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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 34405/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12598-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. ed altro relativamente all'anno di imposta 2014, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello; che la MEDIAWEB impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5072/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 202/2021, depositata il 13/01/2021, rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede rileva — come l'Ufficio non avesse ottemperato all'onere della prova circa "la presenza degli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza [dia parte della Contribuente" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 1, ult. rigo); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha/hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (Le.

I'vv. [OSCURATO:PERSONA]) dei co-difensori della parte contribuente per Ric. 2021 n. 12598 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 2 (IL il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell'atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l'onere di informazione del co- difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla

I. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c.

"comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla

I. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l'indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all'ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez.

L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 3, comma 1, numero 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c." (ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente "sia con riferimento agli elementi di fatto della fattispecie concreta, sia con riferimento alle ragioni giuridiche sulle quali essa si basa" (cfr. ivi, p. 5, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze - sia pure in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - sub specie di "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 Ric. 2021 n. 12598 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- del codice civile e dell'art. 19 DPR 633/1972".

Cfr. ricorso, p. 9); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 12.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12598-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. ed altro relativamente all'anno di imposta 2014, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello; che la MEDIAWEB impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5072/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 202/2021, depositata il 13/01/2021, rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede rileva — come l'Ufficio non avesse ottemperato all'onere della prova circa "la presenza degli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza [dia parte della Contribuente" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 1, ult. rigo); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha/hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (Le. I'vv. [OSCURATO:PERSONA]) dei co-difensori della parte contribuente per Ric. 2021 n. 12598 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 2 (IL il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell'atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l'onere di informazione del co- difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l'indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all'ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez. L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 3, comma 1, numero 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c." (ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente "sia con riferimento agli elementi di fatto della fattispecie concreta, sia con riferimento alle ragioni giuridiche sulle quali essa si basa" (cfr. ivi, p. 5, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze - sia pure in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - sub specie di "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 Ric. 2021 n. 12598 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- del codice civile e dell'art. 19 DPR 633/1972". Cfr. ricorso, p. 9); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 12.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di c
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