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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 22305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania emessa in data 03/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice 1 per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo e promotore del sodalizio Puntina — Pillera, sino al luglio 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto le propalazioni dei collaboratori di giustizia riferiscono di un ruolo ricoperto dal ricorrente in ambito associativo in epoca precedente la perimetrazione cronologica dell'imputazione provvisoria, anche alla luce delle acquisizioni processuali definitive del processo "Atlantide", in cui il coinvolgimento dello Ieni risale al 2006; ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Aquino, risalenti ad epoca precedente il blitz del 2006, in cui lo Ieni era stato colpito da ordinanza custodiale e poi assolto in primo grado; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell'allontanamento dello Ieni dal clan, come poi confermato anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva, a sua volta, individuato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di allontanare il ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per la loro gestione del gruppo; ancora, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato come già nel 2011 il solo [OSCURATO:PERSONA] stringesse accordi per il clan Pillera; infine, vanno considerate anche le convergenti propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutto ciò risulta confermato dalle dichiarazioni dello stesso Ieni nel corso della conversazione intercettata in data 26/12/2015; peraltro, proprio il contenuto delle propalazioni del Nizza e del Seminara — riportate per stralcio in ricorso — dimostra che lo Ieni aveva contatti personali con soggetti rientranti nel contesto associativo, ma al solo scopo di gestire un'attività di prestito nei confronti di imprenditori; in ogni caso, le dichiarazioni dei collaboratori risultano prive di riscontro circa il ruolo apicale del ricorrente, il quale aveva vissuto in Svezia dal 2010 al 2015, essendo egli rientrato a Catania in occasione della celebrazione del giudizio di appello del processo "Atlantide", avendo, in quella occasione, incontrato alcuni suoi amici, circostanza del tutto ininfluente in relazione al ruolo verticistico ascrittogli, anche alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sul punto; l'allontanamento dello Ieni, quindi, risulta evidente sin dal 2006, per volontà di [OSCURATO:PERSONA], del tutto irrilevanti essendo i documenti prodotti dal pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale, ed altrettanto irrilevanti le intercettazioni captate nel proc. pen. n. 5052/2020 R.G.N.R.; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, che non hanno considerato la permanenza all'estero dello Ieni dal 2010 al 2015 e la successiva detenzione dal 2017 sino al settembre 2021, elementi che, valutati unitamente all'allontanamento del ricorrente dal sodalizio criminoso, rendono evidente il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Con il primo motivo si contesta la complessiva valutazione del compendio indiziante, alla luce di "un'attenta analisi degli atti".

Già tale affermazione metodologica risulta palesemente inconferente in relazione alla perinnetrazione del giudizio di legittimità, cui è precluso ogni sindacato degli atti di indagine.

Come noto, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte, risalente, tra le altre, a Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976).

Ne discende che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze caute/ari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato." (Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Nel caso in esame le censure formulate, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Il provvedimento impugnato, dopo aver analizzato l'esistenza e l'attuale operatività della cosca Puntina-Pillera, operante nel catanese, ha perimetrato le indagini oggetto del provvedimento ad un'epoca successiva al 2006, sino al luglio 2019.

In particolare, alle pagg. 7 e segg. dell'impugnata ordinanza, è stato descritto il cosiddetto "gruppo del Borgo", di cui lo Ieni costituisce elemento verticistico, alla luce del compendio intercettivo, delle videoriprese e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il Tribunale ha specificamente dato atto della data delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenute rilevanti nell'ambito del compendio indiziario in esame: tra queste alcune sono sicuramente più risalenti nel tempo, mentre altre risultano più recenti.

In particolare, se [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato il ruolo di spicco dello Ieni, negli interrogatori, rispettivamente, del 17/02/2011 e del 28/10/2014, mentre [OSCURATO:PERSONA] riferiva del ruolo dello Ieni nel settore dell'usura e del commercio di stupefacenti nel maggio 2013, e [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni sullo Ieni sempre nel maggio dello stesso anno, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] si collocano in un arco temporale che copre i mesi dall'agosto all'ottobre 2020, ed anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce del ruolo dello Ieni nel gennaio del 2020.

In tal senso il ricorso appare fuori fuoco rispetto alla motivazione del provvedimento, sia in quanto riporta per stralci il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dello stesso Ieni, dimenticando come tale contenuto non può essere valutato in sede di legittimità in funzione di una diversa ricostruzione del compendio indiziante.

In tal caso, infatti, si perverrebbe ad una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, ossia ad una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Sotto altro aspetto il ricorso omette del tutto di confrontarsi con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in epoca recente hanno fornito il proprio contributo allo sviluppo delle indagini.

In ogni caso, le deduzioni difensive, per quanto concerne le propalazioni dei collaboratori esaminati in ricorso, appaiono connotate da una impostazione tesa ad evidenziare un travisamento del fatto, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Il provvedimento impugnato, in realtà, sottolinea come non solo i collaboratori Angri, D'Aquino e Nizza avessero indicato lo Ieni come personaggio di spicco del clan, ma come lo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dapprima affermato che lo Ieni non era considerato affidabile da [OSCURATO:PERSONA], trovandosi, quindi, in una posizione defilata nell'ambito del clan, in quanto proprio il Pillera aveva accusato lo Ieni ed il Favara di gestire le attività nel settore delle estorsioni senza versare al clan la parte di sua spettanza, aveva poi indicato lo Ieni come presente ad un summit avvenuto nel 2015 tra esponenti del clan Pillera ed esponenti del clan Cappello, mentre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] indicava il coinvolgimento dello Ieni in un'attività di recupero crediti.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza ha considerato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori alla luce di ulteriori elementi emersi dalle indagini.

In particolare, l'estrema cautela e circospezione che connotava la condotta dello Ieni era confermata dal fatto che questi, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del gruppo del Borgo, e degli altri componenti dello stesso, non frequentasse la piazza Cavour di Catania, luogo di raccolta dei sodali, rimanendo sempre all'interno del bar "Over he Rainbow", luogo sicuramente più defilato, dove veniva raggiunto da numerosi esponenti del clan, come dimostrato dalle immagini della telecamera installata nei pressi del bar, ritenuto vero e proprio quartier generale dello Ieni.

Inoltre, vengono analizzate alcune conversazioni oggetto di captazione, tra cui, ad esempio, la n. 310 del 30/10/2015, da cui emerge come proprio tale bar fosse stato il luogo deputato a risolvere una controversia tra lo Ieni ed il Pappalardo, responsabile del "gruppo del Borgo"; nonché la conversazione n. 443 del 03/11/2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] si riferiva allo Ieni come ad un "capo"; la conversazione n. 1926 del 11712/2015, in cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver chiesto allo Ieni l'autorizzazione a maltrattare un proprio debitore; la conversazione n. 1064 del 08/11/2015 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'intervento sempre di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere un credito, e questi riferiva di essere in attesa dell'autorizzazione dello Ieni.

I motivi di ricorso tralasciano ogni esame di detto materiale intercettivo - peraltro ben più corposo di quelli indicato sin qui a titolo del tutto esemplificativo - da cui emerge evidente la congruenza del parametro valutativo adottato dal Tribunale del riesame rispetto al materiale indiziante analizzato.

Il provvedimento impugnato, quindi, ha coerentemente analizzato il ruolo apicale dell'indagato che, dopo la sua condanna nel 1996 per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., aveva proseguito la militanza nel clan, diventandone soggetto di spicco, superiore gerarchico dei suoi fedelissimi che, come emerso dalle intercettazioni e dalle riprese, ne tutelavano la sfera di riservatezza, facendo da tramite tra il capo ed altri esponenti, quali il Pappalardo, responsabile del "gruppo del Borgo".

In tal senso, quindi, gli elementi indicati - secondo il Tribunale del riesame - confermano le propalazioni del Nizza, che aveva riferito l'estrema difficoltà ad incontrare lo Ieni, mentre le propalazioni del Messina, circa i rapporti tesi tra lo Ieni ed il Pillera, rappresentano una fase critica della storia personale dello Ieni nella compagine, proprio a conferma del suo ruolo apicale.

Quanto all'attualità del ruolo dell'indagato, il provvedimento ha ricordato il contenuto dei dialoghi tra esponenti del clan Cappello, oggetto delle produzione documentale da parte del pubblico ministero all'udienza camerale di trattazione del riesame, raggiunte da una generica critica da parte della difesa, peraltro versata in fatto.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, le esigenze cautelari, peraltro assistite dalla doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e di adeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, appaiono coerentemente motivate anche tenuto conto delle doglianze difensive, alla luce di quanto affermato da questa Corte.

In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, fa sì che il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; conformi: Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276193; In particolare, inoltre, va ricordato che "In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze caute/ari." (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282131; conformi: Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280889; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278569).

Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania emessa in data 03/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice 1 per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui era stata applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'imputazione provvisoria di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo e promotore del sodalizio Puntina — Pillera, sino al luglio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto le propalazioni dei collaboratori di giustizia riferiscono di un ruolo ricoperto dal ricorrente in ambito associativo in epoca precedente la perimetrazione cronologica dell'imputazione provvisoria, anche alla luce delle acquisizioni processuali definitive del processo "Atlantide", in cui il coinvolgimento dello Ieni risale al 2006; ciò riguarda, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Aquino, risalenti ad epoca precedente il blitz del 2006, in cui lo Ieni era stato colpito da ordinanza custodiale e poi assolto in primo grado; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell'allontanamento dello Ieni dal clan, come poi confermato anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva, a sua volta, individuato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di allontanare il ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per la loro gestione del gruppo; ancora, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato come già nel 2011 il solo [OSCURATO:PERSONA] stringesse accordi per il clan Pillera; infine, vanno considerate anche le convergenti propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutto ciò risulta confermato dalle dichiarazioni dello stesso Ieni nel corso della conversazione intercettata in data 26/12/2015; peraltro, proprio il contenuto delle propalazioni del Nizza e del Seminara — riportate per stralcio in ricorso — dimostra che lo Ieni aveva contatti personali con soggetti rientranti nel contesto associativo, ma al solo scopo di gestire un'attività di prestito nei confronti di imprenditori; in ogni caso, le dichiarazioni dei collaboratori risultano prive di riscontro circa il ruolo apicale del ricorrente, il quale aveva vissuto in Svezia dal 2010 al 2015, essendo egli rientrato a Catania in occasione della celebrazione del giudizio di appello del processo "Atlantide", avendo, in quella occasione, incontrato alcuni suoi amici, circostanza del tutto ininfluente in relazione al ruolo verticistico ascrittogli, anche alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sul punto; l'allontanamento dello Ieni, quindi, risulta evidente sin dal 2006, per volontà di [OSCURATO:PERSONA], del tutto irrilevanti essendo i documenti prodotti dal pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale, ed altrettanto irrilevanti le intercettazioni captate nel proc. pen. n. 5052/2020 R.G.N.R.; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, che non hanno considerato la permanenza all'estero dello Ieni dal 2010 al 2015 e la successiva detenzione dal 2017 sino al settembre 2021, elementi che, valutati unitamente all'allontanamento del ricorrente dal sodalizio criminoso, rendono evidente il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Con il primo motivo si contesta la complessiva valutazione del compendio indiziante, alla luce di "un'attenta analisi degli atti". Già tale affermazione metodologica risulta palesemente inconferente in relazione alla perinnetrazione del giudizio di legittimità, cui è precluso ogni sindacato degli atti di indagine. Come noto, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte, risalente, tra le altre, a Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976). Ne discende che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze caute/ari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato." (Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso in esame le censure formulate, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il provvedimento impugnato, dopo aver analizzato l'esistenza e l'attuale operatività della cosca Puntina-Pillera, operante nel catanese, ha perimetrato le indagini oggetto del provvedimento ad un'epoca successiva al 2006, sino al luglio 2019. In particolare, alle pagg. 7 e segg. dell'impugnata ordinanza, è stato descritto il cosiddetto "gruppo del Borgo", di cui lo Ieni costituisce elemento verticistico, alla luce del compendio intercettivo, delle videoriprese e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale ha specificamente dato atto della data delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenute rilevanti nell'ambito del compendio indiziario in esame: tra queste alcune sono sicuramente più risalenti nel tempo, mentre altre risultano più recenti. In particolare, se [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato il ruolo di spicco dello Ieni, negli interrogatori, rispettivamente, del 17/02/2011 e del 28/10/2014, mentre [OSCURATO:PERSONA] riferiva del ruolo dello Ieni nel settore dell'usura e del commercio di stupefacenti nel maggio 2013, e [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni sullo Ieni sempre nel maggio dello stesso anno, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] si collocano in un arco temporale che copre i mesi dall'agosto all'ottobre 2020, ed anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce del ruolo dello Ieni nel gennaio del 2020. In tal senso il ricorso appare fuori fuoco rispetto alla motivazione del provvedimento, sia in quanto riporta per stralci il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dello stesso Ieni, dimenticando come tale contenuto non può essere valutato in sede di legittimità