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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 16637/2026

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di [OSCURATO:PERSONA] di GottoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva depositata nell'interesse dell’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale N.R.G. 2117/2022, istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato in cui veniva specificato il reddito delnucleo familiare dell'istante in relazione all'anno di imposta 2023, ultimadichiarazione dei redditi, così come richiesta dall'art. 76 Dpr 115/2002.In data 12/10/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, conprovvedimento notificato al difensore dell'imputato a mezzo pec il [OSCURATO:DATA_NASCITA],invitava l'istante a produrre, nel termine di trenta giorni dalla suddettacomunicazione, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, idonea documentazione alfine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficiorichiesto.Con p.e.c del 21/01/2025 veniva depositata nell'interesse dell'imputatoistante, l'integrazione documentale richiesta (specificatamente venivano allegatiautocertificazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], copia dell'estratto contoprevidenziale dal quale emerge che lo stesso risultava disoccupato nell'annodichiarato, copia dell'estratto del conto corrente postale con il relativo saldo attivoe giacenza media) e pertanto si insisteva nell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato con decorrenza degli effetti, ex art. 109 d.P.R. 115/2002, dalla data dideposito dell'istanza medesima ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto pronunciato il14/05/2025, depositato in cancelleria in data 12/06/2025 e comunicato in paridata mediante p.e.c al difensore, dichiarava inammissibile l'istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che eraspirato il termine dei trenta giorni per il deposito della documentazione integrativarichiesta, rilevando, testualmente, che "il decreto è stato notificato al richiedentein data 29 novembre 2024 e che l'istante ha provveduto a depositare l'integrazioneanche documentale richiesta solamente in data 21 gennaio 2025 essendo quindidecorso il termine di cui sopra".Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avversotale decreto di inammissibilità assumendo la violazione dell'art. 79, comma 3, deld.P.R. 115/2002, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con l'ordinanza inepigrafe, ha rigettato.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 79, comma 3,d.P.R. 115/02 laddove il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto testualmenteafferma che «diversamente da quanto addotto dalla difesa di parte istante, taletermine non può considerarsi di mera natura ordinatoria».Per il ricorrente risulterebbe palese la violazione di legge in cui è incorso ilgiudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 79comma 3 d.P.R. 115/02, posto che il termine di trenta giorni indicato dal giudice,ad integrazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non ha naturaperentoria bensì ordinatoria, sicché, una volta prodotta la documentazioneintegrativa richiesta, il giudice - dato che non si era ancora pronunciato - eratenuto a valutare la sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissibilitàdell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal decorso deltermine assegnato, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ilprocedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede terminipreclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sonoammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza.All’uopo il ricorrente evidenzia che l'art. 79 comma 3 del citato d.P.R. recita:"Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocaticompetente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena diinammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertarela veridicità di quanto in essa indicato"' attribuendo, pertanto, al magistratochiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statopoteri officiosi al fine di sollecitare la parte ad integrare la documentazioneprodotta, senza prevedere alcun termine perentorio, essendo semplicementerichiesto un dovere di collaborazione da parte dell'istante.Non si comprende, peraltro, prosegue il ricorso, come possa ipotizzarsi, inassenza di una espressa previsione di legge, una decadenza conseguente almancato rispetto di un termine stabilito da un giudice in totale autonomia.

Edinvero, anche volendo ammettere che, nell'adottare il provvedimentointerlocutorio di cui all'art. 79, comma 3, del d.P.R. 115/02 il giudice abbia lapossibilità di indicare all'interessato un termine entro il quale produrre i documentirichiesti, ciò sarebbe possibile solo per favorire una più rapida ed efficacedefinizione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; conla conseguenza che quel termine potrebbe essere al massimo un termineordinatorio, ma non certo un termine perentorio, in ossequio al principio di dirittoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "il termine entro cuidepositare i documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al patrocinio a spesede/Io Stato ha natura ordinatoria" (il richiamo è al dictum di Sez. 4 n.20663/2022).Sottolinea il ricorrente che l'art. 79, comma 3, peraltro, è inequivoco in talsenso perché fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancata produzionedella documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppure ipotizzandoche la produzione possa essere tardiva.Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolveall'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo,la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni direddito che consentono l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni edecadenze (Sez. 4 n. 6529/2018).Pertanto, per il ricorrente, alla luce dei superiori principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali non sussistono preclusioni nelprocedimento previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe dovuto accogliere l'opposizione econseguentemente ammettere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dellostato con decorrenza degli effetti ex art. 109 del d.P.R. 115/2002 dalla data dipresentazione della domanda.Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 125, comma3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione apparente, inquanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta priva dei requisiti minimidi coerenza e di completezza al punto da risultare inidonea a renderecomprensibile l'iter logico giuridico seguito dal giudice di merito, considerato chele linee argomentative risulterebbero talmente scoordinate da rendere oscure leragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato.Per il ricorrente la motivazione risulterebbe del tutto incoerente nella parte incui prevede che: «Se è vero che la disposizione di cui all'art. 79 comma 3 d.P.R.115/02, pur prevedendo il potere-dovere del giudice di addivenire allainammissibilità dell'istanza in caso di mancato deposito della documentazionenecessaria alle verifiche che il giudice intenda attivare, non prevede un termineentro il quale la parte onerata a produrre la documentazione debba adempiere, èperò altrettanto vero che ciò, tuttavia, non può tradursi in una pendenza sine diedella procedura fino all'acquisizione della documentazione».A tal riguardo ricorda il ricorrente che la disciplina del procedimento diammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art. 79, comma3, d.P.R. 115/02 il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere allaparte di integrare la documentazione - disponendo la declaratoria diinammissibilità solo in caso di mancata collaborazione - dall'altro, all'art. 96,comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingerel'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nellecondizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizionipersonali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.

Tuttavia,a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza,unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per lenecessarie verifiche.Dunque, il potere dell'ufficio, per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79)e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2), è corollario della natura flessibiledel procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'oneresolidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo diassicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante oinsufficiente.

È chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin dasubito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante oper compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedentenecessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non puònon consentirsi - proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi checonnota il procedimento - l'allegazione di documenti da parte dell'interessatoanche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza.Siffatta facoltà della parte si estende addirittura anche in un momentosuccessivo dato dal giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora unavolta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effettointegralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendoallo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte dellasussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, deipresupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la naturasolidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmentegarantiti della valida difesa nel processo.Conclusivamente, per il ricorrente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,ha rigettato con motivazione apparente l'opposizione avverso il decreto diinammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senzavalutare la sussistenza o meno delle condizioni di reddito che consentivanol'ammissione al beneficio.Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.3.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata vaannullata con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di BarcellonaPozzo di Gotto.2.

Va preliminarmente osservato – in riferimento alla formulazione dei motividi ricorso illustrati in premessa - che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/02il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso ilprovvedimento che abbia rigettato ovvero dichiarato inammissibile l’istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo perviolazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di suo assoluto difetto(Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, Giorgi, non mass.; in senso conforme, già Sez.4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 16908 del07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01).Orbene, la dedotta violazione di legge nel caso in esame sussiste.3.

Ed invero, questa Corte di legittimità, con un indirizzo che il Collegiocondivide, ha recentemente affrontato globalmente le questioni relativa alcarattere ordinatorio o perentorio dei termini fissati ex art. 79 comma 3, d.P.R.115/02 nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.È stato, innanzitutto ribadito da Sez. 4 n. 10446 del 10/01/2026, Radulescu,non mass. che «l'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, è tenuto, exart. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta diprodurre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quantodichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanza o la nonpertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 36691 del11/09/2025, Marotta, Rv. 288856 - 01).

In tal senso anche Sez. 4, n. 12438 del12/01/2022, Lux, Rv. 282934 – 01, secondo la quale, in tema di patrocinio a spesedello Stato, nel caso in cui il giudice richieda all'interessato, ai sensi dell'art. 79,comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documentazionenecessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione,è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo distallo del procedimento».D’altronde, il dato testuale non pare giustificare dubbi particolari: l’art. 79,comma 3, d.P.R. 115/02 prevede che gli interessati, se il giudice procedente o ilconsiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lorichiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ladocumentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.Con ogni evidenza, la disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionalestrumentale alla verifica della veridicità di quanto indicato nell’istanza.

Lacircostanza che altre disposizioni, come l’art. 96, comma 2, prevedano verificheposteriori all’ammissione al beneficio non è in alcun modo incidente sulla chiaradisposizione di cui all’art. 79, comma 3, che prevede un approfondimento cheprecede la decisione sull’istanza.Tuttavia, va ribadito che: «Per l’effetto del venire meno della sanzione dinullità prevista, per il processo penale, dall’originario testo dell’art. 96, comma 1,TUSG ( a seguito delle modifiche introdotte dell'articolo 12-ter comma 1, letterac), del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio2008, n. 125) – e in conformità rispetto al principio espresso dall’art.173, commaprimo, cod. proc. pen. e 152, comma secondo, cod. proc. civ. – il termine di diecigiorni, originariamente previsto come perentorio, deve intendersi ordinatorio; cosìcome analoga natura ordinatoria deve essere attribuita al termine previsto,rispettivamente, dal comma secondo e dal comma terzo dell’art.79 TUSG.

Peraltro,deve ritenersi che la natura ordinatoria dei termini previsti dagli artt. 96 e 79,comma terzo, TUSG non faccia venire meno la rilevanza della tematicariguardante l’individuazione del momento in cui il giudice è comunque tenuto, inmateria penale, a provvedere sull’istanza di ammissione.

Difatti, il termine deveessere individuato in quello di dieci giorni previsto dall’art.96, comma primo, delTUSG (rimasto comunque invariato, in sede di processo penale, anche a seguitodella riscrittura che ha escluso la sanzione della nullità); ove venga richiesto ildeposito di documentazione integrativa ai sensi dell’art.79, comma 3, TUSG,ragioni di garanzia del diritto di difesa impongono di ritenere che il giudice debbacomunque decidere entro il decimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza(ferma restando la natura ordinatoria del termine per l’assenza di sanzioniprocessuali in caso di inosservanza» (così sempre Sez. 4 n. 10446 del 10/01/2026,Radulescu, non mass, alle pagg. 5-6 della motivazione).La natura ordinatoria del termine eventualmente indicato dal giudice entro cuil'interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegnodell'istanza, peraltro, era stata già affermata da Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022,Sannino, Rv. 283215 – 01 sul rilievo che il procedimento di ammissione ha naturaflessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i nonabbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare lasussistenza delle condizioni di reddito che consentono l'ammissione al beneficionon è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa,Rv. 272180).

E in quell’occasione si ebbe condivisibilmente a rilevare che: « L'art.79 comma 3, (…) fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancataproduzione della documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppureipotizza che la produzione possa essere tardiva.

Pertanto, il tempo impiegato dallaparte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsiin suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventualeprovvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt.79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, inveceche dalla data di presentazione dell'istanza, da quella della produzione deidocumenti richiesti».Nello stesso solco ermeneutico, ancora più recentemente, si è espressa Sez.4 n. 12886 del 10/02/2026, D’Amico in cui si ricorda, tra l’altro, che Sez. 4, n.40208 del 07/11/2025, Scurato, Rv. 288894 – 01, nell’affermare che «in tema dipatrocinio a spese dello Stato, gli effetti dell'ammissione al beneficio decorrono,non dalla data di presentazione dell'istanza, ma dal deposito della documentazioneoggetto della richiesta di integrazione formulata dal giudice, nel caso in cui lostesso esso sia effettuato in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115», ha affermato che il procedimento di ammissione al beneficio è privo ditermini preclusivi; che la documentazione può essere prodotta anche in sede diopposizione; che il ritardo incide solo sulla decorrenza degli effettidell’ammissione.

