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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 43353/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/5/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che attaccano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo.

La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen., sulla scorta della qualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e in coerenza con la previsione contenuta nel comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la insussistenza di idonee giustificazioni dell'imputato per documentare la legittima provenienza della somma e la sua sproporzione rispetto alle all'attività lavorativa esercitata.

Le valutazioni compiute dal Tribunale sono smentite con affermazioni del tutto generiche (il fatto che l'imputato svolga attività commerciali e ha anche un proprio dipendente).

Si tratta, tuttavia, di mere affermazioni non altrimenti supportate.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/5/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che attaccano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo. La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen., sulla scorta della qualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e in coerenza con la previsione contenuta nel comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la insussistenza di idonee giustificazioni dell'imputato per documentare la legittima provenienza della somma e la sua sproporzione rispetto alle all'attività lavorativa esercitata. Le valutazioni compiute dal Tribunale sono smentite con affermazioni del tutto generiche (il fatto che l'imputato svolga attività commerciali e ha anche un proprio dipendente). Si tratta, tuttavia, di mere affermazioni non altrimenti supportate. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris