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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31785/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Agostino CORRIDORI ha chiesto la revisione della sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 27 maggio 2016, ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti per i reati di corruzione e turbativa d'asta.

La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sulla scorta del contrasto di giudicati conseguente alla sopravvenuta assoluzione dei coimputati con la formula «il fatto non sussiste», assoluzione deliberata dal Tribunale di Velletri a seguito del giudizio dibattinnentale.

2. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 4 ottobre 2022, ha dichiarato l'inamnnissibilità di detta istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati.

3. Agostino CORRIDORI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello.

Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 e 634 cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti per procedere alla declaratoria de plano dell'inammissibilità della richiesta di revisione e l'erronea esclusione dell'invocato contrasto di giudicati.

La difesa ha affermato che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza deve avere necessariamente ad oggetto la sola verifica della irrevocabilità della sentenza che ha introdotto il fatto agonista e la pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza estendersi al controllo della «tenuta» della sentenza oggetto della domanda di revisione.

La Corte territoriale, in violazione dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe affermato l'insussistenza del contrasto di giudicati in quanto le decisioni si fonderebbero soltanto su una diversa valutazione dei medesimi fatti, senza peraltro tenere conto che si è in presenza di un reato plurisoggettivo necessario (corruzione) il quale esige «la presenza indefettibile di almeno due soggetti ovvero il privato corruttore ed il pubblico ufficiale corrotto» (pag. 3 del ricorso).

A giudizio della difesa, le due sentenze non conterrebbero solo valutazioni giuridiche differenti in quanto sarebbero venuti meno gli elementi costitutivi del reato a concorso necessario di corruzione.

4. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente lamentava il venir meno delle ipotesi di reato in conseguenza dell'assoluzione dei concorrenti necessari per insussistenza dei reati di corruzione e turbativa d'asta.

4.1. La sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Velletri avrebbe ritenuto le condotte contestate non riconducibili all'ipotesi di corruzione per mancanza di elementi di prova in ordine all'oggettività del reato, non limitandosi quindi ad una valutazione di difformità di elementi probatori, ma andando ad incidere sugli elementi costitutivi del reato con conseguente inconciliabilità dei giudicati.

L'accertamento del reato di corruzione svolto in modo sommario dal giudice del patteggiannento sarebbe stato, quindi, successivamente smentito da un approfondimento dibattimentale che ha inciso in maniera diretta su tale originario accertamento.

4.2. Secondo la difesa, analoghe considerazioni andrebbero reiterate in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen., anche se tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di concorso necessario di persone.La sopravvenuta assoluzione dei soggetti intranei preposti allo svolgimento della gara in considerazione della ritenuta insussistenza della turbativa d'asta travolgerebbe, a giudizio della difesa, la sentenza di applicazione concordata della pena emessa nei confronti del CORRIDORI stante l'evidente inconciliabilità logica tra le due deliberazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle ragioni poste a sostegno dei suindicati motivi, che questa Corte ha più volte esaminato, affermando il principio secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di applicazione concordata della pena, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (vedi Sez.

U., n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 - 01; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, Gjini, Rv. 272293 - 01; Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 3237 del 18/11/2022, Arisi, non massimata).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Agostino CORRIDORI ha chiesto la revisione della sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 27 maggio 2016, ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti per i reati di corruzione e turbativa d'asta. La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sulla scorta del contrasto di giudicati conseguente alla sopravvenuta assoluzione dei coimputati con la formula «il fatto non sussiste», assoluzione deliberata dal Tribunale di Velletri a seguito del giudizio dibattinnentale. 2. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 4 ottobre 2022, ha dichiarato l'inamnnissibilità di detta istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati. 3. Agostino CORRIDORI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 e 634 cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti per procedere alla declaratoria de plano dell'inammissibilità della richiesta di revisione e l'erronea esclusione dell'invocato contrasto di giudicati. La difesa ha affermato che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza deve avere necessariamente ad oggetto la sola verifica della irrevocabilità della sentenza che ha introdotto il fatto agonista e la pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza estendersi al controllo della «tenuta» della sentenza oggetto della domanda di revisione. La Corte territoriale, in violazione dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe affermato l'insussistenza del contrasto di giudicati in quanto le decisioni si fonderebbero soltanto su una diversa valutazione dei medesimi fatti, senza peraltro tenere conto che si è in presenza di un reato plurisoggettivo necessario (corruzione) il quale esige «la presenza indefettibile di almeno due soggetti ovvero il privato corruttore ed il pubblico ufficiale corrotto» (pag. 3 del ricorso). A giudizio della difesa, le due sentenze non conterrebbero solo valutazioni giuridiche differenti in quanto sarebbero venuti meno gli elementi costitutivi del reato a concorso necessario di corruzione. 4. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente lamentava il venir meno delle ipotesi di reato in conseguenza dell'assoluzione dei concorrenti necessari per insussistenza dei reati di corruzione e turbativa d'asta. 4.1. La sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Velletri avrebbe ritenuto le condotte contestate non riconducibili all'ipotesi di corruzione per mancanza di elementi di prova in ordine all'oggettività del reato, non limitandosi quindi ad una valutazione di difformità di elementi probatori, ma andando ad incidere sugli elementi costitutivi del reato con conseguente inconciliabilità dei giudicati. L'accertamento del reato di corruzione svolto in modo sommario dal giudice del patteggiannento sarebbe stato, quindi, successivamente smentito da un approfondimento dibattimentale che ha inciso in maniera diretta su tale originario accertamento. 4.2. Secondo la difesa, analoghe considerazioni andrebbero reiterate in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen., anche se tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di concorso necessario di persone.La sopravvenuta assoluzione dei soggetti intranei preposti allo svolgimento della gara in considerazione della ritenuta insussistenza della turbativa d'asta travolgerebbe, a giudizio della difesa, la sentenza di applicazione concordata della pena emessa nei confronti del CORRIDORI stante l'evidente inconciliabilità logica tra le due deliberazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle ragioni poste a sostegno dei suindicati motivi, che questa Corte ha più volte esaminato, affermando il principio secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di applicazione concordata della pena, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (vedi Sez. U., n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 - 01; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, Gjini, Rv. 272293 - 01; Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 3237 del 18/11/2022, Arisi, non massimata). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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