in funzione di una diversa ricostruzione del compendio indiziante. In tal caso, infatti, si perverrebbe ad una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, ossia ad una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice del merito. Sotto altro aspetto il ricorso omette del tutto di confrontarsi con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in epoca recente hanno fornito il proprio contributo allo sviluppo delle indagini. In ogni caso, le deduzioni difensive, per quanto concerne le propalazioni dei collaboratori esaminati in ricorso, appaiono connotate da una impostazione tesa ad evidenziare un travisamento del fatto, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Il provvedimento impugnato, in realtà, sottolinea come non solo i collaboratori Angri, D'Aquino e Nizza avessero indicato lo Ieni come personaggio di spicco del clan, ma come lo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dapprima affermato che lo Ieni non era considerato affidabile da [OSCURATO:PERSONA], trovandosi, quindi, in una posizione defilata nell'ambito del clan, in quanto proprio il Pillera aveva accusato lo Ieni ed il Favara di gestire le attività nel settore delle estorsioni senza versare al clan la parte di sua spettanza, aveva poi indicato lo Ieni come presente ad un summit avvenuto nel 2015 tra esponenti del clan Pillera ed esponenti del clan Cappello, mentre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] indicava il coinvolgimento dello Ieni in un'attività di recupero crediti. A ciò si aggiunga che l'ordinanza ha considerato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori alla luce di ulteriori elementi emersi dalle indagini. In particolare, l'estrema cautela e circospezione che connotava la condotta dello Ieni era confermata dal fatto che questi, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del gruppo del Borgo, e degli altri componenti dello stesso, non frequentasse la piazza Cavour di Catania, luogo di raccolta dei sodali, rimanendo sempre all'interno del bar "Over he Rainbow", luogo sicuramente più defilato, dove veniva raggiunto da numerosi esponenti del clan, come dimostrato dalle immagini della telecamera installata nei pressi del bar, ritenuto vero e proprio quartier generale dello Ieni. Inoltre, vengono analizzate alcune conversazioni oggetto di captazione, tra cui, ad esempio, la n. 310 del 30/10/2015, da cui emerge come proprio tale bar fosse stato il luogo deputato a risolvere una controversia tra lo Ieni ed il Pappalardo, responsabile del "gruppo del Borgo"; nonché la conversazione n. 443 del 03/11/2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] si riferiva allo Ieni come ad un "capo"; la conversazione n. 1926 del 11712/2015, in cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver chiesto allo Ieni l'autorizzazione a maltrattare un proprio debitore; la conversazione n. 1064 del 08/11/2015 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'intervento sempre di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere un credito, e questi riferiva di essere in attesa dell'autorizzazione dello Ieni. I motivi di ricorso tralasciano ogni esame di detto materiale intercettivo - peraltro ben più corposo di quelli indicato sin qui a titolo del tutto esemplificativo - da cui emerge evidente la congruenza del parametro valutativo adottato dal Tribunale del riesame rispetto al materiale indiziante analizzato. Il provvedimento impugnato, quindi, ha coerentemente analizzato il ruolo apicale dell'indagato che, dopo la sua condanna nel 1996 per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., aveva proseguito la militanza nel clan, diventandone soggetto di spicco, superiore gerarchico dei suoi fedelissimi che, come emerso dalle intercettazioni e dalle riprese, ne tutelavano la sfera di riservatezza, facendo da tramite tra il capo ed altri esponenti, quali il Pappalardo, responsabile del "gruppo del Borgo". In tal senso, quindi, gli elementi indicati - secondo il Tribunale del riesame - confermano le propalazioni del Nizza, che aveva riferito l'estrema difficoltà ad incontrare lo Ieni, mentre le propalazioni del Messina, circa i rapporti tesi tra lo Ieni ed il Pillera, rappresentano una fase critica della storia personale dello Ieni nella compagine, proprio a conferma del suo ruolo apicale. Quanto all'attualità del ruolo dell'indagato, il provvedimento ha ricordato il contenuto dei dialoghi tra esponenti del clan Cappello, oggetto delle produzione documentale da parte del pubblico ministero all'udienza camerale di trattazione del riesame, raggiunte da una generica critica da parte della difesa, peraltro versata in fatto.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, le esigenze cautelari, peraltro assistite dalla doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e di adeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, appaiono coerentemente motivate anche tenuto conto delle doglianze difensive, alla luce di quanto affermato da questa Corte. In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, fa sì che il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; conformi: Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276193; In particolare, inoltre, va ricordato che "In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze caute/ari." (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282131; conformi: Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280889; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278569). Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all
Sentenza Cassazione n. 22305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris