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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49363/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen..

Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].jiere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].jiere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 49363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris