CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 301/2025 depositata il07/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/06/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarareNumero registro generale 20868/2025Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 25150/2026Data pubblicazione 09/09/2026l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; e chenulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attivitàdifensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, addì 08/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]