E nello stesso senso Sez. 4 n. 20633 del 17/05/2022, Sannino,Rv. 283215 – 01 prendendo in considerazione l’ipotesi di documentazione richiestadal primo giudice e non prodotta nel termine da questi fissato, nel rilevare che iltermine ex art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2022, non è perentorio e che lamancata o tardiva produzione non determina decadenza, afferma che il giudicedell’opposizione, conservando poteri integrativi, può acquisire la produzionetardiva e conseguentemente ammettere al beneficio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Presidente delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] di GottoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva depositata nell'interesse dell’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale N.R.G. 2117/2022, istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato in cui veniva specificato il reddito delnucleo familiare dell'istante in relazione all'anno di imposta 2023, ultimadichiarazione dei redditi, così come richiesta dall'art. 76 Dpr 115/2002.In data 12/10/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, conprovvedimento notificato al difensore dell'imputato a mezzo pec il [OSCURATO:DATA_NASCITA],invitava l'istante a produrre, nel termine di trenta giorni dalla suddettacomunicazione, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, idonea documentazione alfine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficiorichiesto.Con p.e.c del 21/01/2025 veniva depositata nell'interesse dell'imputatoistante, l'integrazione documentale richiesta (specificatamente venivano allegatiautocertificazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], copia dell'estratto contoprevidenziale dal quale emerge che lo stesso risultava disoccupato nell'annodichiarato, copia dell'estratto del conto corrente postale con il relativo saldo attivoe giacenza media) e pertanto si insisteva nell'ammissione al patrocinio a spesedello Stato con decorrenza degli effetti, ex art. 109 d.P.R. 115/2002, dalla data dideposito dell'istanza medesima ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto pronunciato il14/05/2025, depositato in cancelleria in data 12/06/2025 e comunicato in paridata mediante p.e.c al difensore, dichiarava inammissibile l'istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che eraspirato il termine dei trenta giorni per il deposito della documentazione integrativarichiesta, rilevando, testualmente, che "il decreto è stato notificato al richiedentein data 29 novembre 2024 e che l'istante ha provveduto a depositare l'integrazioneanche documentale richiesta solamente in data 21 gennaio 2025 essendo quindidecorso il termine di cui sopra".Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avversotale decreto di inammissibilità assumendo la violazione dell'art. 79, comma 3, deld.P.R. 115/2002, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con l'ordinanza inepigrafe, ha rigettato.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 79, comma 3,d.P.R. 115/02 laddove il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto testualmenteafferma che «diversamente da quanto addotto dalla difesa di parte istante, taletermine non può considerarsi di mera natura ordinatoria».Per il ricorrente risulterebbe palese la violazione di legge in cui è incorso ilgiudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 79comma 3 d.P.R. 115/02, posto che il termine di trenta giorni indicato dal giudice,ad integrazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non ha naturaperentoria bensì ordinatoria, sicché, una volta prodotta la documentazioneintegrativa richiesta, il giudice - dato che non si era ancora pronunciato - eratenuto a valutare la sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissibilitàdell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal decorso deltermine assegnato, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ilprocedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede terminipreclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sonoammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza.All’uopo il ricorrente evidenzia che l'art. 79 comma 3 del citato d.P.R. recita:"Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocaticompetente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena diinammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertarela veridicità di quanto in essa indicato"' attribuendo, pertanto, al magistratochiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statopoteri officiosi al fine di sollecitare la parte ad integrare la documentazioneprodotta, senza prevedere alcun termine perentorio, essendo semplicementerichiesto un dovere di collaborazione da parte dell'istante.Non si comprende, peraltro, prosegue il ricorso, come possa ipotizzarsi, inassenza di una espressa previsione di legge, una decadenza conseguente almancato rispetto di un termine stabilito da un giudice in totale autonomia. Edinvero, anche volendo ammettere che, nell'adottare il provvedimentointerlocutorio di cui all'art. 79, comma 3, del d.P.R. 115/02 il giudice abbia lapossibilità di indicare all'interessato un termine entro il quale produrre i documentirichiesti, ciò sarebbe possibile solo per favorire una più rapida ed efficacedefinizione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; conla conseguenza che quel termine potrebbe essere al massimo un termineordinatorio, ma non certo un termine perentorio, in ossequio al principio di dirittoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "il termine entro cuidepositare i documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al patrocinio a spesede/Io Stato ha natura ordinatoria" (il richiamo è al dictum di Sez. 4 n.20663/2022).Sottolinea il ricorrente che l'art. 79, comma 3, peraltro, è inequivoco in talsenso perché fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancata produzionedella documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppure ipotizzandoche la produzione possa essere tardiva.Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolveall'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo,la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni direddito che consentono l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni edecadenze (Sez. 4 n. 6529/2018).Pertanto, per il ricorrente, alla luce dei superiori principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali non sussistono preclusioni nelprocedimento previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe dovuto accogliere l'opposizione econseguentemente ammettere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dellostato con decorrenza degli effetti ex art. 109 del d.P.R. 115/2002 dalla data dipresentazione della domanda.Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 125, comma3 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione apparente, inquanto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta priva dei requisiti minimidi coerenza e di completezza al punto da risultare inidonea a renderecomprensibile l'iter logico giuridico seguito dal giudice di merito, considerato chele linee argomentative risulterebbero talmente scoordinate da rendere oscure leragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato.Per il ricorrente la motivazione risulterebbe del tutto incoerente nella parte incui prevede che: «Se è vero che la disposizione di cui all'art. 79 comma 3 d.P.R.115/02, pur prevedendo il potere-dovere del giudice di addivenire allainammissibilità dell'istanza in caso di mancato deposito della documentazionenecessaria alle verifiche che il giudice intenda attivare, non prevede un termineentro il quale la parte onerata a produrre la documentazione debba adempiere, èperò altrettanto vero che ciò, tuttavia, non può tradursi in una pendenza sine diedella procedura fino all'acquisizione della documentazione».A tal riguardo ricorda il ricorrente che la disciplina del procedimento diammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art. 79, comma3, d.P.R. 115/02 il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere allaparte di integrare la documentazione - disponendo la declaratoria diinammissibilità solo in caso di mancata collaborazione - dall'altro, all'art. 96,comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingerel'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nellecondizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizionipersonali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. Tuttavia,a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza,unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per lenecessarie verifiche.Dunque, il potere dell'ufficio, per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79)e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2), è corollario della natura flessibiledel procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'oneresolidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo diassicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante oinsufficiente. È chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin dasubito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante oper compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedentenecessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non puònon consentirsi - proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi checonnota il procedimento - l'allegazione di documenti da parte dell'interessatoanche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza.Siffatta facoltà della parte si estende addirittura anche in un momentosuccessivo dato dal giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora unavolta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effettointegralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendoallo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte dellasussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, deipresupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la naturasolidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmentegarantiti della valida difesa nel processo.Conclusivamente, per il ricorrente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,ha rigettato con motivazione apparente l'opposizione avverso il decreto diinammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senzavalutare la sussistenza o meno delle condizioni di reddito che consentivanol'ammissione al beneficio.Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata vaannullata con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di BarcellonaPozzo di Gotto.2. Va preliminarmente osservato – in riferimento alla formulazione dei motividi ricorso illustrati in premessa - che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/02il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso ilprovvedimento che abbia rigettato ovvero dichiarato inammissibile l’istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo perviolazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di suo assoluto difetto(Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, Giorgi, non mass.; in senso conforme, già Sez.4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 16908 del07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01).Orbene, la dedotta violazione di legge nel caso in esame sussiste.3. Ed invero, questa Corte di legittimità, con un indirizzo che il Collegiocondivide, ha recentemente affrontato globalmente le questioni relativa alcarattere ordinatorio o perentorio dei termini fissati ex art. 79 comma 3, d.P.R.115/02 nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.È stato, innanzitutto ribadito da Sez. 4 n. 10446 del 10/01/2026, Radulescu,non mass. che «l'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, è tenuto, exart. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta diprodurre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quantodichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanza o la nonpertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 36691 del11/09/2025, Marotta, Rv. 288856 - 01). In tal senso anche Sez. 4, n. 12438 del12/01/2022, Lux, Rv. 282934 – 01, secondo la quale, in tema di patrocinio a spesedello Stato, nel caso in cui il giudice richieda all'interessato, ai sensi dell'art. 79,comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documentazionenecessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione,è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo distallo del procedimento».D’altronde, il dato testuale non pare giustificare dubbi particolari: l’art. 79,comma 3, d.P.R. 115/02 prevede che gli interessati, se il giudice procedente o ilconsiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lorichiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ladocumentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.Con ogni evidenza, la disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionalestrumentale alla verifica della veridicità di quanto indicato nell’istanza. Lacircostanza che altre disposizioni, come l’art. 96, comma 2, prevedano verificheposteriori all’ammissione al beneficio non è in alcun modo incidente sulla chiaradisposizione di cui all’art. 79, comma 3, che prevede un approfondimento cheprecede la decisione sull’istanza.Tuttavia, va ribadito che: «Per l’effetto del venire meno della sanzione dinullità prevista, per il processo penale, dall’originario testo dell’art. 96, comma 1,TUSG ( a seguito delle modifiche introdotte dell'articolo 12-ter comma 1, letterac), del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio2008, n. 125) – e in conformità rispetto al principio espresso dall’art.173, commaprimo, cod. proc. pen. e 152, comma secondo, cod. proc. civ. – il termine di diecigiorni, originariamente previsto come perentorio, deve intendersi ordinatorio; cosìcome analoga natura ordinatoria deve essere attribuita al termine previsto,rispettivamente, dal comma secondo e dal comma terzo dell’art.79 TUSG. Peraltro,deve ritenersi che la natura ordinatoria dei termini previsti dagli artt. 96 e 79,comma terzo, TUSG non faccia venire meno la rilevanza della tematicariguardante l’individuazione del momento in cui il giudice è comunque tenuto, inmateria penale, a provvedere sull’istanza di ammissione. Difatti, il termine deveessere individuato in quello di dieci giorni previsto dall’art.96, comma primo, delTUSG (rimasto comunque invariato, in sede di processo penale, anche a seguitodella riscrittura che ha escluso la sanzione della nullità); ove venga richiesto ildeposito di documentazione integrativa ai sensi dell’art.79, comma 3, TUSG,ragioni di garanzia del diritto di difesa impongono di ritenere che il giudice debbacomunque decidere entro il decimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza(ferma restando la natura ordinatoria del termine per l’assenza di sanzioniprocessuali in caso di inosservanza» (così sempre Sez. 4 n. 10446 del 10/01/2026,Radulescu, non mass, alle pagg. 5-6 della motivazione).La natura ordinatoria del termine eventualmente indicato dal giudice entro cuil'interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegnodell'istanza, peraltro, era stata già affermata da Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022,Sannino, Rv. 283215 – 01 sul rilievo che il procedimento di ammissione ha naturaflessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i nonabbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare lasussistenza delle condizioni di reddito che consentono l'ammissione al beneficionon è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa,Rv. 272180). E in quell’occasione si ebbe condivisibilmente a rilevare che: « L'art.79 comma 3, (…) fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancataproduzione della documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppureipotizza che la produzione possa essere tardiva. Pertanto, il tempo impiegato dallaparte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsiin suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventualeprovvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt.79, comma 3, e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, inveceche dalla data di presentazione dell'istanza, da quella della produzione deidocumenti richiesti».Nello stesso solco ermeneutico, ancora più recentemente, si è espressa Sez.4 n. 12886 del 10/02/2026, D’Amico in cui si ricorda, tra l’altro, che Sez. 4, n.40208 del 07/11/2025, Scurato, Rv. 288894 – 01, nell’affermare che «in tema dipatrocinio a spese dello Stato, gli effetti dell'ammissione al beneficio decorrono,non dalla data di presentazione dell'istanza, ma dal deposito della documentazioneoggetto della richiesta di integrazione formulata dal giudice, nel caso in cui lostesso esso sia effettuato in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115», ha affermato che il procedimento di ammissione al beneficio è privo ditermini preclusivi; che la documentazione può essere prodotta anche in sede diopposizione; che il ritardo incide solo sulla decorrenza degli effettidell’ammissione. E nello stesso senso Sez. 4 n. 20633 del 17/05/2022, Sannino,Rv. 283215 – 01 prendendo in considerazione l’ipotesi di documentazione richiestadal primo giudice e non prodotta nel termine da questi fissato, nel rilevare che iltermine ex art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2022, non è perentorio e che lamancata o tardiva produzione non determina decadenza, afferma che il giudicedell’opposizione, conservando poteri integrativi, può acquisire la produzionetardiva e conseguentemente ammettere al beneficio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Presidente delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris