CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 14735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2021, il Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, dibancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 26 marzo 2014. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato - nella qualità di amministratore di fatto della società - avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili (capo al). Avrebbe, inoltre, sottratto o comunque dissipato beni della fallita, trasferendoli di fatto e senza alcun corrispettivo alla società "[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA]" (capo a2). Avrebbe anche ritardato la richiesta di fallimento, nonostante la società fosse insolvente e non adempisse agli oneri previdenziali sin dal 2008. Avrebbe, infine, pagato i fornitori, le banche e i professionisti, favorendoli rispetto a tutti gli altri creditori e, in particolare, rispetto «ai creditori istituzionali» (capo a3). Con sentenza pronunciata il 22 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi al) e a2), perché il fatto non sussiste, e dichiarando il non doversi procedere, per prescrizione, in ordine ai reati di cui al capo a3). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che la difesa, con l'atto di appello, aveva contestato non l'insussistenza oggettiva dei reati contestati, ma solo la mancanza dell'elemento soggettivo, la qualifica soggettiva e il trattamento sanzionatorio. Tanto premesso, sostiene che la Corte di appello non avrebbe potuto assolvere l'imputato dai reati di cui ai capi a1) e a2), per l'insussistenza del fatto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe «ribaltato la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con gli elementi probatori indicati dal giudice di primo grado in modo preciso e dettagliato e, di fatto, omettendo di motivare adeguatamente rispetto alle ragioni fondanti l'assoluzione». 2.3. Con un terzo motivo, deduce il «travisamento del fatto», «l'omessa motivazione» e «la violazione di legge», in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse possibile affermare, con ragionevole certezza, che la documentazione della società, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e luglio 2012, fosse stata di fatto occultata o distrutta, addebitando alla curatrice il mancato controllo del contenuto dei computer e dell'hard disk rinvenuti. 2Al riguardo, il ricorrente sottolinea che «c'erano anche dei computer, ma erano inaccessibili e la ex dipendente, sempre occupatasi della contabilità, aveva riferito che non era presente, fra quelli, il computer dove ella memorizzava la contabilità». 2.4. Con un quarto motivo, deduce la violazione dell'all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ribaltato la pronuncia di condanna per il reato contestato al capo a2), senza confrontarsi con l'analitica motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel caso in esame, viene in rilievo la tradizionale nozione di punto della decisione, tradizionalmente contrapposta a quella di capo. Secondo il non superato insegnamento di Sez. U, Tuzzolino, mentre «la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce a una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato», «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza»; pertanto, «ad ogni 3capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; conf. Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235700). Costituiscono, dunque, autonomi punti della sentenza, per quel che qui interessa, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la colpevolezza, l'accertamento delle attenuanti, la determinazione della pena. Va, poi, rilevato che l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. codifica il principio devolutivo, configurando l'appello come impugnazione a devoluzione circoscritta e limita la cognizione del giudice di appello - con le eccezioni stabilite dal comma 5 della medesima disposizione - ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi. Ebbene, nel caso in esame, la parte, con l'atto di appello, per quel che riguarda i reati di cui ai capi al) e a2), aveva contestato solo l'elemento soggettivo, la qualifica soggettiva di amministratore di fatto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Questi erano, dunque, gli unici punti devoluti alla cognizione del giudice di secondo grado. La Corte di appello, invece, dopo avere ritenuto infondate le censure in ordine alla qualifica soggettiva, ha esteso le sue valutazioni anche a un punto a lei non devoluto, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi al) e a2), «perché il fatto non sussiste», «essendo residuati dubbi in merito alla ricostruzione in fatto degli accadimenti contestati». Il giudice di secondo grado, violando le prescrizioni dell'art. 597 cod. proc. pen., ha superato i limiti della propria cognizione, assolvendo l'imputato sulla base di una diversa valutazione in ordine a un punto della sentenza di primo grado, l'accertamento del fatto, che non gli era stato devoluto, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell'appellante. 1.2. I restanti motivi, essendo relativi al giudizio formulato dalla Corte di appello sull'accertamento del fatto, risultano assorbiti. 42. La sentenza impugnata, pertanto, relativamente reati di cui ai capi al) e a2), deve essere annullata senza rinvio, atteso che l'accertamento sui fatti risultava definitivo, per la preclusione conseguente alla mancata impugnazione di tali punti da parte dell'appellante. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze, per l'ulteriore corso, in ordine agli altri punti della sentenza di primo grado che erano stati devoluti con l'appello - relativi all'elemento soggettivo dei reati, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio - e che non sono stati affrontati nella sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla s P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2:3 APR_2(12a__, IL C,ANGELLIEiìE ESPERTO Sa a Se¦Topte, 5