CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 37456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le ,copeorusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 il Giudice di pace di L'Aquila ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, che il Tribunale di L'Aquila ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 12 gennaio 2023). Per quel che qui rileva (cfr. art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con l'impugnazione la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato (quantomeno ex art. 530, comma 2, cod, proc. pen.) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; ed ha censurato la decisione del Giudice di pace in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. e delle attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. In primo luogo, deve rilevarsi che: - ad avviso del Collegio merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - nel caso di specie, il Giudice di pace - che ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitorio - ha irrogato all'imputato soltanto una pena pecuniaria, dunque avverso tale decisione nell'interesse del Pistelli poteva essere proposto ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'atto di appello, correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile per la dirirnente considerazione che è stata proposta da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; cfr. pure Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»; cfr. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01j2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del