CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 497 -bis, comma 2, 493-ter, 56 e 493-ter, e 99, comma 4, cod. pen., (fatti commessi in Roma il 27 ottobre 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] gide