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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02899/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1806/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, con elezione di domicilio presso il suo studio , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.25; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i da gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16; Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE - Concessionaria del servizio idrico – Risarcimento.

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al controricorso, domiciliata presso la Avvocatura della Regione, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 - resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice di appello, n. 741/2021, pubblicata il 9 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Viterbo avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città con la quale, quale concessionaria del servizio idrico, era stata condannata al risarcimento del danno, cagionato in relazione all’approvvigionamento di acqua potabile, ad Euro 1.080,00 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ad Euro 880,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento delle spese processuali; nello specifico, accolta la domanda risarcitoria e riconosciuto l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto fornitrice di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge e come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, il giudice di prime cure respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla medesima appellante, oltre quella di manleva verso la terza chiamata in causa Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il G iudice di appello ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di manleva e garanzia svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi compensato le spese tra queste ultime e condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del grado di appello nei confronti degli appellati. 3.Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

Hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA].

Ha risposto con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Hanno d epositano memoria par t e ricorrente e resistente.

Ragioni di diritto 1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “ Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U.

Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c” e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (rinunciata nei confronti dell’A.A.T.O.) sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTE sia di natura amministrativa ed in quanto tale , da devolversi al Giudice amministrativo.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia “ l’Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”ed in particolare, censura la sentenza impugnata per la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA], non condivide la proposta della relatrice e osserva che il primo motivo del ricorso è fondato.

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] già affermato da questa Corte in una fattispecie analoga tra le stesse parti (Cass. Sez. 6 -3, n. 19219 del 2022) ricorre la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la sentenza impugnata (v. pagg. 2-3) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse censurato il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell’art.133 cod. proc. amm., con riguardo alla posizione di entrambe le originarie chiamate in causa, trattandosi di domanda fondata sull'asserito inadeguato o mancato esercizio del potere amministrativo.

Va viceversa evidenzia to che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso i predetti enti (e poi rinunciata in secondo grado nei confronti dell'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo) altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

4. Il secondo motivo di ricorso, attenendo in sostanza al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo.

5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo che provvederà secondo i principi sopra ricordati ed anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

Per questi motivi C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, che provvederà secondo i principi sopra ricordati ed anche sulle spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1806/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, con elezione di domicilio presso il suo studio , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.25; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i da gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16; Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE - Concessionaria del servizio idrico – Risarcimento. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al controricorso, domiciliata presso la Avvocatura della Regione, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 - resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice di appello, n. 741/2021, pubblicata il 9 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Viterbo avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città con la quale, quale concessionaria del servizio idrico, era stata condannata al risarcimento del danno, cagionato in relazione all’approvvigionamento di acqua potabile, ad Euro 1.080,00 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ad Euro 880,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento delle spese processuali; nello specifico, accolta la domanda risarcitoria e riconosciuto l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto fornitrice di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge e come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, il giudice di prime cure respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla medesima appellante, oltre quella di manleva verso la terza chiamata in causa Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il G iudice di appello ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di manleva e garanzia svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi compensato le spese tra queste ultime e condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del grado di appello nei confronti degli appellati. 3.Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. Hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazionee [OSCURATO:PERSONA]. Ha risposto con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno d epositano memoria par t e ricorrente e resistente. Ragioni di diritto 1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “ Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c” e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (rinunciata nei confronti dell’A.A.T.O.) sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTE sia di natura amministrativa ed in quanto tale , da devolversi al Giudice amministrativo. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia “ l’Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”ed in particolare, censura la sentenza impugnata per la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA], non condivide la proposta della relatrice e osserva che il primo motivo del ricorso è fondato. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] già affermato da questa Corte in una fattispecie analoga tra le stesse parti (Cass. Sez. 6 -3, n. 19219 del 2022) ricorre la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata (v. pagg. 2-3) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse censurato il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] anche ai sensi dell’art.133 cod. proc. amm., con riguardo alla posizione di entrambe le originarie chiamate in causa, trattandosi di domanda fondata sull'asserito inadeguato o mancato esercizio del potere amministrativo. Va viceversa evidenzia to che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso i predetti enti (e poi rinunciata in secondo grado nei confronti dell'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA] - Viterbo) altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 4. Il secondo motivo di ricorso, attenendo in sostanza al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo che provvederà secondo i principi sopra ricordati ed anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità. Per questi motivi C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 1806/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, che provvederà secondo i principi sopra ricordati ed anche sulle spese del giudizio di le
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