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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39626/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita a seguito di arresto in flagranza in data 1.10.20181 nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Deduce - in sintesi - che la Corte di merito non ha specificato in cosa sia effettivamente consistita la condotta (dolosa o colposa) ostativa, offrendo sul punto argomentazioni di puro genere, in assenza di un vero e proprio esame critico degli elementi fondanti la decisione.

Eccepisce, inoltre, come la Corte di appello abbia ripreso le medesime argomentazioni contenute nei provvedimenti cautelari, omettendo un giudizio critico sul comportamento dell'indagato nella fase cautelare e travisando gli elementi indiziari posti a carico del ricorrente in quella fase.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziarìa, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "n••••• "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale cobdotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

3. L'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati.

La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Masiello, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione e al protrarsi della misura cautelare.

Ciò essenzialmente perché trovato in possesso di un quantitativo di stupefacente (rivendicato per uso personale) in quantità e tipologia multipla , ritenuto, non illogicamente, "assolutamente incompatibile con l'esclusione del dolo o della colpa che l'art. 314 cpp richiede per la presentazione dell'istanza".

Tale condotta - indipendentemente dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che attiene alla diversa fase cautelare, la quale non può essere rimessa in discussione in questa sede - è stata logicamente ritenuta colposamente ostativa alla riparazione, ed avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, trattandosi di possesso di stupefacente (marijuana e hashish) in quantitativo prima facie non in linea con l'uso personale, come tale gravemente imprudente in quanto foriero di un non imprevedibile intervento dell'[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, va qui ribadito l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministrativo, idoneo a provocare l'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 - dep. 2013, Leka, Rv. 255276 - 01).

Nel caso di specie, si tratta di quantitativo che va ben al di là del valore-soglia previsto dalla normativa dianzi richiamata, per cui è indubbio che la condotta in esame, pur se ritenuta insufficiente ai fini della dichiarazione di responsabilità, è stata condivisibilmente ritenuta espressione di macroscopica negligenza2 imprudenza e ha concretizzato la violazione di norme da cui derivano sanzioni di carattere amministrativo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita a seguito di arresto in flagranza in data 1.10.20181 nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce - in sintesi - che la Corte di merito non ha specificato in cosa sia effettivamente consistita la condotta (dolosa o colposa) ostativa, offrendo sul punto argomentazioni di puro genere, in assenza di un vero e proprio esame critico degli elementi fondanti la decisione. Eccepisce, inoltre, come la Corte di appello abbia ripreso le medesime argomentazioni contenute nei provvedimenti cautelari, omettendo un giudizio critico sul comportamento dell'indagato nella fase cautelare e travisando gli elementi indiziari posti a carico del ricorrente in quella fase. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziarìa, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "n••••• "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale cobdotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 3. L'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Masiello, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione e al protrarsi della misura cautelare. Ciò essenzialmente perché trovato in possesso di un quantitativo di stupefacente (rivendicato per uso personale) in quantità e tipologia multipla , ritenuto, non illogicamente, "assolutamente incompatibile con l'esclusione del dolo o della colpa che l'art. 314 cpp richiede per la presentazione dell'istanza". Tale condotta - indipendentemente dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che attiene alla diversa fase cautelare, la quale non può essere rimessa in discussione in questa sede - è stata logicamente ritenuta colposamente ostativa alla riparazione, ed avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, trattandosi di possesso di stupefacente (marijuana e hashish) in quantitativo prima facie non in linea con l'uso personale, come tale gravemente imprudente in quanto foriero di un non imprevedibile intervento dell'[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, va qui ribadito l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministrativo, idoneo a provocare l'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 - dep. 2013, Leka, Rv. 255276 - 01). Nel caso di specie, si tratta di quantitativo che va ben al di là del valore-soglia previsto dalla normativa dianzi richiamata, per cui è indubbio che la condotta in esame, pur se ritenuta insufficiente ai fini della dichiarazione di responsabilità, è stata condivisibilmente ritenuta espressione di macroscopica negligenza2 imprudenza e ha concretizzato la violazione di norme da cui derivano sanzioni di carattere amministrativo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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