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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43292/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la logicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Igs 74/2000, deducendo l'assenza di elemento psicologico del dolo generico, in ordine alla presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo il ricorrente convinto che l'adempimento fiscale fosse stato correttamente eseguito dal commercialista, e l'assenza del dolo specifico della finalità di evadere l'imposta, essendo il ricorrente convinto di non dover pagare alcuna imposta.

Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, con i quali il ricorrente neppure integralmente si confronta.

Considerato che le censure non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha indicato in modo chiaro e preciso le ragioni per cui ha ritenuto non credibile la tesi difensiva della responsabilità attribuita esclusivamente alla commercialista e ha ritenuto altrettanto non credibile la tesi difensiva della non consapevolezza dell'imputato in ordine alla necessità di pagare le imposte, a fronte della produzione di un reddito, come attesta il fatturato attivo.

Pertanto ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'unica finalità che sorregge la condotta posta in essere dal ricorrente è di evadere le imposte.Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la logicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Igs 74/2000, deducendo l'assenza di elemento psicologico del dolo generico, in ordine alla presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo il ricorrente convinto che l'adempimento fiscale fosse stato correttamente eseguito dal commercialista, e l'assenza del dolo specifico della finalità di evadere l'imposta, essendo il ricorrente convinto di non dover pagare alcuna imposta. Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, con i quali il ricorrente neppure integralmente si confronta. Considerato che le censure non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha indicato in modo chiaro e preciso le ragioni per cui ha ritenuto non credibile la tesi difensiva della responsabilità attribuita esclusivamente alla commercialista e ha ritenuto altrettanto non credibile la tesi difensiva della non consapevolezza dell'imputato in ordine alla necessità di pagare le imposte, a fronte della produzione di un reddito, come attesta il fatturato attivo. Pertanto ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'unica finalità che sorregge la condotta posta in essere dal ricorrente è di evadere le imposte.Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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