CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 02275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il 1;Ccet0 o sfl.d. eAd anc4 osi"; • t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (89 confezioni termosaldate), per un peso complessivo di circa 28 grammi, pari a 91 dose medie ricavabili, che portava all'interno di un borsello. Sostanza stupefacente che per le modalità di confezionamento e di custodia, per il rinvenimento della somma di 160 euro in banconote di piccolo taglio, nonché per le altre circostanze dell'azione, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con particolare riguardo ai commi 5 e 7; nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere i Giudici di merito escluso l'ipotesi lieve, l'anzidetta attenuante speciale ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con mere formule stilistiche e senza dare risposta alle specifiche censure mosse con l'atto di appello. Si lamenta, altresì, la mancata assoluzione dell'imputato. 3. In data 29/09/22, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato. 4. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e articolato su doglianze in punto di fatto, precluse al vaglio di legittimità. La Corte di appello, così come il primo Giudice, ha reputato « del tutto inverosimili» - sia in ordine alla possibilità di restituire la droga recuperando nel prezzo, sia in considerazione del contestuale possesso della somma di euro 160 - le dichiarazioni dell'imputato secondo cui la sostanza rinvenuta costituiva residuo di quanto già trovato dalle Forze dell'ordine un mese prima e che era sua intenzione restituirla per recuperare il denaro, attese le precarie condizioni economiche della famiglia. La sentenza impugnata ha illustrato le ragioni dell'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., avuto riguardo alla qualità e quantità dello stupefacente detenuta dall'imputato, alla somma di danaro in suo possesso, al fatto che solo un mese prima fosse stato arrestato per il medesimo reato. Quanto all'invocata attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73, la Corte territoriale l'ha correttamente esclusa atteso che l'imputato si è limitato a consegnare lo stupefacente, non già a fornire la collaborazione qualificata contemplata dalla norma. Il diniego delle attenuanti generiche è stato anch'esso motivato in considerazione del complessivo comportamento processuale dell'imputato «che non ha mostrato alcuna resipiscenza». La sentenza impugnata ricorda, peraltro, che la pena irrogata è già stata calcolata sul minimo edittale. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere es