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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 18079/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza oggetto del ricorso e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2020 limitatamente alla determinazione della pena in continuazione, procedendo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod.proc.pen. alla rideterminazione della stessa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 11 gennaio 2022 (dep. il 10 aprile 2022), con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso De fiy Stefano ) avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2020 nei suoi confronti.In particolare, si è dedotto che la riferita sentenza di legittimità avrebbe rigettato il settimo motivo del citato ricorso (relativo all'erronea determinazione della pena irrogata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 aprile 2007) nel presupposto, ritenuto per mero errore di fatto, che non si fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato il precedente giudizio (appena richiamato), all'esito del quale al [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la pena che la Corte territoriale (per l'appunto con la detta sentenza del 5 dicembre 2020 già oggetto di ricorso) ha rideterminato ex art. 81, comma 2, cit.

2. All'udienza del 9 febbraio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento e si è proceduto, pertanto, alla trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori (ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato presentato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difetto di una rituale procura speciale, in quanto la sottoscrizione di essa (non rilasciata per atto pubblico) da parte del [OSCURATO:PERSONA] non è autenticata come prescritto dall'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pure art. 39 d. att. cod. proc. pen.; cfr. Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01: «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»:).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza oggetto del ricorso e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 dicembre 2020 limitatamente alla determinazione della pena in continuazione, procedendo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen. alla rideterminazione della stessa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 11 gennaio 2022 (dep. il 10 aprile 2022), con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso De fiy Stefano ) avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2020 nei suoi confronti.In particolare, si è dedotto che la riferita sentenza di legittimità avrebbe rigettato il settimo motivo del citato ricorso (relativo all'erronea determinazione della pena irrogata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 aprile 2007) nel presupposto, ritenuto per mero errore di fatto, che non si fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato il precedente giudizio (appena richiamato), all'esito del quale al [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la pena che la Corte territoriale (per l'appunto con la detta sentenza del 5 dicembre 2020 già oggetto di ricorso) ha rideterminato ex art. 81, comma 2, cit. 2. All'udienza del 9 febbraio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento e si è proceduto, pertanto, alla trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori (ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato presentato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difetto di una rituale procura speciale, in quanto la sottoscrizione di essa (non rilasciata per atto pubblico) da parte del [OSCURATO:PERSONA] non è autenticata come prescritto dall'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pure art. 39 d. att. cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01: «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»:). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend
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