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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA])( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4078/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: con il primo motivo violazione dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità es- sendovi stato un travisamento della prova ed essendo pervenuta la Corte territo- riale a condividere la condanna irrogata dal giudice di primo grado con richiami ed argomenti, quali l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, afferenti a contesta- zioni non contemplate nel capo d'imputazione; con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non puni- bilità ex art. 131 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Peraltro, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le doglianze in punto di responsabilità in quella sede erano state in- dirizzate soprattutto al fine di ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.

In ogni caso, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui (cfr. pag. 4) la Corte salernitana dà conto del compendio proba- torio posto alla base della doppia conforme sentenza di condanna.

3. Quanto al profilo di doglianza afferente al diniego della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62 n. 4 lo stesso è inammissibile in quanto, come ricorda la sentenza impugnata e come si evince dai motivi di appello, il Lamberti non ha introdotto in sede di gravame del merito alcuna questione in punto di riconosci- mento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf.

Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).

In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia N. 4078/2023 R.G. stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).

Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).

Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;

4. In ultimo, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la circostanza che, ad onta del modesto quantitativo di stu- pefacente caduto in sequestro, di cui peraltro lo stesso non ha mai sostenuto l'uso personale, il Lamberti è stato trovato in possesso anche della non trascurabile somma di 315 euro, per sua stessa ammissione almeno in parte derivante da pre- gresse vendite, e soprattutto che la sostanza era destinata ad essere ceduta ai minori che si trovavano in sua compagnia.N. 4078/2023 R.G.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

5. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA])( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4078/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: con il primo motivo violazione dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità es- sendovi stato un travisamento della prova ed essendo pervenuta la Corte territo- riale a condividere la condanna irrogata dal giudice di primo grado con richiami ed argomenti, quali l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, afferenti a contesta- zioni non contemplate nel capo d'imputazione; con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non puni- bilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Peraltro, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le doglianze in punto di responsabilità in quella sede erano state in- dirizzate soprattutto al fine di ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. In ogni caso, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui (cfr. pag. 4) la Corte salernitana dà conto del compendio proba- torio posto alla base della doppia conforme sentenza di condanna. 3. Quanto al profilo di doglianza afferente al diniego della circostanza atte- nuante di cui all'art. 62 n. 4 lo stesso è inammissibile in quanto, come ricorda la sentenza impugnata e come si evince dai motivi di appello, il Lamberti non ha introdotto in sede di gravame del merito alcuna questione in punto di riconosci- mento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. E la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia N. 4078/2023 R.G. stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte; 4. In ultimo, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la circostanza che, ad onta del modesto quantitativo di stu- pefacente caduto in sequestro, di cui peraltro lo stesso non ha mai sostenuto l'uso personale, il Lamberti è stato trovato in possesso anche della non trascurabile somma di 315 euro, per sua stessa ammissione almeno in parte derivante da pre- gresse vendite, e soprattutto che la sostanza era destinata ad essere ceduta ai minori che si trovavano in sua compagnia.N. 4078/2023 R.G. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così dec
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