerciale in assenza di chiusura delle attività di impresa così che le somme avrebbero potuto essere impiegate soltanto per il rilancio dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

La Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare reale, in quanto legittimato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso quest'ultimo, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). (Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055 — 01; Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858 — 01; Conf. n. 18821/2018 non massimata).

Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Gela e l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GELAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 06/10/2022, accoglieva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Gela in data 25/07/2022 finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 396.628,00, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen. 1.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art.- 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento al capo A) ed alla ritenuta insussistenza del fumus per avere il tribunale apoditticamente sposato la tesi difensiva; si segnalava in particolare che il provvedimento impugnato aveva errato sia nel ritenere che nel procedimento di valutazione del danno patito dalla impresa degli istanti non avesse avuto alcun ruolo la perizia contabile di parte dei medesimi ed il calcolo dei danni patiti negli anni sia nel ritenere irrilevante l'avvenuta rappresentazione di un danno pari ad oltre 390.000 C a fronte di una valutazione da parte del consulente del P.M. ammontante a 206.000 C e che avrebbe comunque imposto la sussistenza del fumus della truffa per la parte eccedente del contributo pure richiesto; ancora si deduceva che non erano state valorizzate le irregolarità nella documentazione contabile, che non era stata ricostruita adeguatamente la vicenda dell'estinzione dei debiti bancari che manifestava l'intento truffaldino; difatti l'esposizione con la banca Unicredit aveva data a due anni prima dalla domanda per ottenere l'accesso al fondo di solidarietà ex L. 44/1999; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 194 cod. proc. pen. quanto alla svalutazione da parte del riesame delle dichiarazioni rese dall'avv.to Panebianco che doveva ritenersi conoscitore della vicenda le cui dichiarazioni erano state ampiamente riscontrate; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei commercianti che avevano riferito circa le ragioni della volontà del Caponetti di cessare l'attività non riconducibili all'intimidazione ambientale bensì allo scopo di dedicarsi completamente alle attività dell'associazione antiracket di cui è Presidente; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per assenza di motivazione avuto riguardo alla impossibilità di ricondurre le perdite subite dall'impresa dei coniugi Caponetti all'intimidazione ambientale; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto al capo B) della rubrica con particolare riguardo all'asserita sussistenza di un prestito infruttifero del Caponetti nei confronti dell'impresa per l'ammontare di C 174.468,091 ritenuto veritiero da parte del tribunale del riesame pur trattandosi di credito sfornito di qualsiasi riscontro documentale così che la successiva percezione di parte della somma versata dal fondo di solidarietà doveva ritenersi illecita; al proposito si esponeva ancora che la pluralità di istanze formulate dai coniugi Caponetti doveva fare ritenere gli stessi autori di una strategia finalizzata ad ottenere somme ben maggiori rispetto a quelle già falsamente rappresentate dal consulente di parte; - violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 L. 44/1999 per avere il tribunale ritenuto giustificata la destinazione delle somme ricevute, il ripianamento dei debiti anche nei confronti del Caponetti medesimo, avuto riguardo all'avvio della procedura di revoca del beneficio intrapresa dalla Prefettura ed in considerazione della illegittimità della destinazione alla perdita dell'avviamento commerciale in assenza di chiusura delle attività di impresa così che le somme avrebbero potuto essere impiegate soltanto per il rilancio dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare reale, in quanto legittimato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso quest'ultimo, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). (Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055 — 01; Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858 — 01; Conf. n. 18821/2018 non massimata). Nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Gela e l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 17/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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