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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28744/2026

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EDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iviRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1 e 3, dl. n. 4 del 2019, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per difetto di dolo, derivante dalla mancata conoscenza di quanto dichiarato; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'omessa indicazione delle precedenti condanne penali dell'imputato, relative a delitti concernenti gli stupefacenti, e ostative alla concessione del beneficio del reddito di cittadinanza, non può essere giustificata dalla asserita scarsa scolarizzazione e dalla limitata capacità culturale del medesimo, perché tali circostanze non sono idonee a fondare l'ignoranza inevitabile della legge penale, tanto più che l'attuale ricorrente, nel compilare e sottoscrivere la domanda, ha anche assunto l'obbligo di consultare e conoscere integralmente le disposizioni di legge disciplinanti i requisiti per l'accesso al beneficio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iviRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1 e 3, dl. n. 4 del 2019, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per difetto di dolo, derivante dalla mancata conoscenza di quanto dichiarato; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'omessa indicazione delle precedenti condanne penali dell'imputato, relative a delitti concernenti gli stupefacenti, e ostative alla concessione del beneficio del reddito di cittadinanza, non può essere giustificata dalla asserita scarsa scolarizzazione e dalla limitata capacità culturale del medesimo, perché tali circostanze non sono idonee a fondare l'ignoranza inevitabile della legge penale, tanto più che l'attuale ricorrente, nel compilare e sottoscrivere la domanda, ha anche assunto l'obbligo di consultare e conoscere integralmente le disposizioni di legge disciplinanti i requisiti per l'accesso al beneficio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris