Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42058/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati.

2. L'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché deteneva, al fine di cessione a terzi, presso la propria abitazione, gr. 7,4722 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A); e perché coltivava, al fine di cessione a terzi, una pianta di canapa indiana (da cui si ricavava marijuana) di circa un metro, le cui foglie e infiorescenze avevano un peso netto di gr. 711,500 (capo B).

3. A mezzo del difensore, l'imputato ricorre avverso la prefata sentenza/ formulando due motivi con cui rispettivamente deduce: .

3.1. Violazione o erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, con riferimento agli artt. 26, 27 e 28 d.P.R. 309/90.

Si richiamano le Sezioni Unite del 2019, che, con riguardo al reato di coltivazione di stupefacenti, hanno stabilito che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

La Corte di appello si è limitata a vagliare il numero di dosi ricavabili per poi desumerne una attività di cessione di parte della sostanza ricavata dalla piantagione.

La bilancia e le buste di cellophane venivano rinvenute in due distinti scaffali della cucina e nulla hanno a che fare con la sostanza sequestrata.

Si è trattato di una coltivazione di minime dimensioni (pianta coltivata in vaso sul balcone), la cui destinazione ad uso esclusivamente personale è stata confermata dal rinvenimento di 7,4 grammi di hashish che lo stesso imputato avrebbe consumato in attesa di raccogliere ed essiccare la cannabis ancora in fioritura.

Il ricorrente è persona incensurata, con un'attività lavorativa ben remunerata, circostanze queste che avrebbero dovuto far escludere una detenzione finalizzata alla cessione a terzi.

3.2. Carenza di motivazione in ordine all'effettiva offensività della condotta ascritta all'imputato.

Premesso il principio per cui la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti deve essere esclusa se il giudice ne accerti l'inoffensività in concreto - ciò, in particolare, quando la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sé esigua - manca del tutto, nel caso di specie, l'esame dell'offensività in concreto della condotta dell'imputato.

La Corte di appello si è, infatti, limitata ad evidenziare il numero di dosi ricavabili per qualificare l'imputato come spacciatore/consumatore.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore ha fatto pervenire memoria con la quale, richiamando i i motivi di ricorso, insiste per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo entrambi relativi alla rilevanza penale della condotta, sotto il profilo dell'uso personale ovvero della inoffensività in concreto del fatto.

Con esaustiva e corretta motivazione, la Corte territoriale si è in primo luogo, e del tutto correttamente, soffermata sul dato quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute presso l'abitazione dell'Auci, rimarcando il numero di dosi complessivamente ricavabili, pari a 210 quelle ottenibili dalla pianta e 9 dal modesto quantitativo di hashish, oggettivamente incompatibili con un uso esclusivamente personale, anche alla luce dei principi di diritto sanciti dal recente arresto delle Sezioni Unite, diffusamente richiamati dall'odierno ricorrente.

Facendo poi espresso ed ampio riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 360 del 1995, i Giudici di appello si sono lungamente soffermati sulla configurabilità del reato in caso di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, configurabilità non esclusa in caso di coltivazione non finalizzata allo spaccio poiché difetta tra la coltivazione e l'uso personale quel nesso di immediatezza che giustifica un minor rigore rispetto alle altre condotte contemplate dall'art. 73 d.P.R. 309/90.

Tale pronuncia ha costituito il fondamento dei successivi arresti del giudice di legittimità, il quale ha da anni stabilito che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando siano destinate ad uso personale, reputando la coltivazione una condotta esterna a quell'area di condotte che - prossime e contigue al consumo - il legislatore ha scelto di non criminalizzare - e per ciò solo rende ragione e giustifica il trattamento differenziato rispetto alle condotte fatte oggetto di maggiore tolleranza quali "la modica quantità", la "dose media giornaliera", l' "uso personale" , tutte forme di cinture protettive del consumo della sostanza stupefacente.

Il principio di diritto della cui omessa valutazione - per altro materialmente impossibile per oggettive ragioni di sequenza temporale della pronunzia della sentenza impugnata del 7 ottobre 2019 rispetto alla pronunzia delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2019 - il ricorrente si duole afferma come " Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto." Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, perciò, indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Tanto premesso, non può pretermettersi che la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sia estraibile principio attivo di sostanza stupefacente, è un reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta, e come spetti al giudice verificare se la condotta sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene protetto, risultando, in concreto, inoffensiva.

Nel caso di specie detta inoffensività è stata esclusa all'esito di un ragionamento che non si presta a censure di diritto: la Corte territoriale ha infatti accertato - si ripete - come il principio attivo rilevato nelle sostanze sequestrate superasse ampiamente la soglia massima prevista per l'uso esclusivamente personale, trattandosi di qualità e quantità di sostanza dalla quale è possibile ricavare 219 dosi medie droganti ( 210 estraibili dalla canapa coltivata, 9 dall'hashish in sequestro) e come tali dosi narcotiche fossero di gran lunga superiore' ai vigenti limiti tabellari normativamente tipizzati in relazione all'esclusivo consumo personale.

A ciò si aggiunga, come ben rimarcato dalla Corte di merito, che, durante la perquisizione dell'abitazione del ricorrente, la polizia giudiziaria rinvenne anche un bilancino di precisione e 421 bustine di cellophane chiaramente destinate al confezionamento di dose destinate a terzi.

La motivazione della Corte territoriale è dunque coerente anche con i principi delle Sezioni Unite del 2019, che, per la non rilevanza penale della condotta, fanno riferimento, tra l'altro, al "modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile".

5. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati. 2. L'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché deteneva, al fine di cessione a terzi, presso la propria abitazione, gr. 7,4722 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A); e perché coltivava, al fine di cessione a terzi, una pianta di canapa indiana (da cui si ricavava marijuana) di circa un metro, le cui foglie e infiorescenze avevano un peso netto di gr. 711,500 (capo B). 3. A mezzo del difensore, l'imputato ricorre avverso la prefata sentenza/ formulando due motivi con cui rispettivamente deduce: . 3.1. Violazione o erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, con riferimento agli artt. 26, 27 e 28 d.P.R. 309/90. Si richiamano le Sezioni Unite del 2019, che, con riguardo al reato di coltivazione di stupefacenti, hanno stabilito che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. La Corte di appello si è limitata a vagliare il numero di dosi ricavabili per poi desumerne una attività di cessione di parte della sostanza ricavata dalla piantagione. La bilancia e le buste di cellophane venivano rinvenute in due distinti scaffali della cucina e nulla hanno a che fare con la sostanza sequestrata. Si è trattato di una coltivazione di minime dimensioni (pianta coltivata in vaso sul balcone), la cui destinazione ad uso esclusivamente personale è stata confermata dal rinvenimento di 7,4 grammi di hashish che lo stesso imputato avrebbe consumato in attesa di raccogliere ed essiccare la cannabis ancora in fioritura. Il ricorrente è persona incensurata, con un'attività lavorativa ben remunerata, circostanze queste che avrebbero dovuto far escludere una detenzione finalizzata alla cessione a terzi. 3.2. Carenza di motivazione in ordine all'effettiva offensività della condotta ascritta all'imputato. Premesso il principio per cui la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti deve essere esclusa se il giudice ne accerti l'inoffensività in concreto - ciò, in particolare, quando la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sé esigua - manca del tutto, nel caso di specie, l'esame dell'offensività in concreto della condotta dell'imputato. La Corte di appello si è, infatti, limitata ad evidenziare il numero di dosi ricavabili per qualificare l'imputato come spacciatore/consumatore. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore ha fatto pervenire memoria con la quale, richiamando i i motivi di ricorso, insiste per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo entrambi relativi alla rilevanza penale della condotta, sotto il profilo dell'uso personale ovvero della inoffensività in concreto del fatto. Con esaustiva e corretta motivazione, la Corte territoriale si è in primo luogo, e del tutto correttamente, soffermata sul dato quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute presso l'abitazione dell'Auci, rimarcando il numero di dosi complessivamente ricavabili, pari a 210 quelle ottenibili dalla pianta e 9 dal modesto quantitativo di hashish, oggettivamente incompatibili con un uso esclusivamente personale, anche alla luce dei principi di diritto sanciti dal recente arresto delle Sezioni Unite, diffusamente richiamati dall'odierno ricorrente. Facendo poi espresso ed ampio riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 360 del 1995, i Giudici di appello si sono lungamente soffermati sulla configurabilità del reato in caso di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, configurabilità non esclusa in caso di coltivazione non finalizzata allo spaccio poiché difetta tra la coltivazione e l'uso personale quel nesso di immediatezza che giustifica un minor rigore rispetto alle altre condotte contemplate dall'art. 73 d.P.R. 309/90. Tale pronuncia ha costituito il fondamento dei successivi arresti del giudice di legittimità, il quale ha da anni stabilito che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando siano destinate ad uso personale, reputando la coltivazione una condotta esterna a quell'area di condotte che - prossime e contigue al consumo - il legislatore ha scelto di non criminalizzare - e per ciò solo rende ragione e giustifica il trattamento differenziato rispetto alle condotte fatte oggetto di maggiore tolleranza quali "la modica quantità", la "dose media giornaliera", l' "uso personale" , tutte forme di cinture protettive del consumo della sostanza stupefacente. Il principio di diritto della cui omessa valutazione - per altro materialmente impossibile per oggettive ragioni di sequenza temporale della pronunzia della sentenza impugnata del 7 ottobre 2019 rispetto alla pronunzia delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2019 - il ricorrente si duole afferma come " Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto." Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, perciò, indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tanto premesso, non può pretermettersi che la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sia estraibile principio attivo di sostanza stupefacente, è un reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta, e come spetti al giudice verificare se la condotta sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene protetto, risultando, in concreto, inoffensiva. Nel caso di specie detta inoffensività è stata esclusa all'esito di un ragionamento che non si presta a censure di diritto: la Corte territoriale ha infatti accertato - si ripete - come il principio attivo rilevato nelle sostanze sequestrate superasse ampiamente la soglia massima prevista per l'uso esclusivamente personale, trattandosi di qualità e quantità di sostanza dalla quale è possibile ricavare 219 dosi medie droganti ( 210 estraibili dalla canapa coltivata, 9 dall'hashish in sequestro) e come tali dosi narcotiche fossero di gran lunga superiore' ai vigenti limiti tabellari normativamente tipizzati in relazione all'esclusivo consumo personale. A ciò si aggiunga, come ben rimarcato dalla Corte di merito, che, durante la perquisizione dell'abitazione del ricorrente, la polizia giudiziaria rinvenne anche un bilancino di precisione e 421 bustine di cellophane chiaramente destinate al confezionamento di dose destinate a terzi. La motivazione della Corte territoriale è dunque coerente anche con i principi delle Sezioni Unite del 2019, che, per la non rilevanza penale della condotta, fanno riferimento, tra l'altro, al "modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile". 5. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
Sentenza Cassazione n. 42058/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris