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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30924/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14246/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO LECCE n. 1261/2021 depositata il25/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF), dell’[OSCURATO:PERSONA] di Stato (di seguito AMS) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdER) per la cassazione della sentenza n. 1261 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, depositata in data 25 novembre 2021 e non notificata.

Resistono in giudizio con un unico controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato.

L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività processuale in questa sede.

Questa la vicenda processuale per quanto ancora rileva: [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza,a suo dire casualmente, dell ’ esistenza di una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla AAMS per oltre 42.000 € per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; proponeva opposizione all’esecuzione, nei confronti del MEF, della AAMS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l’omessa notifica della ordinanza, atto presupposto, nonché l’omessa notifica della cartella.

Il Tribunale di Lecce, nel 2018 , respingeva la domanda, qualificando l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. e ritenendola tardiva e per questo inammissibile .

Assumeva che, avendo ad oggetto l’opposizione soltanto il rilievo relativo a vizi di notifica la stessa non si potesse qualificare come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione agli atti esecutivi, proponibile entro il termine di 20 giorni non rispettato dalla ricorrente.

Aggiungeva che, anche qualora la si fosse qualificata come opposizione per mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione, ex articolo 22 della legge numero 689 del 1981, la stessa sarebbe stata comunque non tempestiva e pertanto inammissibile, perché posta in essere oltre il termine di 30 giorni previsto dalla suddetta norma. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, assumendo l’illegittimità della decisione del giudice di primo grado che erroneamente aveva qualificato la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione e nel merito denunciando l’illegittimità della pronuncia là dove aveva ritenuto ritualmente notificata la cartella.

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Greco perché, a fronte di una chiara ed espressa qualificazione dell’azione proposta dalla Greco come opposizione agli atti esecutivi - qualificazione che la Corte d’appello peraltro confermavaritenendola del tutto corretta - la stessa avrebbe dovuto proporre direttamente ricorso per cassazione in base al principio dell’apparenza, richiamando cioè il principio giurisprudenziale per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice dell’azione proposta contro il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte,e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta , qual era il mezzo di impugnazione esperibile (secondo Cass. n. 26294 del 2007, Cass. n. 11012 del 2007, Cass.n. 4507 del 2006).

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. nella parte in cui essa ha ritenuto l’azione proposta dall’odierna ricorrente inammissibile per tardiva proposizione sulla base dell’errata qualificazione della suddetta azione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione.

Con il secondo motivosi deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. per vizio di motivazione apparente in ordine ai denunciati vizi di notificazione della cartella e dell’ordinanza, in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 del dPR numero 602 del 1973 e 60 del dPR numero 600 del 1973 con riferimento alla cartella nonché degli articoli 139 e 149 c.p.c. con riferimento alla ordinanza.

Il primo motivo è infondato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, qualora essa sia espressa ed univoca, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass. n. 9868 del 2021, contenente numerosi richiami giurisprudenziali; Cass. n. 38587 del 2021, Cass. n. 18182 del 2021, Cass. n. 29763 del 2022).

Poiché l’opposizione avanzata dalla Greco è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado (il Tribunale di Lecce) come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta proposta tardivamente, l’unico mezzo di impugnazione avverso la stessa era il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell’art. 111 Cost. nel termine di cui agli artt. 325, comma 2, e 326 ovvero 327, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha invece proposto appello avverso la predetta decisione, e la Corte d’appello, avendo accertato l’intervenuta qualificazione espressa dell’azione da parte del primo giudice, della quale ha peraltro confermato l’esattezza, ha correttamente, in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, posto a tutela dell’affidamento dell’opponente nella qualificazione dell’azione data dal giudice, dichiarato l’inammissibilità della impugnazione proposta.

Il rigetto del primo motivo, implicando il riconoscimento della correttezza della definizione in rito del gravame con la qui gravata sentenza,assorbe i successivi motivi di ricorso ed esime dal doverli esaminare nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente,pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.300,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14246/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO LECCE n. 1261/2021 depositata il25/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF), dell’[OSCURATO:PERSONA] di Stato (di seguito AMS) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdER) per la cassazione della sentenza n. 1261 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, depositata in data 25 novembre 2021 e non notificata. Resistono in giudizio con un unico controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività processuale in questa sede. Questa la vicenda processuale per quanto ancora rileva: [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza,a suo dire casualmente, dell ’ esistenza di una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla AAMS per oltre 42.000 € per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; proponeva opposizione all’esecuzione, nei confronti del MEF, della AAMS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l’omessa notifica della ordinanza, atto presupposto, nonché l’omessa notifica della cartella. Il Tribunale di Lecce, nel 2018 , respingeva la domanda, qualificando l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. e ritenendola tardiva e per questo inammissibile . Assumeva che, avendo ad oggetto l’opposizione soltanto il rilievo relativo a vizi di notifica la stessa non si potesse qualificare come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione agli atti esecutivi, proponibile entro il termine di 20 giorni non rispettato dalla ricorrente. Aggiungeva che, anche qualora la si fosse qualificata come opposizione per mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione, ex articolo 22 della legge numero 689 del 1981, la stessa sarebbe stata comunque non tempestiva e pertanto inammissibile, perché posta in essere oltre il termine di 30 giorni previsto dalla suddetta norma. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, assumendo l’illegittimità della decisione del giudice di primo grado che erroneamente aveva qualificato la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione e nel merito denunciando l’illegittimità della pronuncia là dove aveva ritenuto ritualmente notificata la cartella. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Greco perché, a fronte di una chiara ed espressa qualificazione dell’azione proposta dalla Greco come opposizione agli atti esecutivi - qualificazione che la Corte d’appello peraltro confermavaritenendola del tutto corretta - la stessa avrebbe dovuto proporre direttamente ricorso per cassazione in base al principio dell’apparenza, richiamando cioè il principio giurisprudenziale per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice dell’azione proposta contro il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte,e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta , qual era il mezzo di impugnazione esperibile (secondo Cass. n. 26294 del 2007, Cass. n. 11012 del 2007, Cass.n. 4507 del 2006). Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. nella parte in cui essa ha ritenuto l’azione proposta dall’odierna ricorrente inammissibile per tardiva proposizione sulla base dell’errata qualificazione della suddetta azione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione. Con il secondo motivosi deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. per vizio di motivazione apparente in ordine ai denunciati vizi di notificazione della cartella e dell’ordinanza, in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 del dPR numero 602 del 1973 e 60 del dPR numero 600 del 1973 con riferimento alla cartella nonché degli articoli 139 e 149 c.p.c. con riferimento alla ordinanza. Il primo motivo è infondato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, qualora essa sia espressa ed univoca, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass. n. 9868 del 2021, contenente numerosi richiami giurisprudenziali; Cass. n. 38587 del 2021, Cass. n. 18182 del 2021, Cass. n. 29763 del 2022). Poiché l’opposizione avanzata dalla Greco è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado (il Tribunale di Lecce) come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed è stata dichiarata inammissibile proprio sulla base di tale qualificazione, in quanto ritenuta proposta tardivamente, l’unico mezzo di impugnazione avverso la stessa era il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell’art. 111 Cost. nel termine di cui agli artt. 325, comma 2, e 326 ovvero 327, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha invece proposto appello avverso la predetta decisione, e la Corte d’appello, avendo accertato l’intervenuta qualificazione espressa dell’azione da parte del primo giudice, della quale ha peraltro confermato l’esattezza, ha correttamente, in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, posto a tutela dell’affidamento dell’opponente nella qualificazione dell’azione data dal giudice, dichiarato l’inammissibilità della impugnazione proposta. Il rigetto del primo motivo, implicando il riconoscimento della correttezza della definizione in rito del gravame con la qui gravata sentenza,assorbe i successivi motivi di ricorso ed esime dal doverli esaminare nel merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente,pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.300,00 oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a
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